Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese precetto si o no?

  • Antonia Simona Terlizzi

    Udine
    30/09/2016 11:56

    spese precetto si o no?

    Trovando diversi orientamenti sul punto, chiedo cortesemente che mi venga chiarita la questione relativa all'ammissione al passivo delle spese relative al precetto.

    Nel caso in di specie il creditore richiede di essere ammesso al passivo, oltre che per le spese liquidate in decreto ingiuntivo (esecutivo) anche per le spese per il precetto (notificato prima della dichiarazione di fallimento), tra le quali l'onorario per il legale (sostenimento effettivo della spesa da parte dell'assistito non prodotta).
    Io propenderei per l'esclusione delle spese per il precetto in primo luogo in quanto allo stesso non è seguito alcun procedimento esecutivo successivo ed in secondo luogo in quanto non è stata fornita prova dell'effettivo sostenimento della spesa da parte del creditore istante.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2016 19:48

      RE: spese precetto si o no?

      Nella sua domanda si intrecciano una serie di problematiche, da cui nascono i dubbi da lei manifestati.
      In primo luogo, bisogna stabilire se il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo a norma dell'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento. Se tanto non si è verificato il decreto ingiuntivo, per costante giurisprudenza, è da ritenere tamquam non esset, per cui non solo esso non può essere utilizzato come documento giustificativo del credito insinuato (che deve essere provato in altro modo), ma viene anche meno come titolo che sorreggeva le spese conseguenti alla sua emanazione, come eventualmente iscrizione ipotecaria, precetto, pignoramento, ecc., proprio perché quel titolo è come se non fosse mai esistito.
      Se, al contrario, appura che il decreto ingiuntivo aveva il crisma della definitività prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto, va tenuto distinto il problema della debenza delle spese del precetto da quello della collocazione del relativo credito.
      Quanto alla debenza, essendo ancora in vita il decreto che autorizzava l'ingiungente a procedere esecutivamente, non si possono escludere le spese che questi ha sostenuto per realizzare il suo credito. Il credito comprende anche le spese legali, sebbene non sia ancora dimostrato l'esborso, perché ciò che rileva è che sia documentata la causa generativa del credito, ossia che il precetto sia stato sottoscritto dal legale fornito di mandato, che costituisce il titolo che legittima la pretesa in quanto, in base a questo titolo, il richiedente deve o dovrà pagare il professionista incaricato.
      Questo credito per spese vive e per il legale per il precetto va collocato in chirografo in quanto gli artt. 2755 e 2770 c.c. attribuiscono un privilegio per le spese dell'esecuzione mobiliare o immobiliare a certe condizioni, ma, come precisa l'art. 491 cpc l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, per cui le spese anteriopri al pignoramento- quali quelle del precetto- non possono essere considerate spese dell'esecuzione.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Liscio

        Cerignola (FG)
        19/06/2017 12:44

        RE: RE: spese precetto si o no?

        Salve,
        vorrei sottoporvi la seguente questione:
        un creditore presenta domanda tardiva di insinuazione al passivo per un credito derivante da attività professionale svolta, in favore della società fallita, nel 2012.
        La domanda di ammissione al passivo si basa su un decreto ingiuntivo emesso nel 2012, non opposto nel termine di 40 giorni e, perciò, munito di formula esecutiva.
        Al decreto ingiuntivo divenuto definitivo seguiva atto di precetto con cui il creditore richiedeva:
        - capitale, interessi e spese per procedura monitoria, come liquidati nel decreto ingiuntivo;
        - spese per imposta di registro;
        - compenso per fase esecutiva di precetto.
        Mi chiedo:
        1) a quale titolo, privilegio o chirografo, devo ammettere, in assenza di richiesta esplicita del creditore, capitale e spese liquidati in decreto ingiuntivo?
        2) devo ammettere, ed a quale titolo, le spese per imposta di registro (visto che non è stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento?
        3) devo ammettere, ed a quale titolo, le spese per fase esecutiva e di precetto?
        Grazie.
      • Mario Liscio

        Cerignola (FG)
        19/06/2017 12:44

        RE: RE: spese precetto si o no?

        Salve,
        vorrei sottoporvi la seguente questione:
        un creditore presenta domanda tardiva di insinuazione al passivo per un credito derivante da attività professionale svolta, in favore della società fallita, nel 2012.
        La domanda di ammissione al passivo si basa su un decreto ingiuntivo emesso nel 2012, non opposto nel termine di 40 giorni e, perciò, munito di formula esecutiva.
        Al decreto ingiuntivo divenuto definitivo seguiva atto di precetto con cui il creditore richiedeva:
        - capitale, interessi e spese per procedura monitoria, come liquidati nel decreto ingiuntivo;
        - spese per imposta di registro;
        - compenso per fase esecutiva di precetto.
        Mi chiedo:
        1) a quale titolo, privilegio o chirografo, devo ammettere, in assenza di richiesta esplicita del creditore, capitale e spese liquidati in decreto ingiuntivo?
        2) devo ammettere, ed a quale titolo, le spese per imposta di registro (visto che non è stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento?
        3) devo ammettere, ed a quale titolo, le spese per fase esecutiva e di precetto?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/06/2017 18:55

          RE: RE: RE: spese precetto si o no?

