Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    19/12/2018 12:12

    URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

    Buongiorno

    Un credito è stato ammesso allo stato passivo con riserva in quanto, al momento di formazione dello stesso era pendente un contenzioso tra la società (poi fallita) ed ii creditore medesimo.
    Adesso è arrivata sentenza quasi totalmente sfavorevole al fallimento. Sono pendenti i termini per ricorrere.
    Il creditore ha chiesto lo scioglimento della riserva con formale rettifica dello stato passivo
    A mio avviso, fino a quando la sentenza di primo grado non diviene definitiva non è possibile operare sullo stato passivo. E' così ?
    Grazie mille
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/12/2018 19:17

      RE: URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

      Fermi i dubbi sull'ammissione con riserva del credito all'esito della controversia giudiziaria pendente avanti al giudice ordinario che, almeno per le pretese creditorie avanzate dal soggetto in bonis- sia in via diretta che riconvenzionale- avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, una volta ammesso il credito con riserva il creditore potrebbe sostenere che si è trattato di una riserva atipica e, quindi, inutilmente messa, per cui il credito deve ritersi ammesso in via pura e semplice; oppure chiedere, come ha fatto, lo scioglimento della riserva ed, in questo caso, è corretta la sua obiezione di dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, salva diversa dizione della riserva.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        20/03/2019 16:57

        RE: RE: URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

        Chiedo scusa, ma non ho capito bene la risposta, anche perchè, molto probabilmente, mi sono spiegato male io nel quesito originario.
        In buona sostanza:
        1) il creditore (cliente della società fallita) si era insinuato al passivo per la cifra di euro 38.492,42 ammessa con riserva al chirografo dal momento che si trattava di credito per eccezione (non domanda) riconvenzionale per presunti danni subiti dal creditore medesimo per lavori eseguiti male dalla società fallita, presentata in opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di quest'ultima quando questa era in bonis;
        2) dopo la sentenza di fallimento il processo, nel frattempo interrotto, veniva riassunto dal creditore. Il fallimento si costituiva in giudizio;
        3) si arrivava a sentenza (da pochi giorni passata in giudicato a causa della decisione dello scrivente, autorizzato dal GD anche in funzione del CDC non costituito, di non appellare);
        4) nella sentenza:
        - viene revocato il decreto ingiuntivo;
        - viene quantificato il credito del creditore da euro 38.492, 42 ad euro 1.178,96;
        - viene (purtroppo) condannato il fallimento alle spese legali per:
        Euro 7.441, 00 per onorari;
        Euro 1.116,15 per 15% spese generali;
        Euro 342,29 per cpa;
        Euro 1.957,88 per iva
        PER COMPLESSIVI EURO 10.857,31
        Il creditore chiede
        l'ammissione al passivo per euro 1.178,96 al chirografo;
        l'ammissione al passivo per la somma di euro 10.857,31 come credito pre-deducibili ai sensi dell'art. 111 L.F. Per la somma di euro 10.857,31 il creditore istante fa presente che "non necessiterebbero di apposita istanza di ammissione al passivo".

        Io farei così:
        1) con riferimento alla somma di euro 1.178,96, chiederei al GD lo scioglimento della riserva ex art. 113 bis, L.F. , proponendo l'ammissione della medesima cifra al chirografo a rettifica di quella precedente di euro 38.492,42;
        2) con riferimento alla somma di euro 10.857,31, trattandosi di crediti sorti nel corso del fallimento (liquidi, esigibile e non contestati), applicherei l'art. 111 bis L.F. ultimi 2 commi e quindi:
        2.a) in caso di capienza dell'attivo applicherei il penultimo comma dell'art. 111 bis L.F.;
        2.b) in caso di INcapienza dell'attivo applicherei l ' ultimo comma dell'art. 111 bis L.F., quindi, anche in questo caso pagherei al di fuori dello stato passivo, stando attendo a rispettare i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
        Grazie
        Cordiali saluti
        Paolo Alloisio


