Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

  • Cecilia Satolli

    FABRIANO (AN)
    08/03/2019 11:25

    atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

    Nel caso si debba predisporre atto di intervento in un'esecuzione Immobiliare fondiaria, la sottoscritta (curatore del fallimento)esclude solo il fondiario e quindi gli altri ipotecari debbono sottostare alla graduazione non avendo prededuzione nell'esecuzione?
    Inoltre quali sono i crediti da anteporre al fallimento (in prededuzione)?
    compenso curatore, IMU, spese vive del fallimento? Il condominio che si è insinuato ed è un'ipotecario?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2019 19:26

      RE: atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

      Se contestualmente al fallimento pende esecuzione individuale fondiaria su un bene del fallito, il curatore può intervenire in questa esecuzione per far valere i crediti della massa prededucibili (per la parte da pagare anche col ricavato degli immobili ipotecati) e gli altri crediti concorsuali che siano preferiti all'ipoteca del credito fondiario (è difficile che esistano ipoteche prioritarie su quelle fondiarie perché queste, tranne casi eccezionali, sono sempre di primo grado). I crediti prededucibili al cui pagamento partecipano anche i beni ipotecati sono, a norma del comma terzo dell'art. 111ter, le spese della procedure, quelle specifiche al bene (come l'IMU) e una quota proporzionale di quelle generali, quali ad. esempio, il compenso del curatore. I crediti privilegiati immobiliari sono per il disposto del secondo comma dell'art. 2748 c.c., tutti preferiti alle ipoteche, salva però diversa disposizione di legge, per cui alcuni privilegi immobiliari, nonostante la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2748 c.c., sono posposti alle ipoteche e tra questi per lo più rientrano i privilegi fiscali immobiliari. Questi creditori, non essendo titolari di ipoteca fondiaria, non possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni del fallito, come consentito ai creditori fondiari dall'art. 41 TUB, per cui devono insinuarsi al fallimento e i loro interessi possono essere tutelati dal curatore attraverso appunto l'intervento nella esecuzione individuale.
      Se non ricorrono queste condizioni, (ossia se ancora non sono maturate prededuzioni o non vi sono insinuazioni di crediti privilegiati prioritari sull'ipoteca), diventa superfluo l'intervento, anche perché il creditore fondiario deve in ogni caso insinuarsi al passivo per i conteggi definitivi. In sede fallimentare quindi si stabilirà qual'è il credito del fondiario da ammettere al passivo e qual'è la somma che a lui spetterebbe nel riparto fallimentare, considerate le spese e altri crediti prioritari.
      Inutile è l'intervento nell'esecuzione fondiaria anche per acquisire l'eventuale residuo dopo la soddisfazione del creditore fondiario perché tale surplus comunque va consegnato alla curatela, che lo considera quale ricavato immobiliare dell'immobile ipotecato su cui potranno soddisfarsi gli altri creditori ipotecari secondo l'ordine di iscrizione.
      Zucchetti SG srl
      • Franco Squizzato

        CASTELFRANCO VENETO (TV)
        18/02/2021 17:35

        RE: RE: atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

        Buongiorno,
        in relazione all'intervento nell'esecuzione immobiliare da parte della curatela mi trovo in questa situazione:
        - esecuzione immobiliare che grava su più lotti , in parte già venduti all'asta in data anteriore al fallimento;
        - fallimento dichiarato nel gennaio 2021 con udienza di Stato passivo prevista per il mese di maggio 2021;
        - i decreti di trasferimento per la vendita dei lotti non sono ancora stati emessi, quindi, il fallimento è, ad oggi, (seppur l'asta è stata aggiudicata), il proprietario dei beni immobili oggetto di esecuzione.
        Pertanto, vi chiedo:
        1. è necessario procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento presso la Conservatoria sui beni già venduti all'asta ma non ancora oggetto di decreto di trasferimento?
        2. la Curatela può ancora fare un intervento, seppur tardivo (fuori dai termini di cui all'art. 499cpc), nella procedura esecutiva?
        3. per il momento non vi sono, ovviamente, spese di procedura e il passivo verrà accertato solo nel mese di maggio: quale dovrebbe essere il contenuto dell'intervento della Curatela nell'esecuzione?
        4. a più senso in una situazione del genere non intervenire nell'esecuzione ed eventualmente, solo in sede di conto della gestione e successivo riparto finale, richiedere al creditore fondiario soddisfatto in via individuale la ripetizione delle c.d. spese generali della procedura?
        Grazie