          Per quanto riguarda il capitale, il creditore deve specificare la natura del credito e chiedere l'ammissione in privilegio, se ritiene di godere di un privilegio; il giudice può valutare se, alla luce delle indicazioni fornite il privilegio ricorre, ma se non richiesta neanche l'ammissione privilegiata, il credito non potrà che essere ammesso in chirografo.
          Le spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cogni zione quale è quello monitorio.
          La spesa per l'imposta di registro non è dovuta se non è dimostrato che il decreto sia stato registrato e, in ogni caso, sono in chirografo.
          Come già detto il privilegio compete solo per le spese dei giudizi cautelari ed esecutivi e questi ultimi iniziano con il pignoramento, per cui quelle precedenti a tale atto, come quelle del precetto e altre anteriori, vanno in chirografo.
          Zucchetti Sg srl

          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            21/03/2018 11:52

            RE: RE: RE: RE: spese precetto si o no?

            mi inserisco per richiedere se le spese per richiesta e ottenuta istanza di fallimento possano godere o meno della prededuzione ex art.111 n.1 L.F. o in subordine in via privilegiata ex art.2755 C.C. come sostenuto da parte del legale del creditore.
            Grazie.
            Alessandro Bartoli
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              21/03/2018 20:38

              RE: RE: RE: RE: RE: spese precetto si o no?

              La Suprema Corte, con la sentenza 24/05/2000, n. 6787, rimasta un unicum, ha affermato che "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale". Questa decisione è stata sempre da noi criticata e notiamo con piacere che i giudici di merito si stanno orientando diversamente, da ult. Trib. Treviso 07 marzo 2017, che ha giustamente escluso l'equiparazione del procedimento prefallimentare al processo esecutivo in quanto la tutela del patrimonio del fallito si realizza con la sentenza dichiarativa di fallimento e non con la domanda da parte del creditore istante, "ragion per cui allo stesso non va riconosciuto, in sede di ammissione al passivo, il privilegio speciale per spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., stante che in detta ipotesi manca altresì l'effettiva apprensione di uno specifico bene cui detto riconoscimento è correlato. In tale ipotesi, con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale, ricorrono, viceversa, i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell'art. 111 L.F., considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa del creditore".
              Come vede entrambe le tesi da lei indicate hanno trovato espressione e si tratta di scegliere. La nostra adesione va alla seconda esposta perché, come abbiamo sempre sottolineato, la tesi della Cassazione trasforma due privilegi speciali, uno sui mobili (quello di cui all'art. 2755 c.c.) ed uno sugli immobili (quello di cui all'art. 2770 c.c.) in un super privilegio che colpisce l'intero complesso mobiliare e immobiliare (peraltro il privilegi immobiliari sono soltanto speciali) del debitore, ossia l'intero suo patrimonio, caratteristiche che sono proprie dei crediti prededucibili.
              Zucchetti Sg srl
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                22/03/2018 13:02

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: spese precetto si o no?

                Grazie
      • Francesco Rombola'

        Roma
        12/10/2018 10:09

        RE: RE: spese precetto si o no?

        Buongiorno,

        oltre a chiedervi gli estremi delle sentenze che hanno trattato il tema, vorrei tornare sulla questione delle spese di precetto quale conseguenza di un decreto ingiuntivo non opponibile.

        Vero che il decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo prima della sentenza di fallimento è titolo non opponibile alla procedura ma, a mio modesto avviso, le spese di un precetto e del conseguente pignoramento effettuato sulla base di un titolo esecutivo comunque valido in quel momento, dovrebbero essere riconosciute a prescindere dalla definitività del decreto ingiuntivo.

        Si pensi al caso, estremo, di pignoramento di un immobile che poi è acquisito all'attivo del fallimento: in caso di decreto ingiuntivo non definitivo, accedendo a tale orientamento, non sarebbero neppure riconosciute le spese per atti conservativi.

        Ritengo, pertanto, che le spese di precetto dovrebbero essere ammesse - se a tale atto ha fatto seguito l'esecuzione forzata - a prescindere dalla prova del credito mediante decreto definitivamente esecutivo, essendo sufficiente l'esistenza del titolo esecutivo (seppur provvisorio) al momento della tentata esecuzione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/10/2018 21:05

          RE: RE: RE: spese precetto si o no?

