Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

  • Aldo Van den Borre

    SILEA (TV)
    21/03/2018 15:38

    Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

    Nel caso di domanda di concordato preventivo presentata nel novembre 2012, con omologa nel 2013, e poi risolto nel dicembre 2017 con contestuale dichiarazione di fallimento, il calcolo degli interessi sui crediti deve essere effettuato sino alla data della domanda di concordato o sino alla data di fallimento?
    E in ogni caso vige la medesima impostazione sia per i crediti chirografari sia per quelli privilegiati?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2018 20:39

      RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

      L'art. 169 l.f richiama, rendendolo applicabile al concordato, l'art. 55 che regola il trattamento degli interessi nel fallimento disponendo, al primo comma, che "La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente". Le stesse regole si applicano, quindi, nel concordato con riferimento- come dice l'art. 169- "alla data della presentazione della domanda di concordato".
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        22/03/2018 12:35

        RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

        Buon giorno, ritengo che questa soluzione valga anche in ipotesi di domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. successivamente sfociata in fallimento per mancato deposito del piano ed adesione a precedenti istanze di fallimento (mi pare che l'argomento sia già stato affrontato in altri quesiti, seppur datati); allo stesso modo, al fine del calcolo del biennio per il riconoscimento del privilegio sugli interessi si dovrà sempre fare riferimento al deposito della iniziale domanda di concordato. Qualora si trattasse di domanda "in bianco" di una società di persone, tale principio varrà evidentemente solo per la società e non per il socio, per il quale il termine per la maturazione degli interessi sarà riconducibile al deposito della sentenza dichiarativa di fallimento. Estendendo detta conclusione ai rapporti con l'Agente della Riscossione, solo per le cartelle notificate alla società post domanda prenotativa dovranno essere esclusi spese ed aggi. Può ritenersi corretta questa ricostruzione?
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/03/2018 19:36

          RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

          Corretta la ricostruzione in ogni sua parte. L'art. 169 opera anche nel concordato con riserva e, come l'ammissione di una società di persone al concordato non comporta l'automatico assoggettamento alla stessa procedura dei soci illimitatamente responsabili, a maggior ragione, la concessione del termine ai sensi dell'art. 161 comma sesto non si estende ai soci, per cui per questi la data di riferimento per il trattamento degli interessi è quella della dichiarazione di fallimento.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            23/03/2018 11:00

            RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

            Molte grazie; corretta anche con riferimento alla nota questione di aggi e spese per le cartelle post domanda prenotativa?
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/03/2018 19:42

              RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

              Si certo, si tratta di un ulteriore corollario di quanto detto.
              Zucchetti SG srl
      • Marco Bolognesi

        Treviso
        27/04/2018 19:33

        RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

        Salve,
        trovandomi in una situazione analoga a quella del collega Dott. Van den Borre (domanda di concordato preventivo presentata nell'aprile del 2011, omologato nel settembre del 2011, poi risolto nel febbraio del 2018 per grave inadempimento), osservo quanto segue al fine di approfondire la questione della sospensione degli interessi sui creditori chirografari.
        Dalla lettura dei commentari (Ferro, Maffei Alberti, Lo Cascio, Di Marzio) sull'articolo in questione, art. 169, mi sono imbattuto in alcune considerazioni fatte dagli autori: "Con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 55,..., il decorso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari resta sospeso dalla data di presentazione della domanda di concordato per riprendere dopo la definitività del decreto di omologazione, o venir meno in caso di anticipata cessazione della procedura o di risoluzione o annullamento del concordato, salvi gli effetti della eventuale consecuzione col fallimento".
        Orbene, dalla lettura del periodo summenzionato pare emergere la seguente conclusione: gli interessi, convenzionali o legali, restano sospesi tra la data di presentazione della domanda di concordato e la definitività del decreto di omologazione (nel mio caso tra aprile e settembre del 2011), ma, dal momento che ben sette anni dopo il concordato è stato risolto con contestuale dichiarazione di fallimento, anche l'eventuale ripresa degli interessi sui crediti anzidetti viene meno. Pertanto, gli interessi de quo restano sospesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato (fatti salvi i creditori esclusi dalla proposta concordataria).
        Se così fosse, mi pare che i creditori ne ricevano un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto già avrebbero patito in sede concordataria posto che tra la definitività del decreto di omologazione e la data del fallimento è passato un lasso di tempo considerevole che può far ritenere le procedure svincolate tra loro e non conseguenti.
        Vi ringrazio sin d'ora delle delucidazioni che vorrete rendermi e che sicuramente riterrò preziose.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/04/2018 17:45

          RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

          La sua domanda tocca un punto molto controverso, per meglio capire il quale è necessario procedere per gradi.
          Nel suo caso il concordato è stato risolto ed è indubitabile che la risoluzione determina la caducazione degli effetti modificativi derivanti dall'omologazione, primo fra tutti quello esdebitatorio, con conseguente ripresa del diritto dei creditori di pretendere il pagamento dei propri crediti per intero e con gli interessi, da calcolare secondo le regole ordinarie, in quanto è venuta meno la sospensione decreta dall'art. 55, richiamato dall'art. 169; rimangono salvi solo gli atti legalmente compiuti, tra cui anche i pagamenti effettuati, sicchè i creditori non devono restituire quanto ricevuto, ma decurtare dal credito originario quanto ricevuto e pretendere il pagamento della differenza, con i relativi interessi.
          Questo meccanismo è abbastanza semplice ove venga dichiarata solo la risoluzione del concordato- nel qual caso si porrebbe la questione da lei rilevata circa la sorte degli interessi maturati dopo l'omologa, ma è possibile che contestualmente (come avvenuto nel caso) o successivamente alla risoluzione venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore concordatario.
          A questo punto non si tratta più di stabilire quali sono gli effetti della omologazione prima e della risoluzione dopo, ma di accertare quali effetti del concordato rimangono ancora applicabili nel fallimento o, visto sotto altro profilo, a quando risalgono gli effetti della dichiarazione di fallimento. Alcuni di questi effetti sono previsti per legge, come quelli sulla retrodatazione del periodo sospetto per la revocatoria, dato che il secondo comma dell'art. 69bis (introdotto nel 2012) stabilisce che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese", altri riguardano la prededucibilità, come si ricava da varie disposizioni, a cominciare dal secondo comma dell'art. 111. Nulla è detto circa gli interessi e da qui il dubbio di quale sia la sorte degli interessi generati dai crediti chirografari nel periodo che va dalla omologa (ma più correttamente dovrebbe dirsi dalla iniziale domanda di concordato, ormai risolto) fino alla dichiarazione di fallimento.
          A nostro avviso, le disposizioni richiamate, benchè riferite a istituti diversi dagli interessi, sono espressione della rinnovata affermazione del principio della consecuzione delle procedure concorsuali, per cui la sospensione degli interessi operante nel concordato preventivo si salda, sulla base del principio delle consecuzione delle procedure concorsuali, con quella disposta nel fallimento.
          Ed è difficile non vedere la consecuzione nel caso in esame, sebbene siano passati vari anni dall'inizio della procedura minore perché il fallimento è intervenuto non dopo sette anni dalla dichiarazione di inammissibilità o revoca del concordato, ma dalla risoluzione dello stesso; il che comporta che al momento del fallimento era ancora in corso di esecuzione in concordato, per cui è innegabile che lo stato di insolvenza che giustifica l'insolvenza finale sia la stessa che colpiva l'azienda fin dall''inizio.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            15/05/2018 18:44

            RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

            Buona sera, aggiungo un argomento di discussione nell'ambito del calcolo degli interessi in una situazione di consecuzione di procedure. Mi chiedo, con riferimento al privilegio ipotecario spettante agli interessi ex art. 2855 C.C., se il deposito della domanda prenotativa possa essere assimilata al "pignoramento", ai fini dell'individuazione delle tre annualità oggetto di privilegio, analogamente a quanto accade con la sentenza dichiarativa di fallimento. Sulla base delle considerazioni esposte nelle precedenti risposte parrebbe potersi dare risposta affermativa (quanto meno per la società in caso di società di persone). Ho rinvenuto una Vostra risposta del 2015 in tema di deposito di domanda di concordato liquidatorio e non di domanda ex art. 161 comma 6 L.F.
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/05/2018 19:34

              RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

              Nel momento in cui abbiamo detto che l'art. 169- per il quale con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, si applicano, tra le altre, le disposizioni dell'art. 55- abbiamo implicitamente detto anche che trova applicazione con riferimento alla data della presentazione della domanda di concordato con riserva l'art. 2855 c.c., per il rinvio dell'art. 55 l.f. all'ultimo comma dell'art. 54, che richiama a sua volta la norma civilistica.
              La limitazione alla società di persone e non ai soci dell'applicazione della normativa richiamata dall'art. 169, nel concordato come nel preconcordato, si spiega con il fatto che l'ammissione della società alla procedura di concordato pieno o con riserva non si estende ai soci illimitata responsabili.
              Zucchetti SG srl
              • Claudia Fracassi