        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/03/2019 10:30

          RE: RE: RE: URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

          La nostra precedente risposta era di carattere generale perché la domanda non precisava i contorni della vicenda come ora rappresentata, vicenda che comunque, per quello che può valere, conforta quanto abbiamo detto.
          Tanto per chiarire, Tizio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di Caio per pagamento lavori per un importo che lei non ci dice e Caio propone opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo si vantare a sua volta un credito errata esecuzione dei lavori che quantifica in € 38.500 (arrotondati). A seguito del fallimento di Tizio la causa citata viene interrotta e poi riassunta da Caio nei confronti della curatela, ma nel frattempo Caio si insinua al fallimento chiedendo l'ammissione del credito di € 38.500, che viene ammesso con riserva.
          Se i fatti si sono svolti in questo modo, bisogna ritenere che Caio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia posto il suo credito quale eccezione compensativa del credito attoreo, perché solo in tal modo il giudice ordinario avrebbe potuto continuare ad esaminare la domanda dell'opponente una volta intervenuto il fallimento di Tizio; ma se è così, non è spiegabile l'ammissione al passivo di Caio per il credito per € 38.500 e tanto meno la riserva, che, come prospettato nella iniziale risposta corre il rischio di essere considerata una riserva anomala.
          Comunque tutto questo è superato perché nel frattempo è intervenuta la sentenza del giudice ordinario che ha revocato il decreto ingiuntivo, per cui è stato escluso il credito del fallimento di Tizio, ed ha appurato (immaginiamo incidentalmente nella valutazione dei presunti danni opposti in compensazione al credito di Tizio) che il credito di Caio ammonta ad euro 1.178,96. Trattasi di credito risarcitorio di natura concorsuale, non assistito da alcun privilegio, per cui va ammesso in chirografo; e, visto che esiste una ammissione con riserva per euro 38.500 ed ora il creditore quantifica il suo credito in € 1.178,96, non può fare altro che chiedere al giudice di sciogliere la riserva ex art. 113bis ammettendo Tizio al passivo in via pura e semplice per questa minor somma (buon per lei che il creditore Tizio abbia chiesto l'ammissione solo di questo importo e non sostenuto che la riserva apposta all'ammissione era anomala per cui il credito di euro 38.500 era da considerarsi ammesso in via pura e semplice; tesi che avrebbe trovato adeguate obiezioni, ma avrebbe potuto essere sostenuta).
          Quanto alle spese di causa, effettivamente esse trovano la loro fonte nella sentenza a chiusura del processo in cui è parte il curatore per cui va riconosciuta la natura prededucibile del relativo credito.
          Come comportarsi proceduralmente? Le soluzioni possono essere diverse. Escluso che questo credito per spese giudiziali rientri in quello già ammesso con riserva per danni da modificare perché è un credito nuovo e diverso da quello in precedenza esaminato e ammesso, potrebbe procedere al pagamento fuori concorso visto che non ha contestazioni da muovere in proposito, ma per fare questo deve avere la sicurezza che l'attivo attuale e futuro consentirà il pagamento di tutte le prededuzioni, perché, altrimenti deve fare una graduazione tra le prededuzioni a norma dell'ult. comma dell'art. 111bis. Se esiste questo rischio, può ammettere al passivo il credito in prededuzione e, nell'ambito della stessa in chirografo, e poi al momento del riparto vedere chi vi può partecipare a seconda della collocazione.
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            21/03/2019 14:33

            RE: RE: RE: RE: URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

            La vostra ricostruzione è corretta:
            Chiedo solo 2 ulteriori chiarimenti:

            1) Il credito di euro 38.500 arrotondato ammesso al passivo al chirografo con riserva non doveva essere proprio ammesso ? Perchè ? Non si tratta di credito condizionato ai sensi dell'art. 96 L.F. ammissibile quindi con riserva? A mio avviso, e' vero che si tratta di credito per il quale non è procedibile la domanda riconvenzionale, ma l'eccezione riconvenzionale si. Perchè la riserva apposta deve considerarsi anomala?

