Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE al PASSIVO di COMPAGNIA di ASSICURAZIONE

  • Mario Barone

    san giorgio a cremano (NA)
    08/03/2019 15:08

    AMMISSIONE al PASSIVO di COMPAGNIA di ASSICURAZIONE

    Buonasera, mi trovo per la prima volta di fronte a questa fattispecie: il LAVORATORE della fallita sottoscrive contratto di prestito con la FINANZIARIA; a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, quest'ultima attiva polizza rischio con l'ASSICURAZIONE che - dopo avere pagato - si insinua al passivo: l'ASSICURAZIONE va ammessa al passivo ex art. 2751 bis n° 1 cc in caso di completezza della documentazione? Ci sono particolari verifiche da fare? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2019 19:27

      RE: AMMISSIONE al PASSIVO di COMPAGNIA di ASSICURAZIONE

      Il lavoratore dipendente quando ha chiesto il finanziamento ha ceduto parte dei suoi crediti di lavoro, correnti e futuri compreso il TFR, alla Finanziaria che erogava il prestito, la quale, in forza di detta cessione, poteva ottenere il pagamento direttamente dal datore di lavoro della quota convenuta mensilmente. Poiché, a norma dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione del credito, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, la Finanziaria cessionaria, ove non avesse stipulato la polizza assicurativa, avrebbe potuto insinuare al passivo del fallimento del datore di lavoro il credito cedutogli, fino a copertura del suo residuo credito per il finanziamento, con il privilegio che assiste il credito per TFR, ossia con il privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c.
      Avendo la Finanziaria stipulato una polizza assicurativa evidentemente proprio per il rischio di mancato pagamento, ha azionato detta polizza. A sua volta, a norma dell'art. 1916 c.c., la compagnia assicurativa che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato, di modo che può far valere nel fallimento del datore di lavorio il credito per l'esborso sostenuto come se si trattasse dell'assicuratore che, come sopra detto, avrebbe potuto utilizzare il privilegio di cui all'art. 2751 bis , n. 1 c.c.
      La risposta, quindi, è si, l'Assicurazione va ammessa al passivo ex art. 2751 bis n° 1 c.c., sempre che dimostri di aver pagato la Finanziaria, la cessione del credito a questa da parte del lavoratore e poi dia elementi per giustificare la quantificazione.
      Zucchetti Sg srl