                BRESCIA
                07/11/2019 16:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

                Buongiorno,
                nei commenti di questa discussione si fa riferimento solo alla dichiarazione di fallimento contestuale alla risoluzione del Concordato. Nel mio caso la domanda in bianco è stata depositata a Dicembre 2018 e ritirata a metà Giugno 2019, con conseguente dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale. Successivamente viene presentata istanza di fallimento in proprio, con conseguente dichiarazione di fallimento a fine Luglio 2019. Tra la dichiarazione di improcedibilità e la sentenza di fallimento è dunque trascorso un mese e mezzo. In questo caso il calcolo degli interessi si interrompe comunque a Dicembre 2018 (data della domanda in bianco) o alla data di fallimento? Oppure è necessario fare un ragionemento diverso e calcolare gli interessi in modo "spezzettato" su diversi periodi?
                Molte grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/11/2019 20:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

                  Rispondendo ad altra domanda che riguardava la prededuzione dei crediti per forniture effettuate nella pendenza del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 cui, come nel suo caso non era seguita la presentazione della proposta e del piano, ma la rinuncia con successiva dichiarazione di fallimento, abbiamo ricordato che Cass. n. 15101 del 2019 ha deciso che "Il regime da riservare ai crediti in tal modo scaturenti è dunque quello della prededucibilità fondata su "specifica disposizione di legge" (art. 111, u.c.), senza che abbia rilievo la circostanza che il debitore abbia poi effettivamente formulato un piano concordatario". La stessa sentenza chiarisce che "ai fini della consecutività rileva il profilo attinente al presupposto, nel senso che la consecutività può escludersi solo allorchè si registri una discontinuità nell'insolvenza, per essere cioè il fallimento (o la liquidazione coatta) conseguente a una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria. Ove invece il fallimento (o la liquidazione coatta amministrativa) abbia causa nella medesima originaria situazione di insolvenza - anzichè, per esempio, nella gestione dell'impresa successiva al concordato - non può sostenersi, per la contraddizione che non consente, che la consecutio venga meno per rinuncia alla domanda di concordato. Semmai la rinuncia costituisce un serio indice del contrario, vale a dire che il succedersi delle procedure sia avvenuto nel contesto dell'unica condizione di insolvenza".
                  Se si segue questo concetto della consecuzione, questa si riflette anche sul trattamento degli interessi, per cui essi si bloccano alla data della pubblicazione del ricorso per concordato con riserva, visto che l'art. 169 richiama l'art. 55 e stante la continuità..
                  Zucchetti SG Srl
                • Alberto Rabbia

                  Mondovì (CN)
                  11/12/2019 12:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

                  Buongiorno e nel caso in cui il concordato sia stato omologato e 2 dei 3 pagamenti previsti siano stati correttamente eseguiti ma prima dell'ultimo pagamento sia intervenuto il fallimento posso conteggiare gli interessi sull'ultimo importo da pagare?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/12/2019 18:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

                  La invitiamo a leggere la risposta che precede del 28.4.2018 in cui spieghiamo che, a nostro avviso, gli effetti della consecuzione si applicano anche quanto agli interessi nella sequenza concordato, omologa, risoluzione dichiarazione di fallimento. Se si segue questa linea, nel suo caso troverebbe applicazione l'art. 55 ma con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato.
                  Zucchetti SG srl
          • Alessandro Caldana

            Vicenza
            18/03/2020 17:52

            RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

            Buongiorno, mi inserisco nella discussione per segnalare il mio caso, come lo sto affrontando e per capire che cosa ne pensate.
            Premetto che sono convinto che la consecutio tra le procedura vige anche per gli interessi: ho tuttavia il dubbio nel caso di risoluzione del concordato con successivo fallimento: io avrei impostato così, ma non trovando sentenze mi è venuto il dubbio che non sia corretto, anche se la VS. risposta del 28/04/18 è chiara:
            DATE
            ante 27/11/17 SI (domanda concordato in bianco)
            dal 27/11/17 al 16/05/19 no (periodo concordatario)
            dal 16/05/19 al 06/11/19 SI fase tra revoca del concordato e dichiarazione di fallimento
            Post 06/11/19 no (poi i privilegi li avranno in automatico) data fallimento.
            PROVVEDIMENTO CHE INSERISCO IN FALLCO RELATIVAMENTE AL RICALCOLO DEGLI INTERESSI
            Il divieto del riconoscimento degli interessi in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento o dell'apertura del concordato; di conseguenza gli interessi NON vanno riconosciuti dal 27/12/17 (data deposito domanda concordato) al 16/05/19 ( data revoca del concordato) e per il periodo post 06/11/19 (data di fallimento).

