Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio artigiano

  • Massimo Viappiani

    Bibbiano (RE)
    25/10/2019 08:38

    Privilegio artigiano

    Sto verificando una domanda ammissione passivo credito con privilegio artigiano 2751 bis: trattasi di una s.r.l. con due soci, n. 10 dipendenti e con oggetto sociale l'attività di officina meccanica per la riparazione, manutenzione ed assistenza di carrelli elevatori e di macchine operatrici in genere.
    Mi allegano a corredo, tra l'altro:
    - dichiarazione Iva dalla quale emerge un volume affari iva anno in cui è sorto il credito di quasi € 3 milioni
    - libro cespiti anno in cui è sorto il credito, nel quale, escluso il fabbricato per € 350k, vi sono attrezzature ed impianti per circa 150€.
    E' abbastanza difficile capire se davvero il lavoro è preminente rispetto al fattore, sebbene, visto il valore di impianti ed attrezzature si può presumere che sia così.
    Principalmente mi chiedo se con un Volume d'affari di quasi 3 mil. e con n. 10 dipendenti (di cui 3 impiegati e 7 operai) possa o meno riconoscere il privilegio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2019 19:35

      RE: Privilegio artigiano

      Va premesso che la S. Corte (Cass. 13/07/2018, n.18723) ha chiarito che "In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia". A seguito delle modifiche intervenute sulla citata legge del 1985, possono avere la qualifica di artigiano anche le imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (sono escluse le sole società per azioni ed in accomandita per azioni), "a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale" e sempre che l'impresa venga esercitata nei limiti dimensionali di cui alla citata legge e con gli scopi di cui al comma 1 dell'art. 3.
      Inoltre la qualifica di artigiano deve esistere al momento della prestazione ma deve permanere anche al momento della domanda, salvo che l'impresa non sia cessata, posto che il privilegio artigiano non è stato attribuito in relazione ad un dato oggettivo o ad un rapporto contrattuale dal quale nasce il credito (ad es. il rapporto di lavoro dipendente per il privilegio di cui al n. 1 dell'art. 2751bis c.c.), ma dalle caratteristiche del soggetto che vanta il credito, per cui un credito per fornitura è chirografario, ma diventa privilegiato ai sensi del n. 5 dell'art. 2751bis c.c., qualora la fornitura sia stata fatta da un venditore che abbia caratteristiche tali da essere considerato artigiano, per cui se quel soggetto perde queste caratteristiche riteniamo che non abbia più diritto al privilegio.
      Abbiamo ricordato queste considerazioni perché lei non ha detto nulla sulla partecipazione die soci all'attività lavorativa ed ha sempre fatto riferimento alla situazione al momento della prestazione del servizio o della fornitura, per cui è opportuno che guardi anche questi elementi che abbiamo sopra sottolineato. Ciò è tanto più importante nel caso giacchè qui si è al limite e basta un elemento, anche di piccolo conto a far propendere la bilancia in un senso o nell'altro come anche da lei accennato giachè alla luce dei dati offerti è davvero difficile stabilire se il lavoro è prevalente sul capitale. Peraltro questo è concetto non definito secondo un criterio prefissato, da riempire secondo valutazioni che differiscono da soggetto a soggetto (ovviamente nei casi border line come questo); noi, ad esempio, saremmo portati ad negare il privilegio artigiano ad una impresa con un volume d'affari di 3 milioni annui e 10 dipendenti, ma è probabile che altri possano pensarla diversamente.
      Zucchetti Sg srl
      • Michela Del Rio

        Reggio Emilia (RE)
        02/01/2024 14:24

        RE: RE: Privilegio artigiano

        Buon pomeriggio.

        Mi inserisco in questa conversazione per chiedere conferma del fatto che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sia ancora oggi condizione necessaria (anche se non sufficiente) per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ.
        Nell'ambito di una Liquidazione Controllata di cui sono Liquidatrice una srl, che svolge attività di officina meccanica, chiede che il credito che vanta per le riparazioni eseguite su un motociclo sia ammesso al passivo con il privilegio sopra indicato.
        Dall'esame della visura camerale emerge, tuttavia, che la srl in questione è iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

        Tanto basta perchè possa escludere il privilegio richiesto e ammettere il credito in chirografo?
        Ringrazio sin d'ora per la cortese risposta.
        Avv. Michela Del Rio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/01/2024 18:51

          RE: RE: RE: Privilegio artigiano

          La Cassazione, anche di recente, (cfr. Cass. 31/01/2023, n.2892) ha ribadito che "In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del c.d. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751-bis, n. 5, c.c.".
          Ancor più chiara, con riferimento al suo quesito, è Cass. 13/07/2018, n.18723, per la quale "In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia".
          Alla luce di questa giurisprudenza, quindi, la mancata iscrizione dell'impresa creditrice all'albo dele imprese artigiane le consente di rigettare l'ammisisone privilegiata e ammetere la stessa in chirografo.
          Zucchetti SG srl