Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opposizione a decreto ingiuntivo con formula esecutiva

  • Alba Menghini

    Ascoli Piceno
    30/10/2019 11:30

    Opposizione a decreto ingiuntivo con formula esecutiva

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare di una ditta individuale un dipendente ha presentato domanda di insinuazione per richiedere il TFR e le ultime tre mensilità sulla base di un titolo esecutivo quale il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva antecedente di circa otto mesi la sentenza di fallimento. All'atto della predisposizione del progetto di stato passivo, la curatela reperiva documentazione contabile(copia bonifico bancario con descrizione acconto TFR e copia di assegno con dichiarazione del dipendente firmata) in cui si evinceva il pagamento in acconto di parte del TFR, documentata altresì dai mastrini contabili in cui venivano evidenziati tali acconti e, per tali motivi, la curatela ammetteva solo in parte il TFR. L'avvocato del dipendente presentava le proprie osservazioni ribadendo il fatto che era in possesso del titolo con formula esecutiva e che gli acconti di cui la curatela poneva l'attenzione erano stati attribuiti alle retribuzioni pregresse e non al TFR. Il G.D. nel provvedimento ammetteva quanto richiesto dal dipendente, pur riconoscendo la presenza della sopra citata documentazione contabile e la possibilità di effettuare azioni revocatorie. A questo punto la domanda è la seguente, ha la curatela i presupposti per poter fare opposizione al decreto ingiuntivo art. 404 cpc? La documentazione in suo possesso può essere sufficiente come prova?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/10/2019 17:32

      RE: Opposizione a decreto ingiuntivo con formula esecutiva

      L'opposizione di terzo di cui all'art. 404 cpc ci sembra estremamente difficile. Riteniamo infatti di condividere quanto affermato dalla Corte appello Lecce, 06/11/2015, n.4, per la quale "Ai sensi del comma 1 dell'art. 404 c.p.c., l'opposizione ordinaria del terzo non può essere esperita da tutti coloro che siano nella posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da chi, rivestendo tale qualifica, faccia valere un proprio diritto, autonomo ed incompatibile con l'oggetto della controversia. Il curatore fallimentare è dunque legittimato, quale avente causa o creditore, alla sola opposizione revocatoria di cui comma 2 della norma citata, non potendo invocare un proprio diritto autonomo ed incompatibile rispetto all'oggetto della sentenza opposta, nonostante sia pacifico che egli abbia un interesse ad insorgere contro il provvedimento che abbia deciso in merito alla titolarità di un immobile sottraendolo per tale via alla massa fallimentare". Il comma 2 dell'art. 404 cpc presuppone il dolo o la collusione, per cui è fuori luogo il richiamo dello stesso.
      Forse l'istituto più conforme sarebbe quello della revocazione ex art. 395 cpc, con riferimento al n. 3, visto che il decreto ingiuntivo definitivo acquista efficacia di giudicato , ma nella specie, a dire il vero questi discorsi ci sembrano superflui.
      Superflui perché il giudice delegato ha già statuito che i pagamenti che lei ha riscontrato essere stati effettuati non si riferiscono al credito portato dal decreto ingiuntivo, posto che ha ammesso questo credito insinuato, disattendendo l'eccezione di parziale adempimento che lei aveva formulato nel progetto di stato passivo e questa decisione, dichiarato esecutivo lo stato passivo, fa stato nell'ambito del fallimento (terminologia che comprende anche le causa che il curatore potrebbe esercitare in quanto non coperte dalla statuizione endofallimentare). Il fatto stesso che il giudice delegato abbia prospettato la possibilità di eventuali revocatorie dei pagamenti, avvalora il fatto che ha riconosciuto che questi erano stati effettuati ma che non si riferivano al credito insinuato, altrimenti avrebbe dovuto decurtare lo stesso, per cui non le rimane che svolgere questa valutazione sulla possibilità di una revocatoria dei pagamenti effettuati. Possibilità a nostro avviso minime perché, a parte la verifica della ricorrenza dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 67, deve anche considerare che a norma della lett. f) del terzo comma dell'art. 67, sono esenti da revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"; ed anche se riuscisse a superare questo ostacolo (e non vediamo come) rimarrebbe il fatto che si tratta di crediti assistiti da privilegio elevato, per cui se, all'esito della vittoriosa azione revocatoria, restituzione di quanto ricevuto e nuova insinuazione, questo credito verrebbe comunque soddisfatto, avrebbe fatto una spesa del tutto inutile.
      Zucchetti Sg srl