            Vi ringrazio per la disponibilità.

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/03/2020 20:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

              Il problema rimane sempre quello affrontato nella risposta da lei richiamata del 28.4.2018. Se lei accetta il principio ivi indicato, secondo cui gli effetti della consecuzione si applicano anche quanto agli interessi nella sequenza concordato, omologa, risoluzione dichiarazione di fallimento, lei deve considerare come data di riferimento per il blocco degli interessi chirografari quella della presentazione della domanda iniziale di concordato con riserva. Questo, infatti, come da ultimo ribadito da Cass. 10/10/2019, n. 25471 "la domanda di concordato cd. con riserva o in bianco condivide la medesima natura giuridica della domanda di concordato ordinaria….. Cosicchè, alfine, il procedimento innescato dalla domanda con riserva non è un primo procedimento distinto (e antecedente) rispetto a quello, ordinario, che si apre solo con la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ma costituisce un segmento dell'unico procedimento che rileva, semplicemente articolato in due fasi per così dire interne" (co0nf. Cass. n. 14713 del 2019).
              In sostanza - sempre se si segue la tesi da noi esposta- dalla presentazione della prima domanda per concessione del termine di cui al sesto comma dell'art. 161, inizia ad applicarsi l'art. 55 e il resto è da considerare unica procedura, compreso il fallimento pe ril principio della consecutività.
              Zucchetti SG srl
              • Luca Andretto

                Verona
                03/04/2020 19:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

                Mi inserisco per sottoporre un quesito per certi aspetti collegato a quelli di chi mi ha preceduto nella discussione.
                Qualora venga proposto un concordato preventivo nelle more di un procedimento esecutivo immobiliare (che diviene perciò improcedibile), l'art. 2855, co. 3, c.c. - che limita al saggio legale l'estensione della prelazione ipotecaria agli interessi - continua ad operare dal momento del pignoramento o viene ad operare soltanto dalmomento del deposito della domanda di concordato?
                Io sarei orientato per la prima ipotesi. Mi chiedo anche, però, se questa soluzione debba allo stesso modo valere per un creditore ipotecario che non era intervenuto nel procedimento esecutivo.
                Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/04/2020 11:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

                  Richiamato il principio dell'applicazione in sede concordataria della normativa fallimentare in tema di interessi per effetto del richiamo, contenuto nell'art. 169, dell'art. 55, e il principio di cui all'art. 168 del divieto per i creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, va detto che la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono de iure e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata" (Cass. n. 25802/2015). Questa situazione è provvisoria nel senso che dura fin quando il concordato è in corso ed anche dopo l'omologa (secondo la più autorevole interpretazione) per cui può venire meno quando il concordato venga dichiarato inammissibile, o revocato o non omologato o risolto.
                  Da tanto deduciamo che le alternative prospettabili dalla sua domanda sono due: una che il concordato vada avanti, per cui esso segue le regole concorsuali, i beni oggetto del pignoramento vengono venduti e si applica l'art. 55 (con il doppio richiamo all'art. 54 e all'art. 2855 c.c.) con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, come chiarisce l'art. 169; oppure riprende l'esecuzione individuale, nel qual caso gli interessi e il calcolo della triennalità di cui all'art. 2855 c.c. va fatto con riferimento alla data del pignoramento. Nella specie l'esecuzione individuale non è ripresa.
                  Zucchetti SG srl
      • Francesco Greggio

        Livorno
        23/02/2024 12:22

        RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

        Egr.
        pertanto, in caso di consecuzione di procedure, gli interessi legali a favore dei creditori privilegiati devono essere conteggiati dalla data di presentazione della domanda di concordato e non dalla successiva data di dichiarazione di fallimento. Ad esempio, domanda in bianco presentata a giungo/2018; fallimento dichiarato a gennaio/2022, gli interessi legali previsti dall'art. 55 l.f. li faccio decorrere da giungo 2018 fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche parzialmente (54 l.f.). E' corretto?
        Vi ringrazio e mi scuso.
        AM
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/02/2024 12:43

          RE: RE: RE: Conteggio interessi legali in caso di consecuzione di procedure

          Corretto, se si accettano le considerazioni svolte nelle precedenti risposte. Quanto al decorso degli interessi fino al riparto in applicazione dell''ult. comma dell'art. 54 l. fall., va ricordato tale norma riguarda gli interessi generati da crediti assistiti da privilegio generale.
          Zucchetti SG srl