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/02/2021 19:29

          RE: RE: RE: atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

          La trascrizione va effettuata in quanto il bene è ancora del fallito, visto che, come giustamente lei ricorda, il trasferimento della proprietà si realizza solo con il decreto di trasferimento o con l'atto di vendita; in tal modo l'immobile viene acquisito all'attivo, con le conseguenze in ordine ai conteggi finali con il creditore fondiario.
          Quanto all'intervento, al di là della tardività, non esistono gli elementi per effettuarlo. Tale intervento, infatti, ha il duplice scopo di vedersi attribuire quanto eccede dopo la soddisfazione del creditore fondiario e far valere in sede esecutiva i crediti prioritari sull'ipoteca. Nel suo caso, il primo fine probabilmente è superato dal fatto che il realizzo è inferiore al credito azionato e, in ogni caso, effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento, l'eventuale surplus comunque sarebbe attribuito al fallimento e non al fallito. Il secondo fine presuppone l'esistenza di crediti da far valere, di cui al momento non dispone essendo la sua procedura all'inizio e non ancora è stata tenuta l'udienza di verifica.
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Bisio

            PAVIA
            28/02/2023 11:03

            RE: RE: RE: RE: atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

            In un Fallimento è stato ammesso al passivo un creditore fondiario nell'anno 2012.
            Il creditore vanta ipoteca su un immobile della società fallita soggetto ad esecuzione immobiliare proseguita e conclusasi nel 2019 con riparto.
            Nella procedura esecutiva individuale la Curatela è intervenuta facendosi riconoscere il pagamento dell'IMU.
            Nello stato passivo formato nel 2012 e successivamente (comunque prima della conclusione della procedura esecutiva), tuttavia risultano altri crediti riferibili all'immobile esecutato, di carattere prededucibile, quali le spese di condominio, o privilegiato a mio avviso ante ipoteca, ossia i crediti del consorzio di bonifica, ammessi ex art. 2775 c.c.
            Deve essere ora predisposto il progetto di riparto nell'ambito del fallimento e non si dispongono di somme sufficienti per pagare i predetti crediti.
            A mio parere, anche se non precisati dal Fallimento in sede di riparto dell'esecuzione immobiliare, la Curatela ha comunque la possibilità di chiedere al fondiario gli importi necessari a soddisfare tali crediti (prededucibili e 2775 c.c.), stante il caratte provvisorio dell'attribuzione delle somme al creditore fondiario in sede esecutiva e la facoltà e non l'obbligo del Curatore di insinuarsi nella procedura esecutiva individuale.
            Ove così fosse, sarebbe consigliabile chiedere gli importi prima di redigere il riparto fallimentare o nel riparto stesso, che diventerebbe presupposto per la richiesta di ripetizione?
            Cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/02/2023 12:38

              RE: RE: RE: RE: RE: atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare fondiaria

              Noi abbiamo sempre sostenuto la tesi da lei esposta, in applicazione della quale è preferibile che chieda alla banca la restituzione della parte percepita in più senza calcolare le spese prededucibili. Va fatto tuttavia presente che Cass. 20.04.2022 n. 12673 ha statuito che "In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito" Il provvedimento, isolato, è pubblicato nella Rivista Il Fallimento nel numero di dicembre del 2022, con una nota fortemente critica del coordinatore di questo Forum, G. Bozza.
              Zucchetti SG srl