Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

  • Giovanni Pacini

    Firenze
    15/02/2019 10:15

    albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

    Ho una domanda sull'albo dei soggetti incaricati per la gestione delle procedure.
    Ai sensi dell'art. 389 l'art 356 entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella GU.
    L'art. 356 recita che "ai fini del primo popolamento dell'albo possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti ...che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni".
    Entro il marzo del 2020 sarà emanato il decreto attuativo per la formazione dell'albo.
    Chiedo la Vs cortese interpretazione sulla circostanza che sembrerebbe che fossero esclusi coloro che, pur con rilevante e pluriennale esperienza, dal marzo 2015 al marzo 2019 saranno stati nominati in meno di 4 procedure, magari anche in considerazione del numero di procedure aperte, o per la complessità delle stesse nuove nomine.
    Il decreto sembra adottare criteri difformi dalla delega.
    Cordiali saluti
    GP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/02/2019 13:14

      RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

      In data 14 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 contenete il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI) e salutiamo con piacere la prima domanda sullo stesso, ben consci che questa è solo la prima di una lunga serie che seguirà man mano che ci avvicineremo alla entrata in vigore perché gli spunti di riflessione che la nuova normativa offre non sono pochi, così come i dubbi.
      Ciò nondimeno, la questione da lei sollevata non ci sembra tra quelle oscure o dubbie. In effetti, l'art. 356 CCI prevede l'istituzione dell'albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza, istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sull'attività degli iscritti, e indica i requisiti che gli stessi debbono possedere per ottenere e mantenere l'iscrizione.
      Quanto ai primi, il comma secondo stabilisce che "Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c)- ossia gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (lett. a), gli studi professionali associati o società tra professionisti, (a certe condizioni, lett. b), coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali ecc. (lett. c)-, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni".
      La regola generale, quindi, è che possono essere iscritti nell'albo tutti i soggetti che abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità oggi richiesti dall'art. 28 legge fall. per la nomina a curatore e che abbiano assolto gli obblighi di formazione, già oggi richiesti e che sono: il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento (lett. b art. 4 co.5 d.m. n. 202 del 2014)); lo svolgimento presso uno o piu' organismi … di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui in precedenza, di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (lett. c); l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata (lett. d).
      Dopo questa regola generale, la nuova norma di cui all'art. 356 CCI dispone che "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali". Come si vede si tratta di una norma con funzioni transitorie tesa alla primo popolamento dell'albo in base alla quale possono ottenere l'iscrizione non solo tutti colori indicati in precedenza, e cioè gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli studi professionali associati o società tra professionisti, (a certe condizioni), coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali ecc., che abbiano assolto gli obblighi di formazione sopra indicati, ma anche gli stessi soggetti che, pur non avendo assolto tali obblighi di formazione, documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
      Per venire quindi alla sua domanda specifica, i professionisti avvocati o dottori commercialisti con rilevante e pluriennale esperienza che non abbiano ricevuto incarichi dal marzo 2015 al marzo 2019 saranno stati nominati in meno di 4 procedure, non sono esclusi dall'iscrizione ove dimostrino di aver assolto gli obblighi formativi di cui si è detto.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Motta

        Bassano del Grappa (VI)
        20/02/2019 17:50

        RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

        Spett. Zucchetti,
        se non ho mal interpretato la normativa che riguarda l'accesso al nuovo albo curatori grazie ai requisiti di onorabilità, professionalità e formazione entreranno in vigore il 15/08/2020 mentre il nuovo albo entrerà in funzione in un periodo precedente e quindi entro il 16/03/2019. Questo vuol dire che tra il 16/03/2019 e il 15/08/2020 potranno accedere all'albo solo quei professionisti che avranno i requisiti " del primo popolamento" (cioè professionalità, onorabilità + 4 nomine negli ultimo 4 anni)? e gli altri saranno esclusi?
        Grazie
        am
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/02/2019 20:45

          RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

          A norma del secondo comma dell'art. 389 CCI, "Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto", e quindi, come lei giustamente dice, per il 16.3.2019.
          Quanto al resto della domanda, dobbiamo dire che sovrana è l'incertezza. Noi nella precedente risposta abbiamo richiamato i requisiti per l'iscrizione all'albo, ma quando si passa all'entrata in vigore e a cosa succede nel frattempo è difficile dare una risposta. Invero l'art. 356, co. 1, dispone che "E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza", ma poi il primo comma dell'art. 357 dice che "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:
          a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
          b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
          c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia".
          Da tanto sembrerebbe quindi che l'albo che si dice istituito nell'art. 356 in realtà sarà utilizzabile solo dall'1.3.2020 o comunque dalla data in cui sarà emesso il decreto ministeriale che preciserà oltre alle modalità di iscrizione e di sospensione e cancellazione, anche "l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo" (comma 2 art. 357).
          A questo punto sorge il problema che riguarda la domanda da lei posta e cioè, nel frattempo può essere fatto quel primo popolamento di cui parla l'art. 356, e possono essere iscritti solo quelli che hanno i requisiti indicati dalla norma per il primo popolamento o anche gli altri? La risposta potrebbe essere affermativa considerando che l'art. 357 demanda al ministero di stabilire le modalità per l'iscrizione nel mentre l'art. 356 già detta i requisiti per il primo popolamento, ma ci sembra una interpretazione monca perché , come abbiamo ricordato, l'art. 357 demanda al decreto ministeriale anche la determinazione del contributo per l'iscrizione, per cui quelli del primo popolamento non pagherebbero alcun contributo. Inoltre l'art. 356 anche degli altri professionisti detta i requisiti e quando parla del primo popolamento si esprime dicendo che "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso….", facendo quindi pensare che non sono i soli.
          Tanto ci ha indotto a ritenere, nella risposta che precede, che "possono ottenere l'iscrizione non solo tutti colori indicati in precedenza, e cioè gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli studi professionali associati o società tra professionisti, (a certe condizioni), coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali ecc., che abbiano assolto gli obblighi di formazione sopra indicati, ma anche gli stessi soggetti che, pur non avendo assolto tali obblighi di formazione, documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali". Ossia la norma , a nostro avviso o vale per tutti i soggetti indicati o per nessuno.
          Quando potranno essere fatte queste iscrizioni ordinarie e di primo popolamento? Probabilmente quando sarà emesso il decreto ministeriale di cui all'art. 357, ma c'è da chiedersi allora perché è stata anticipata l'entrata in vigore degli artt. 356 e 357, quando sarebbe stato più logico dire che entrambi entreranno in vigore alla emanazione del decreto ministeriale. Ci auguriamo di poter leggere qualche contributo chiarificatore della dottrina.
          Zucchetti SG srl
    • MARCELLA MASSA

      URAS (OR)
      26/02/2019 08:58

      RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

      Buongiorno,
      da quanto leggo sembrerebbe che un dottore commercialista con ventennale esperienza quale Curatore Fallimentare, professionista delegato alle vendite, che assolve regolarmente agli obblighi formativi ma che non abbia la specifica formazione e non dimostri pertanto di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni è escluso dal primo popolamento dell'albo se nominato in meno di quattro procedure negli ultimi quattro anni ma anche con oltre 10 procedure fallimentari in corso.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/02/2019 20:08

        RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

        Esatto.
        Zucchetti SG srl
        • Rosa Aiezzo

          S.MARIA C.V. (CE)
          27/02/2019 09:10

          RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

          Chiedo scusa, secondo quanto letto, avendo ricevuto un incarico come liquidatore del patrimonio in data 12/02/2019 dal Giudice che ha dichiarato l'apertura della procedura e non essendo io iscritta nell'albo di cui sopra ( specifico di essere un curatore con molti incarichi ma di non avere le quaranta ore di formazione specifica) non avrei potuto accettare ?
          chiedo Vs urgente risposta in merito grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            28/02/2019 19:55

            RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

            Questa materia turbolenta e piena di contrasti si sta via via chiarendo man mano che sorgono i problemi. Ora quello più immediato che si pone, e che pone sostanzialmente anche lei è: in attesa del decreto ministeriale attuativo di cui all'art. 357, quali regole si seguono per le nomine?
            A noi sembra che bisogna partire dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 per il quale "I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3". Di conseguenza le nuove regole, tra cui quella di cui all'art. 356, si applicheranno solo alle nuove procedure dopo l'entrata in vigore del CCI, ossia al 15 agosto 2020, nel mentre poiche attualmente le procedure vanno regolate secondo l'attuale legge fallimentare, trova applicazione la'rt. 28 che individua i criteri per la nomina a curatore , cui poi si richiamano altre norme.
            Se è così viene da chiedersi perché mai l'art. 389 abbia incluso tra le norme di immediata applicazione anche quella di cui all'art. 386, ed è difficile dare una risposta, anche perché, come detto nella precedente risposta, comunque è necessaria per la sua operatività l'emanazione dl un decreto ministeriale attuativo.
            L'unica spiegazione che ci viene in mente che sia stato fatto per fini interni organizzativi per fare in modo che quando nell'agosto del 2020 la nuova normativa entrerà in vigore sia già predisposto l'albo, previa emanazione del decreto ministeriale, e sia fatto il primo popolamento. Non ci nascondiamo, comunque, che questa spiegazione non sia del tutto solida; tuttavia quello che ci sentiamo al momento di affermare con sufficiente sicurezza è che, alla luce delle disposizioni transitorie, fino al 15.8.2020 le nomine ai vari incarichi concorsuali vanno fatte secondo le attuali regole.
            Zucchetti SG srl
        • Carla Chiola