          Secondo la giurisprudenza consolidata della S. Corte (cfr. da ult. Cass. 03/09/2018, n. 21583) "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 L. Fall." (Conf., tra le più recenti, Cass. 24/01/2018, n. 1774; Cass. 24/10/2017, n. 25191; Cass. 27/01/2014, n. 1650; Cass. 31/01/2014, n. 2112; ecc. ).
          Nè rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso, a norma dell'art. 642 c.p.c., giacchè, per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell'attività giurisdizionale di cui all'art. 647 c.p.c., la quale - come è del tutto evidente - risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria. E' del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo) non sia equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 L. Fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti: come tale essa è totalmente priva di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 27/05/ 2014, n. 11811, per il caso di dichiarazione di fallimento soppravvenuta nel corso del giudizio di opposizione).
          Stante questa consolidata situazione , le conseguenze che ne derivano sono, allo stato della normativa, inevitabili, nel senso che se il decreto non è opponibilre alla massa, questa non è tenuta neanche al pagamento delle relative spese per ottenerlo e quelle successive.
          Lei comunque mette in evidenza un problema che dovrebbe essere risolto in via legislativa perché è profondamente ingiusto che un creditore che abbia legittimamente svolto una attività giudiziaria a tutela del suo credito non possa ottenere il rimborso delle spese per il fatto che l'ingiunto abbia fatto una opposizione strumentale, tanto che il suo credito viene riconosciuto in sede fallimentare; ancor più ingiusto è che, nelle stesse condizioni quel creditore non possa valersi neanche dell'ipoteca eventualmente iscritta in forza del decreto provvisoriamente esecutivo.
          Zucchetti Sg srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        17/12/2018 17:40

        RE: RE: spese precetto si o no?

        Buona sera, solo una precisazione.
        La Vostra conclusione è quindi di riconoscere le spese di precetto anche in ipotesi di assenza di pignoramento e pertanto di mancato avvio della fase esecutiva. Se non ricordo male, però, ci sono anche autori che ritengono non siano da riconoscere dette spese in assenza della citata fase esecutiva. Seguendo la prima tesi, in ipotesi di più precetti rinnovati, è corretto considerare solamente l'ultimo?
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/12/2018 20:19

          RE: RE: RE: spese precetto si o no?

          Non ci sembra proprio che nella discussione che precede, né in altre occasioni, abbiamo detto che vanno riconosciute le spese di precetto anche in ipotesi di assenza di pignoramento, anche perché, a norma dell'art. 481 cpc, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
          Abbiamo, invece, detto che le spese di precetto non godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., dato che queste norme concedono il privilegio per le spese del giudizio esecutivo, che inizia con il pignoramento e non con il precetto.
          Ad ogni modo, le spese di precetto non vanno riconosciute nel caso della decadenza di cui all'art. 481 cpc, nel mentre, ove il creditore, dopo la notifica del precetto, non abbia provveduto al pignoramento perché è intervenuto il fallimento del debitore che impedisce di iniziare e proseguire azioni esecutive sui beni del fallito acquisiti all'attivo fallimentare, riteniamo che le spese del precetto possano essere riconosciute, sempre in chirografo, in quanto sostenute per la realizzazione del proprio credito attraverso una azione che non ha potuto proseguire non per sua scelta.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            18/12/2018 09:16

            RE: RE: RE: RE: spese precetto si o no?

            Molte grazie. Probabilmente mi era sfuggito il riferimento al dato temporale.
            Cordiali saluti
          • Claudia Brambilla

            ERBA (CO)
            25/01/2021 10:55

            RE: RE: RE: RE: spese precetto si o no?

            Buongiorno,

            mi inserisco in questo quesito per chiedere, invece, se i compensi del legale per pignoramento avente esito negativo debbano essere ammessi (eventualmente in chirografo) o esclusi.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              25/01/2021 19:39

              RE: RE: RE: RE: RE: spese precetto si o no?

              La parte che ha eseguito un pignoramento o ha tentato di farlo senza esito ha svolto un attività, consentita dalla legge, al fine di recuperare un credito rimasto evidentemente insoddisfatto, sicchè il credito per le spese sostenute allo scopo va riconosciuto, salvo che non risulti la mancanza di diligenza per aver il creditore tentato un pignoramento che pper varie ragioni appariva abbastanza ovvio e logico non tentare.
              L'art. 2755 c.c., per le esecuzioni mobiliari, e l'art. 2770 c.c., per le esecuzioni immobiliari, stabiliscono che il credito per le spese sostenute per i giudizi di esecuzioni- il cui primo atto è costituito proprio dal pignoramento- godono del privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione se effettuate "nell'interesse comune dei creditori". Questo inciso si spiega agevolmente con l'intento del legislatore premiare chi, attraverso il vincolo di indisponibilità creato su alcuni beni del debitore, ha impedito che costui potesse disperderli, anche lecitamente mediante una vendita essendo il danaro ricavato molto più volatile deli beni materiali, ed ha fatto si che la garanzia patrimoniale restasse a disposizione dei creditori del fallimento poi dichiarato: Ne consegue che ove il pignoramento sia risultato negativo, la spesa effettuata non ha avuto alcun interesse per la massa dei creditori, per cui il relativo credito va riconosciuto, ma in chirografo.
              Zucchetti SG srl