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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
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Francesco Mazzoletti
Brescia05/12/2011 13:22pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Il creditore A del soggetto fallito B esegue un pignoramento presso il terzo C. Il pignoramento è notificato in periodo ante fallimento. L'assegnazione delle somme avviene da parte del Giudice anch'essa ante fallimento, 15 giorni prima. Il terzo pignorato, al momento del fallimento, ha accantonato le somme da versare ad A, ma non le ha ancora versate. Interviene il fallimento di B.
Quale curatore, quale azione posso fare? Devo solo accettare che C paghi A e di conseguenza A non potrà più chiedere al fallimento il suo credito? Anzi, il pagamento potrà essere oggetto di revocatoria? Oppure C deve pagare il fallimento e successivamente A si insinuerà vantando il privilegio?
grazie-
Zucchetti SG
Vicenza06/12/2011 19:49RE: pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Il provvedimento di assegnazione del credito pronunciato dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi prima della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato è l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento e determina il trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente; di conseguenza il terzo pignorato è tenuto ad effettuare il pagamento, anche in presenza del fallimento dell'esecutato, e, tale pagamento, seppur avviene in data successiva al fallimento, non può essere dichiarato inefficace ex art. 44 l. fall.
Il pagamento, però, può essere revocato ai sensi del secondo comma dell'art. 67 ed ovviamente la vittoria della causa è scontata essendo agevole la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore pignorante. Ovviamente, solo a seguito di vittoriosa azione revocatoria l'originario creditore pignorante dovrà restituire quanto incassato dall'esecuzione e potrà poi insinuare il credito ex art. 70.
La via migliore sarebbe trovare un accordo con il creditore, ma se sorgono contestazioni si potrebbe tentare di ottenere il sequestro giudiziario della somma o, se l'accipiens non dà garanzie di poter restituire quanto riceve, anche un sequestro conservativo, esercitando poi l'azione revocatoria.
Zucchetti SG Srl
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Francesco Mazzoletti
Brescia10/02/2012 16:21RE: RE: pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Riprendendo il caso esposto, il creditore A ha ottenuto il pagamento da parte del pignorato C in modo parziale. Si tratta di crediti per spese condominiali, il pignorante è il condominio, il pignorato è l'inquilino del creditore (società Srl) proprietario dell'immobile, dichiarato fallito. Il condominio ha dapprima ottenuto decreto ingiuntivo, poi atto di precetto nei confronti della società (poi fallita) ed infine il citato pignoramento. Pignoramento dell'affito che l'inquilino avrebbe dovuto versare alla società fallita. L'inquilino ha pagato solo parzialmente (tre giorni dopo il fallimento) quanto stabilito dal giudice nel provvedimento di assegnazione delle somme (provvedimento 15 giorni anteriore al fallimento).
Ora, il condominio chiede l'insinuazione al passivo per il residuo non riscosso.
Lo chiede "al privilegio", senza specificarne il grado. In via subordinata al chirografo.
Va ammesso al privilegio per il parziale non riscosso? Se sì, quale (anche con riferimento alla tabella fallco)?
Attualmente, quale curatore, non sto considerando seriamente la revocatoria, in quanto si tratta di somme minime (500 euro) rispetto alla complessità del fallimento. tuttavia, potrei far valere, nella "motivata conclusione del curatore" in sede di progetto di stato passivo, la c.d. "eccezione revocatoria" non riconoscendo il privilegio?
grazie
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Zucchetti SG
Vicenza10/02/2012 19:15RE: RE: RE: pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Il condominio può sicuramente insinuarsi al passivo del fallimento del proprietario dell'immobile per la parte di credito per spese condominiali non soddisfatte. Non ci risulta che i crediti per spese condominali siano assistiti da privilegio, per cui vanno ammessi in chirografo.
Non capiamo bene quale eccezione revocatoria intende proporre; se, come ci sembra, lei si riferisce alla somma pagata dall'inquilino in sede di esecuzione, la stessa non è oggetto di insinuazione e, quindi, non può ad essa opporre alcuna eccezione; al più può espressamente dichiarare (ma non ve ne sarebbe bisogno) nel progetto di stato passivo che si riserva di esercitare la revocatoria dei pagamenti effettuati.
Zucchetti SG Srl
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Giovanni Bertani
parma11/02/2012 10:06RE: RE: RE: RE: pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Mi permetto di intervenire.
Le spese condominiali è vero che non sono assistite da privilegio, ma avendo preservato nel limite del non distribuito una somma godono delp privilegi speciale su tale somma.
Hanno poi la prededuzione dalla dichiarazione di fallimento in poi.
Cordiali saluti
dott Giovanni Bertani, Parma
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Maddalena Cottica
sondrio29/10/2019 12:21RE: RE: pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Buongiorno nel caso in cui agisca un dipendente per il recupero del credito conviene procedere all'azione revocatoria trattandosi di credito privilegiato?
grazie-
Zucchetti SG
Vicenza29/10/2019 19:59RE: RE: RE: pignoramento presso terzi, assegnazione ante fallimento, ma non eseguita
Se ritiene che il dipendente, in considerazione del suo grado elevato di privilegio, verrà integralmente pagato, la revocatoria diventa superflua e solo fonte di spesa; in caso contrario, invece le permette di acquisire una liquidità che potrebbe essere utilizzata avantaggio di altri creditori prioritari sul dipendente, ad esempio pagamento delle prededuzioni.
Zucchetti Sg srl
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