          PESCARA
          27/02/2019 09:14

          RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

          Volevo sottoporre alla vostra attenzione una riflessione in ordine all'obbligo formativo necessario ai professionisti per accedere al primo popolamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, che non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore dell' articolo 356 del nuovo codice della crisi (16.3.2019), in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
          Il ridetto articolo 356 richiama espressamente gli obblighi formativi previsti nel DM 202/2014 all'art.4 comma 5 lettere b) (corso 200 ore), c) (tirocinio di sei mesi) e d) (aggiornamento biennale di 40 ore), ma potrebbe correttamente ritenersi che per gli avvocati ed i commercialisti trovino comunque applicazione le disposizioni di cui al successivo, pur non richiamato, comma 6, che così recita "Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5 lettera b, è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)".
          Semplificando, quindi, per accedere al primo popolamento dell'albo, gli avvocati ed i commercialisti che non hanno ricevuto 4 nomine negli ultimi 4 anni, dovrebbero documentare di aver frequentato un corso di 40 ore e l'aggiornamento biennale di 40 ore, mentre sono esonerati dal tirocinio.
          Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione e quella dei colleghi del forum.

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            28/02/2019 19:56

            RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

            Anche a noi fa piacere sentire su una questione tanto importante- seppur non così immediata per quanto detto nella risposta che precede- il parere degli iscritti.
            A nostro avviso la sua ricostruzione, seppur logica, si scontra con il dato letterale 8e insormontabile) dell'art. 386 che fa riferimento ai professionisti che "dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni" e non richiama il comma . 6 di detto art. 4; peraltro nell'art. 4 comma 5. lett. b) non è prevista auna salvezza di diversa disposizione (o un inciso di simile tenore) quale è quella di cui al comma sesto, né un richiamo o rinvio a quest'ultimo, tale da far ritenere che il richiamo di tale lett. b) includa anche la norma diversa fatta salva o a sua volta richiamata. Rimane, quindi che il comma sesto stabilisce la possibilità di una formazione di durata inferiore alle 200 ore previste dalla lett. b) del comma quinto, ma il comma sesto non è richiamato dall'art. 386.
            Zucchetti SG srl
            • Carla Chiola

              PESCARA
              04/03/2019 16:57

              RE: RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

              Vi ringrazio per la consueta puntualità nel riscontrare le richieste.
              Premetto che non staremo a parlare di quanto precede se il legislatore non avesse posto un limite temporale ai quattro incarichi ricevuti, concedendo la possibilità a tutti i professionisti di documentare l'esperienza acquisita sul campo che, per quanto mi riguarda, è superiore di oltre 10 volte quella richiesta.
              Ignorando, però, le ragioni di tale scelta appare arduo argomentare, e, quindi, mi asterrò dal farlo.
              Il dato letterale dell'art.356 era, purtroppo, nella premessa della mia riflessione e voglio, invece, pensare che il mancato richiamo anche del comma 6 dell'art.4 del DM 202/2014 sia ascrivibile, visti i relativi contenuti, all' essere stato apprezzato dal legislatore quale mera esplicazione del comma 5 del ridetto DM con riferimento alle categorie professionali degli avvocati e dei commercialisti, ovvero semplicemente ad una svista. Perché, se così non fosse, il provvedimento risulterebbe abnorme, per le ragioni che mi premuro di segnalare.
              Allo stato, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) sono richiesti, per l'iscrizione all' albo, a norma dell'art.356:
              1. l'assolvimento degli obblighi formativi previsti nel DM 202/2014 all'art.4 comma 5 lettere b) (corso 200 ore), c) (tirocinio di sei mesi) e d) (aggiornamento biennale di 40 ore);
              2. ovvero , in caso di primo popolamento, la documentata nomina, alla data del 16.3.2019, nella funzione di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni.
              Ciò comporta, come segnalava anche la collega Massa, che molti professionisti di provata esperienza, che non abbiano ricevuto quattro incarichi di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali negli ultimi 4 anni, rimarranno fuori dal primo popolamento dell'albo e, per potervi accedere, non solo dovranno documentare la frequenza di 200 ore di corso e l'aggiornamento biennale – e sul punto non credo ci siano grossi problemi – ma dovranno sottostare ad un tirocinio di sei mesi per acquisire competenze delle quali sono già in possesso e che, senza preclusioni imposte dalla novella, potrebbero mettere a disposizione per la formazione di tirocinanti.
              Se così fosse vi sarebbe una ingiustificata equiparazione di tali professionisti ai consulenti del lavoro, che per la prima volta figurano tra coloro che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore e ai quali, per tale ragione, è doveroso richiedere, per l'iscrizione all'albo, di documentare gli obblighi formativi di cui all'art.4 comma 5 lettere b) (corso 200 ore), c) (tirocinio di sei mesi) e d) (aggiornamento biennale di 40 ore) del DM 202/2014.
              Mentre sarebbe logico ammettere, come prevede il ridetto comma 6 dell'art.4 del DM 202/2014, che gli avvocati ed i commercialisti che non hanno ricevuto 4 nomine negli ultimi 4 anni, possano limitarsi a documentare di aver frequentato un corso di 40 ore e l'aggiornamento biennale di 40 ore, mentre sono esonerati dal tirocinio.
              Sono fiduciosa che possano sopraggiungere dei chiarimenti ovvero interventi del legislatore che consentano di superare le descritte criticità.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                05/03/2019 21:10

