Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RIVENDICA BENI MOBILI E CONTROVALORE

  • Adolfo Pesaresi

    Ancona
    06/03/2019 19:44

    RIVENDICA BENI MOBILI E CONTROVALORE

    Buona sera, vorrei cortesemente sapere se a Vs. giudizio siano cumulabili le istanze di rivendicazione di beni mobili (nella specie pietre preziose) nelle forme previste dagli art. 87bis e 93 LF (questo perché allo scadere del termine per l'insinuazione l'altra istanza non ha avuto riscontro) poi, in particolare, se sia corretto chiedere in via subordinata l'insinuazione del contro valore dei beni con l'istanza di insinuazione di cui all'art. 93 nell'ipotesi che i beni richiesti non siano disponibili e, da ultimo, se l'importo corrispondente al controvalore gode di privilegio, grazie, cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2019 18:05

      RE: RIVENDICA BENI MOBILI E CONTROVALORE

      Le due norme da lei richiamate (di cui agli artt. 87bis e 93 l.f.) operano in momenti diversi e su piani diversi.
      L'art. 87bis consente di non inventariare neanche i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili e di restituirli alla parte interessata che ne faccia richiesta. In questo modo si evita al richiedente di presentare una formale istanza di rivendica e restituzione ex art. 93 e 103; ed infatti l'art. 87bis inizia proprio con la frase "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103 ….". Tanto significa che in deroga al principio della esclusività dell'accertamento del passivo (art. 52) e della domanda di rivendica (identificata non del tutto correttamente con il richiamo dell'art. 103), il titolare dei beni mobili, qualora questi rientrino chiaramente nella sua sfera in base a diritti reali o personali, non ha bisogno di partecipare al procedimento di accertamento del passivo, ma può fare una domanda informale di restituzione e, se ricorrono le condizioni poste dalla legge (che si tratti di bene mobili chiaramente di terzi) il giudice ne dispone la restituzione immediata, senza attendere i tempi lunghi dell'accertamento e della dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche.
      Se questa strada non è perseguibile, per qualsiasi ragione, il terzo deve sottostare alla ordinaria disciplina fallimentare per ottenere la restituzione dei beni, e, cioè deve presentare domanda di rivendica e restituzione e, qualora i beni oggetto della pretesa non siano sati acquisiti all'attivo o (come probabilmente nel caso) non siano identificabili può trasformare la sua domanda di rivendica in credito monetario secondo quanto prescrive l'art. 103; il che vuol dire che il creditore rivendicante può fare fin dall'inizio una domanda principale di rivendica e restituzione, e, in via subordinata, chiedere il controvalore qualora la restituzione non sia possibile.
      Zucchetti SG srl
      • Adolfo Pesaresi

        Ancona
        08/03/2019 19:59

        RE: RE: RIVENDICA BENI MOBILI E CONTROVALORE

        Grazie per la risposta, cordiali saluti.