Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione di credito con riserva

  • Pierpaolo Greco

    Catanzaro
    06/03/2019 09:45

    ammissione di credito con riserva

    Buongiorno, Vi sottopongo il seguente quesito.
    Un creditore ottiene un decreto ingiuntivo avverso il quale la società ancora in bonis propone opposizione; il tribunale in primo grado conferma il decreto ingiuntivo opposto e la società debitrice propone appello; all'apertura del fallimento è ancora pendente il giudizio di opposizione innanzi la corte d'appello.
    Il creditore si insinua pertanto nel fallimento, specifica nell'istanza che il credito trova fondamento in un decreto ingiuntivo, che è ancora pendente il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e chiede l'ammissione al passivo del proprio credito riproponendo le medesime domande già avanzate in sede monitoria.
    Preciso che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, interrotto a causa del fallimento della società, non sarà più riassunto dalle parti e dunque il decreto ingiuntivo diverrà definitivo, ma in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e, pertanto, inopponibile alla massa.
    Il giudice delegato rigetta la domanda in quanto proposta oltre il termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
    Il creditore ricorre pertanto al tribunale il quale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, ammette il credito con riserva con la seguente motivazione: il credito azionato trova fonte in una sentenza non ancora passata in giudicato e pertanto deve essere ammesso con riserva ai sensi dell'art. 96 l.f.
    Mi chiedo a questo punto come potrà essere sciolta la riserva da parte del giudice delegato, posto che il credito non trova certamente fondamento in una sentenza non ancora passata in giudicato (infatti la sentenza di primo grado ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, pertanto il titolo non può che essere costituito sempre dal decreto ingiuntivo), né può trovare fondamento nel decreto ingiuntivo stesso, che ha acquistato efficacia di cosa giudicata successivamente alla dichiarazione di fallimento.
    A mio avviso il tribunale ha errato nell'ammettere il credito con riserva, ma tant'è; il provvedimento è quello ed il creditore non ha proposto ricorso per cassazione.
    Grazie per l'attenzione

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2019 20:25

      RE: ammissione di credito con riserva

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. A nostro avviso il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha correttamente ammesso il credito con la riserva di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 96 l.f. perché in quel momento esisteva una sentenza di primo grado (quella che rigettava l'opposizione) non ancora passata in giudicato in quanto pendente l'appello, che è esattamente la fattispecie di cui alla citata norma. Il discorso sulla esecutività del decreto ingiuntivo riguarda infatti la fattispecie in cui, al momento del fallimento, sia pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al primo giudice perché questo è equiparabile al caso del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado e non a quella del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui è applicabile il n. 3 del comma secondo dell'art. 96, come nella specie. Se quindi non viene riassunto l'appello, la sentenza di primo grado passa in giudicato e con essa la condanna del fallito al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, per cui si verifica la condizione cui era subordinata l'ammissione. A questo punto il creditore, o lo stesso curatore, deve solo fare la richiesta di cui all'art. 113bis per lo scioglimento della riserva e l'ammissione al passivo pura e semplice.
      Zucchetti SG srl