Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

collocazione credito insinuato ex art. 70 l.f.

  • Alessandra De Simone Saccà

    REGGIO CALABRIA (RC)
    07/01/2019 14:32

    collocazione credito insinuato ex art. 70 l.f.

    buongiorno
    sottopongo alla vostra attenzione la questione avente ad oggetto l'ammontare e la collocazione (privilegiata o chirografaria) del credito richiesto ex art. 70 l.f. dal convenuto che ha subito la revocatoria.
    In particolare:
    • il convenuto (dipendente della società in bonis) – in forza della sentenza che ha accolto la revocatoria del fallimento - ha adempiuto all'obbligo di restituzione sia delle somme originariamente percette in violazione della par condicio (per € 100 di cui € 90 in conto delle retribuzioni impagate ed € 10 per onorari e spese di precetto e di esecuzione) sia delle ulteriori somme dovute per spese ed onorari di lite, oltre che accessori (complessivamente per € 20)
    • il pagamento eseguito è satisfattivo;
    • la sentenza è passata in giudicato;
    Oggi chiede di essere ammesso al passivo per € 120 in via privilegiata
    La domanda formulata dall'istante pone, a mio avviso, due problemi:
    1. l'ammontare del credito da ammettere?
    2. la collocazione (privilegiata o chirografaria) del credito per sorte capitale/retribuzioni?
    Per entrambe le questioni ho trovato ben poco
    Con riferimento al primo quesito mi sentirei di dire che va ammessa solo l'originaria sorte capitale (€ 100) in quanto nel pagare gli € 20, trattandosi di spese di lite ed accessori cui controparte è stata condannata, l'istante ha adempiuto ad un proprio debito nei confronti della curatela e non all'obbligo di restituzione di somme percette in violazione della par condicio.
    Con riferimento al secondo quesito, per una fattispecie diversa (trattandosi di credito assistito da garanzia e non da privilegio), la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato (Cassazione 24627/2018) che "la norma dell'art. 70 comma 2 è chiara nell'indicare che il diritto di insinuarsi del creditore revocato nasce dall'effettiva restituzione di quanto revocato, nella misura del restituito trovando pure il suo limite invalicabile. Si tratta dunque di un credito nuovo, che ha direttamente fonte nella legge (e che, seppur successivo alla sentenza dichiarativa, per ragioni di equità distributiva viene eccezionalmente ammesso al concorso)". Seguendo questa linea interpretativa, dovendosi escludere la reviviscenza dell'originario credito a suo tempo estinto con l'atto solutorio revocato, è da escludersi il privilegio richiesto dal "dipendente revocato".
    Non avendo trovato altre pronunce di segno contrario (ma – soprattutto – aventi ad oggetto la questione del privilegio che è cosa diversa dalla prelazione pignoratizia o ipotecaria) non saprei per cosa propendere.
    Io ammetterei solo la sorte capitale (escluse le somme pagate per spese) ed in via privilegiata per la parte che attiene l'originaria estinzione del debito per retribuzioni!
    Grazie per l'attenzione
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2019 20:28

      RE: collocazione credito insinuato ex art. 70 l.f.

      Lei ha perfettamente colto le questioni rilevanti. la prima ci sembra di agevole soluzione essendo evidente che il creditore che per effetto della revocatoria vittoriosa dei pagamenti ricevuti, ha restituito quanto aveva incassato ha diritto a partecipare al passivo per l'importo della somma che ha restituito, come si deduce dal secondo comma dell'art. 70 l.fall. e come, del resto dice anche la Cassazione nella decisione da lei richiamata.
      Quanto alle spese, non ci è chiaro di quali spese si tratti, se di quelle sostenute dal creditore per ottenere il pagamento che poi è stato revocato o, come sembra più probabile, le spese del giudizio di revocatoria fallimentare, Comunque, qualunque esse siano, non possono essere ammesse al passivo perché se si tratta delle spese sostenute per ottenere il pagamento, essendo stato questo revocato, è venuta meno la ragione che giustificava l'addebito delle relative spese al debitore; se, invece, si tratta delle spese del giudizio revocatorio non capiamo come il creditore soccombente possa chiedere il pagamento delle stesse alla parte vittoriosa, salvo una improbabile condanna di quest'ultima.
      La seconda questione è più complessa ma la sentenza da lei citata (Cass. 5 Ottobre 2018, n. 24627), sebbene si riferisca alla revoca del pagamento di credito pignoratizio, utilizza argomentazioni di carattere generale estensibili, come lei giustamente propone, anche alla fattispecie della revoca del pagamento del credito privilegiato.
      Si potrebbe anche sostenere che in caso di revoca dei pagamenti effettuati, i crediti riprendano le loro qualità intrinseche, tra cui privilegi che li assistevano, sempre che si tratti di privilegi generali, ma la affermata rinascita dei privilegi non può discendere dal loro essere una qualificazione del credito, perchè bisogna pur sempre vedere se il credito che il creditore revocato può insinuare al passivo in forza dell'art. 70 l.fall. sia lo stesso credito originario, che appunto rivive con le su qualità, o uno nuovo.
      E su questo punto la recente Cassazione è stata quanto mai categorica, quando ha affermato che "Non esiste un principio generale di reviviscenza delle garanzie a servizio del credito il cui pagamento sia stato revocato; la norma dell'art. 70, comma 2, l. fall. è, infatti, chiara nell'indicare che il diritto di insinuarsi del creditore che abbia subito l'azione revocatoria nasce dall'effettiva restituzione di quanto revocato, nella misura del restituito trovando pure il suo limite invalicabile; si tratta dunque di un credito nuovo, che ha direttamente fonte nella legge (e che, seppur successivo alla sentenza dichiarativa, per ragioni di equità distributiva viene eccezionalmente ammesso al concorso)".
      Del resto, se questo credito non fosse autonomo e distinto da quello per il quale era stato eseguito il pagamento revocato, in quanto fondato non sulla causa del credito anteriore che giustificava la prelazione, bensì sull'avvenuta restituzione di quanto ricevuto, si dovrebbe coerentemente riconoscere la superfluità dell'art. 70, co. 2, perchè già il sistema fallimentare consente la partecipazione al concorso di un credito per il solo fatto di non essere stato integralmente e definitivamente soddisfatto prima del fallimento (e tale, in definitiva, diventerebbe quello il cui titolare abbia subito la revoca del pagamento); perciò, per dare un senso alla norma citata, occorre riconoscere che tale credito, poichè sorge da una fattispecie complessa che si completa, dopo la dichiarazione di fallimento e la pronuncia di revoca costitutiva, con la restituzione alla massa, ai fini del concorso, della somma ricevuta, è un credito autonomo che, senza l'espressa disposizione di cui all'art. 70, co. 2 l. fall. (dettato per evitare un ingiustificato arricchimento della massa), non avrebbe potuto partecipare al concorso.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandra De Simone Saccà

        REGGIO CALABRIA (RC)
        08/01/2019 17:00

        RE: RE: collocazione credito insinuato ex art. 70 l.f.

        ringrazio
        temevo che questa sarebbe stata la Vs conclusione (ammissione in chirografo) proprio in virtù di quei principi generali espressi da Cassazione 2018.
        Anche se tale soluzione mi sembra alquanto iniqua, sappiamo tutti che a volte il diritto poco si sposa con l'equità.
        cordialmente