Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cartelle di pagamento e istanza di ammissione al passivo

  • ITALO CAROTENUTO

    NAPOLI
    15/12/2018 13:47

    Cartelle di pagamento e istanza di ammissione al passivo

    Buon pomeriggio,
    vorrei un parere su come procedere nella seguente casistica.
    Equitalia formula una domanda di ammissione al passivo per una serie di importi indicati quali debiti di imposta da diversi Enti creditori che ne hanno affidato la riscossione al Concessionario.
    Equitalia in sede di domanda di ammissione al passivo non produce prova della notifica della cartella di pagamento.
    L'orientamento del Tribunale di Napoli è di in tal caso rigettare la domanda.
    E' in tal senso che ho formulato la mia proposta in sede di progetto.
    L'udienza di verifica è fissata al 20/12/2018.
    Nelle more dell'udienza, Equitalia notifica alla procedura fallimentare una serie di cartelle di pagamento per ruoli che costituiscono già oggetto di domanda di ammissione al passivo sulla quale, ripeto, in sede di progetto ho formulato proposta di rigetto in mancanza di prova della notifica (al fallito) delle cartelle di pagamento.
    Come regolarsi?
    Ritenete corretto comportarsi come appresso indicato :
    1) rigettare il credito in mancanza di notifica delle cartelle al fallito e far rilevare a verbale che le medesime cartelle sono state notificate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo al curatore;
    2) formulare una istanza di autorizzazione al G.D. di non proporre ricorso avverso gli atti impositivi (non credo siano questioni da trattare innanzi al Giudice Tributario);
    3) esprimere in ordine alla eventuale nuova istanza che Equitalia potrebbe riproporre, un parere negativo attesa la presenza di un giudicato (che si cristallizzerebbe in mancanza di una opposizione).
    Grazie


    • ITALO CAROTENUTO

      NAPOLI
      17/12/2018 14:47

      RE: Cartelle di pagamento e istanza di ammissione al passivo

      Sarò grato a chi vorrà riscontrare la mia richiesta di parere.
      Non sarò certo il primo a cui è capitata la descritta casistica.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/12/2018 20:18

        RE: RE: Cartelle di pagamento e istanza di ammissione al passivo

        Capiamo la sua fretta ad avere una risposta, ma la sua domanda ci è pervenuta nel pomeriggio di sabato 15 dicembre ed oggi, lunedì 17, i nostri esperti l'hanno presa in esame (così come le altre domande pervenute nel fine settimana) e predisposta la risposta, che trova appostata.
        Zucchetti SG srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2018 20:11

      RE: Cartelle di pagamento e istanza di ammissione al passivo

      Per la verità è ormai consolidato l'orientamento della S. Corte (cfr. Cass. 31.05.2011 n. 12019; Cass. 17.03.2014 n. 6126; Cass. 12.09.2016, n. 17927; Cass. 11.11.2016 n. 23110; Cass. n. 12934/2017; Cass. 03.01.2018, n. 45) secondo cui l'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, quali Equitalia, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, nel momento in cui sia stata definita la sorte dell'impugnazione di competenza del giudice tributario.
      Prendiamo atto che nel tribunale ove opera la mancata notifica delle cartelle è considerata come preclusiva all'ammissione, tuttavia, una volta che comunque la notifica è avvenuta, crediamo che non si possa più insistere in tale principio per cui crediamo che, a meno che non ricorrano altri motivi, i crediti possano essere esaminati considerando regolare la notifica delle cartelle. Di conseguenza i crediti tributari che il curatore intende contestare avanti al giudice tributario, possono essere ammessi con riserva, nel mentre gli crediti non tributari (per i quali soltanto opera la riserva di giurisdizione) vanno esaminati nel merito e ammessi o esclusi secondo le ordinarie regole probatorie.
      Zucchetti SG srl