            2) In caso di incapienza dell'attivo, perchè devo passare attraverso lo stato passivo? Non devo semplicemente preoccuparmi di pagare i crediti prededucibili proporzionalmente tra di loro? E se ho già pagato qualcosa in prededuzione (per esempio il compenso dello stimatore dell'inventario) quando non conoscevo ancora l'esito del giudizio e il conseguente addebito delle spese legali, dovrei farmi restituire la quota parte di quanto saldato per mantenere la proporzionalità? Oppure il rispetto della proporzionalità riguarda solo i crediti prededucibili ancora da pagare ?

            Grazie
            Paolo Angelo Alloisio
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              21/03/2019 20:27

              RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE - Credito ammesso con riserva allo stato passivo

              Quanto al punto 1, confermiamo quanto detto. Le ipotesi di ammissioni con riserva sono tipiche e sono soltanto quelle indicate nei tre numeri del secondo comma dell'art. 96 e la fattispecie di cui si discute non rientra in alcuna di queste. Invero, l'unica che, in qualche modo potrebbe essere richiamata è quella del n. 3 ma essa trova applicazione quando già esiste una sentenza di primo grado ma non ancora passata in giudicato e non quando è in corso un giudizio di primo grado, quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo. Non è richiamabile l'ipotesi del n. 1 perché la decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo non è una condizione, ed ovviamente la n. 2 è del tutto estranea. Ecco perché la riserva è da considerare anomala.
              Nel suo caso, se Tizio aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo superiore a 38.500, Caio nel fare opposizione ha opposto in compensazione il suo controcredito e questo lo poteva fare avanti al giudice ordinario; in tal caso non aveva bisogno di insinuarsi al passivo (altrimenti avrebbe fatto valere lo stesso credito in due giudizi) in quanto non scattava il principio della esclusività dell'accertamento del passivo non volendo il creditore Caio partecipare al passivo ma utilizzare il suo credito per paralizzare la pretesa di Tizio.
              Se invece il decreto ingiuntivo era per un importo inferiore a detto importo, ammettiamo per comodità espositiva, che era di € 10.000, una volta dichiarato il fallimento di Tizio, il giudizio di opposizione poteva continuare solo per l'accertamento della compensazione fino a 10.000 e Caio, avrebbe dovuto insinuare la differenza di 28.500 (non l'intero credito) al passivo per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo. Il credito andava escluso perché non documentato e il giudizio di opposizione poteva poi essere sospeso per pregiudizialità dell'accertamento della stessa causa petendi avanti al giudice ordinario in sede di eccezione compensativa. Con la via seguita invece, Tizio ha fatto valere contemporaneamente il suo credito di 38.500 in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nel fallimento dove si è insinuato.
              Quanto al punto 2 la ragione per cui abbiamo consigliato (non detto che è necessaria) l'ammissione al passivo èn quella che lei con il suo esempio ci offre. Noi abbiamo scritto che si può "procedere al pagamento fuori concorso visto che non ha contestazioni da muovere in proposito, ma per fare questo deve avere la sicurezza che l'attivo attuale e futuro consentirà il pagamento di tutte le prededuzioni, perché, altrimenti deve fare una graduazione tra le prededuzioni a norma dell'ult. comma dell'art. 111bis." Se non ha questa sicurezza, può anche lasciare le prededuzioni a parte e graduarle, ma, quando si deve fare una graduazione, è consigliabile, onde evitare l'esperienza pregressa con lo stimatore (il cui pagamento non può essere intaccato) incanalare tutto nel passivo in modo che il riparto rispecchi poi la situazione dello stato passivo.
              Zucchetti SG srl