Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

creditore ipotecario art 2855 c.c.

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    16/01/2019 19:37

    creditore ipotecario art 2855 c.c.

    istituto di credito chiede l'ammissione al fallimento DICHIARATO NEL 2018 di un residuo mutuo ipotecario;
    premesso che NEL 2011 vi era stato un precedente pignoramento che aveva portato ad una esec. immobiliare, si chiede COME DEBBA ESSERE DETERMINATO L'ANNO IN CORSO ai fini dell'applicazione dell'art 2855 c.c. secondo comma, per determinare il periodo relativo agli interessi "ipotecari" e, conseguentemente, a quelli legali.
    in tal caso si deve considerare il primo provvedimento oppure il fallimento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2019 21:12

      RE: creditore ipotecario art 2855 c.c.

      Premesso che la S. Corte anche di recente (cfr. Cass. 02/03/2018, n.4927) ha ribadito che il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni dell'art. 2855 c.c. trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 l.fall., alla data della dichiarazione di fallimento, bisogna tenere conto che, se al momento della dichiarazione di fallimento del debitore, la procedura esecutiva non è già definita, la stessa diventa improseguibile per il divieto posto dasll'art. 51, e la liquidazione continua in sede fallimentare, a meno che il curatore non subentri nella posizione del creditore a norma del sesto comma dell'art. 107. In entrambi i casi il creditore che aveva promosso l'esecuzione deve insinuare al passivo fallimentare il suo credito ipotecario e in quella sede far valere i relativi interessi ai sensi dell'art. 2855 c.c., trascinandosi dietro della pregressa esecuzione solo le spese, il cui rimborso può chiedere in via privilegiata ex art. 2770 c.c.. E' chiaro, quindi, che il riferimento cronologico di cui alla'rt. 2855 c.c. in tal caso va rapportato alla data del fallimento.
      La stessa situazione si ha nel caso si tratti di ipoteca fondiaria (lei non ci fornisce questo dettaglio) perché è vero che il creditore fondiario può proseguire l'esecuzione anche in pendenza di fallimento del debitore esecutato, ma anche in questo caso è tenuto ad insinuarsi al passivo proprio perché è in questa sede che va stabilito quanto a lui spetterebbe in rapporto ha quanto ha nel frattempo ricevuto in via provvisoria dall'esecuzione. Addirittura, come abbiamo già riportato in altra occasione, la Cassazione di recente (Cass. 28/09/2018, n. 23482), dopo aver ribadito che l'attribuzione al creditore fondiario del ricavato della vendita del bene avvenuta nell'ambito dell'esecuzione individuale ha carattere provvisorio e che la sede naturale dell'accertamento, condotto alla luce delle regole del concorso formale e sostanziale, dei crediti nei confronti del fallito e del relativo grado e quella fallimentare, ha aggiunto, per un verso che il g.e. non può prescindere dai predetti accertamenti ove già avvenuti in sede fallimentare in quanto l'attribuzione disposta dal g.e., sebbene provvisoria, deve riflettere "quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche provvisoria)" e, dall'altro, che l'ammissione al passivo del creditore fondiario rappresenta fatto costitutivo del diritto di quest'ultimo di ottenere, in sede di esecuzione individuale, l'assegnazione provvisoria di quanto spetta, e, quindi, il creditore fondiario, per ottenere l'attribuzione provvisoria del ricavato della vendita "dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di aver sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo".
      Queste conseguenze a noi sembrano eccessivamente forzate, ma esprimono in modo significativo come il riferimento debba essere il fallimento perché in questa sede si discutono in via definitiva le questioni afferenti ai crediti, agli interessi, alle prelazioni, ecc..
      Zucchetti SG srl