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

                Le sue considerazioni sono ragionevoli, ma si tratta di valutazioni dirette a superare un dato normativo, che costituisce il criterio primario di interpretazione a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Attendiamo tutti chiarimenti e poi vedremo le prime interpretazioni se privilegiano il dato testuale o fanno una elaborazione estensiva e in quali limiti. Il fatto è che il nuovo CCI non brilla per chiarezza e razionalità e quando entre rà in vigore in tutte le sue disposizioni troveremo incongruenze, aporie e contraddizioni che già stanno emergendo ai primi approfondimenti e quelli di cui all'art. 356 e segg. costituiscono solo la punta in questo momento emergente per il fatto che entrano immediatamente in vigore, anche se, come detto in una precedente risposta, fino ad agosto 2020 gli incarichi saranno attribuiti ancora secondo gli attuali criteri.
                Zucchetti SG srl
                • Marco Vitali

                  Morbegno (SO)
                  13/03/2019 13:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

                  Buongiorno,
                  per l'iscrizione all'albo, rientrano nel conteggio delle quattro procedure anche gli incarichi ricevuti, ma cui si è dovuto rinunciare per incompatibilità?
                  Cordiali saluti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/03/2019 17:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

                  Pensiamo di no. E' vero che la norma di cui all'art.356 CCI parla di soggetti che "documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali", ma il termine nomina ci sembra usato impropriamente perché ciò che la norma effettivamente richiede è l'effettiva esperienza nel campo, documentata dal fatto che si sia stati nominati curatori, commissari o liquidatori ma che poi si siano svolte effettivamente queste funzioni, anche se da poco tempo.
                  Zucchetti SG srl
                • Marco Vitali

                  Morbegno (SO)
                  19/03/2019 13:01

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

                  Buongiorno,
                  ad integrazione del quesito posto, specifico che nel corso della mia attività professionale sono stato nominato curatore di oltre 50 procedure e al 31 dicembre scorso ricoprivo la funzione di curatore in 6 procedure.
                  Cordiali saluti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/03/2019 19:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

                  Se lei ha assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni, non ha problemi per l'iscrizione all'albo; se, poi, almeno quattro delle tante procedure che segue o ha seguito le sono state assegnate negli ultimi quattro anni antecedenti alla data di entrata in vigore dell'art. 356, può ottenere l'iscrizione anche mancando del requisito di cui in orecedenza.
                  Zucchetti Sg srl
    • Stefano Berti Garelli

      Mestre (VE)
      21/06/2020 18:39

      RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

      Si sa niente del Decreto previsto dall'art. 357? (funzionamento dell'Albo di cui all'art. 356 per la liquidazione giudizile? Non mi sembra sia stato emanato.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/06/2020 19:20

        RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

        Il comma quarto dell'art. 8 del decreto Milleproroghe (d.l. n. 162/2019) come convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 ha differito il termine previsto dall'art. 357 CCI- che aveva originariamente previsto la data dell'1 marzo 2020 come termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, diretto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (art. 356) al 30 giugno 2020.
        Non si sa se questo termine sarà rispettato, oppure, in considerazione anche del rinvio all'1.9 2021 del CCI, se verrà ulteriormente prorogato.
        Zucchetti SG Srl
        • Stefano Berti Garelli

          Mestre (VE)
          03/07/2020 12:26

          RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

          Anche il 30 giugno 2020 è passato, non mi sembra che sia stato rispettato. Noi attendiamo sempre?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            03/07/2020 18:52

            RE: RE: RE: RE: albo soggetti incaricati nuovo codice art. 356

            Non ci resta altro che attendere. Neanche a noi risulta che sia stato emanato il decreto ministeriale in questione, e, come anticipato nella precedente risposta, crediamo che slitterà a seguito del rinvio dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi..
            Zucchetti SG srl