Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

  • Roberta Paradiso

    pescara
    28/11/2013 15:44

    insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

    L'inps ha presentato domanda di insinuazione tardiva in una procedura per un credito derivante dal pagamento del TFR al lavoratore prima della apertura della procedura concorsuale derivante da esecuzione individuale fruttuosa esperita dalla dipendente. tale dipendente non ha fatto domanda nella procedura in quanto già soddisfatta. In qualità di curatore ho respinto la domanda in quanto il credito non è stata da me esaminato. E' corretto tale comportamento?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2013 18:34

      RE: insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

      Per pacifica giurisprudenza degli ultimi anni (cfr. per tutte, Cass. 29/05/2012, n. 8529), ai fini della tutela di cui all'art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
      E' chiaro, quindi, che una volta dichiarato il fallimento, l'Inps che ha anticipato il pagamento del Tfr, surrogandosi nella posizione del lavoratore, può far valere il suo credito nei confronti del datore di lavoro che avrebbe dovuto provvedere a quel pagamento.
      Sotto il profilo pratico, l'Inps deve dare, ovviamente, la prova della anticipazione effettuata e del diritto del lavoratore al pagamento del Tfr anticipato, per cui solo in mancanza di queste prove la domanda dell'Inps può essere respinta.
      Zucchetti SG Srl
      • Roberta Paradiso

        pescara
        02/12/2013 12:00

        RE: RE: insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

        ringrazio cortesemente per la risposta
        ma è sufficiente la quietanza dal momento che non ho esaminato il credito nella procedura non ci vorrebbe anche la copia del decreto e dei giustificativi?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2013 20:58

          RE: RE: RE: insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

          Come dicevamo nella precedente risposta "l'Inps deve dare, ovviamente, la prova della anticipazione effettuata e del diritto del lavoratore al pagamento del Tfr anticipato", se questa prova è stata fornita è questione a cui lei solo può dare risposta in relazione alla documentazione di cui dispone. certo, se l'Inps ha prodotto soltanto la quietanza del lavoratore dell'avvenuto pagamento del TFR, il dato potrebbe essere da solo non sufficiente, ma se dalle carte del fallimento, o da altre indagini svolte, le risulta che quel dipendente ha effettivamente svolto la sua attività per il numero di anni indicato dall'Inps presso la ditta fallita, il credito, salvo a contestare il quantum, potrebbe anche essere ammesso.
          Zucchetti SG Srl
    • Annalisa Antignano

      Napoli
      07/05/2019 13:01

      RE: insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

      Salve, una verifica simile in quanti anni si prescrive?
      ho ricevuto domanda di insinuazione tardiva dell'inps per tfr e ultime mensilità anticipate ad un dipendente prima della dichiarazione di fallimento.
      Tuttavia, seppur la documentazione allegata risulta completa, gli importi risultano corrisposti oltre i cinque anni .
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/05/2019 20:03

        RE: RE: insinuazione inps per pagamento dipendente dal fondo di garanzia

        Il diritto all'indennità di fine rapporto si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c., ma crediamo che non possa utilizzare tale norma nella fattispecie perché, a meno che l'Inps, dopo aver anticipato il TFR al dipendente non abbia atteso oltre cinque anni per effettuare la surroga (ed anche in questo caso esisterebbero dubbi per quanto infra). Lei, però, dice che gli importi sono stati corrisposti dall'Inps oltre i cinque anni e questo dato, da solo, poco rileva perché il Fondo di garanzia poteva pagare solo dopo l'ammissione al passivo del dipendente, che, con tale atto ha interrotto la prescrizione per tutta la durata del fallimento, giusto il disposto dell'art. 94 l.f.
        Zucchetti Sg srl