Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione stato passivo con richiesta di privilegio ex art. 8 bis D.L n. 3/2015 convertito in L. 33/2015

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    04/11/2019 14:31

    Insinuazione stato passivo con richiesta di privilegio ex art. 8 bis D.L n. 3/2015 convertito in L. 33/2015

    Buongiorno,

    L'Ente erogatore di un finanziamento chirografario nei confronti della fallita per euro 25.000,00, ha ottenuto una garanzia a prima richiesta da parte di altra società per l'80% dell'esposizione; tale ultima società, a sua volta, ha ottenuto una garanzia a prima richiesta, limitata all'80% della propria esposizione, da parte del Fondo pubblico ex legge n. 662/1996.

    L'Ente erogatore in premessa, specificando che il Fondo pubblico, sarà automaticamente surrogato nel diritto di credito verso il fallimento, ciò ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, 4 comma, DM 20 maggio 2005, chiede l'ammissione dell'80% della somma residua in privilegio anziché in chirografo.

    Si precisa che l'art. 8 bis DL n. 3/2015 recita: "Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale....costituisce credito privilegiato e prevale su ogni tipo di prelazione....ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi....".

    Alla luce luce di quanto sopra, il sottoscritto curatore, stante la mancanza di un effettivo, attuale, titolo di privilegio, che soluzione può proporre per lo stato passivo?

    Cordiali saluti

    Franco Gliatta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/11/2019 18:04

      RE: Insinuazione stato passivo con richiesta di privilegio ex art. 8 bis D.L n. 3/2015 convertito in L. 33/2015

      Al momento il curatore può proporre nel progetto di stato passivo soltanto l'ammissione in via chirografaria dell'ente finanziatore; solo quando sarà escussa la garanzia ultima del Fondo Pubblico, pari all'80% dell'80% del finanziamento (dato che tra il finanziatore e il Fondo pubblico vi la garanzia di un altro soggetto nei limiti dell'80% del finanziamento a sua volta garantito nel limite dell'80% della sua esposizione) e il Fondo si surroga al finanziatore iniziale per la quota sborsata, questa parte di credito potrà essere collocata in privilegio, con la rettifica dello stato passivo ai sensi dell'ult. comma dell'art. 115 l. fall.. E' una situazione anomala, in cui il surrogante gode di un privilegio non attribuito al surrogato, ma questo non è l'unico caso (si pensi alla garanzia del Medio Credito), cui bisogna far fronte nei limiti consentiti dalla legge, che, a nostro avviso, sono quelli indicati e non certo una ammissione in via privilegiata di un creditore chirografario in ottica che un terzo, la cui garanzia non si sa se già esercitata e comunque non presente nel fallimento, potrà un domani intervenire nella procedura e chiedere l'ammissione privilegiata.
      Zucchetti SG srl