Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Crediti da lav dip

  • Aniello Dell'Aversano

    NAPOLI
    16/05/2019 06:51

    Crediti da lav dip

    Buongiorno, vorrei porvi alcuni quesiti Lo stato passivo domande tempestive reso esecutivo dal gd nel luglio 2017; ora nel frattempo furono già discusse delle tardive successivamente e prossimamente saranno discusse altre tardive con data di presentazione della domanda luglio 2018; novembre 2018 e l'ultima marzo 2019.considerando eventuali ultratardive partendo dalla esecutività dello sp esecutivo reso a luglio 2017 vi sono e devo considerarle ultratardive???( domanda con data novembre 2018 e marzo 2019). II quesito: tra i creditori insinuatosi vi sono lav dipendenti allegando solo la sentenza da lavoro. Ora premesso che la sentenza ha valenza , ma non avendo l'istante allegata altra documentazione a supporto sarei per il rigetto ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2019 20:16

      RE: Crediti da lav dip

      Le domande pervenute oltre l'anno dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono da classificare come ultratardive e, quindi, soggette al vaglio di ammissibilità di cui all'ult. comma dell'art. 101 l.f.. Lei non ci dice il giorno in cui è avvenuto il deposito del decreto di esecutività in quanto parla di luglio 2017; orbene, anche ammesso che tale deposito sia avvenuto il 31 luglio, considerato che i mesi di agosto non vanno calcolati, il termine per le tardive verrebbe a scadere al 30 settembre 2018, per cui la domanda presentata nel novembre 2018 sicuramente è ultra tardiva e, a maggior ragione, ovviamente, lo è quella pervenuta nel marzo 2019.
      Quanto al titolo presentato dai creditori dipendenti, bisognerebbe sapere lo stato della sentenza su cui fondano la domanda e quando è stata emessa. Se la sentenza è stata emessa dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, la stessa non è opponibile alla massa, per cui i creditori devono in altro modo fornire la prova dei loro crediti. Se invece la sentenza precede il fallimento, bisogna appurare se la stessa è passata in giudicato: in caso positivo, la stessa è più che sufficiente a provare il credito, in quanto si tratta di titolo che non può più essere messo in discussione, neanche dal giudice delegato; in caso negativo, il credito può essere egualmente ammesso se la sentenza emessa è ritenuta fondata, altrimenti si può procedere all'ammissione con riserva ai sensi del n. 3 del secondo comma dell'art. 96 impugnando contestualmente la sentenza, che, in mancanza, passa in giudicato.
      Zucchetti SG srl
      • Aniello Dell'Aversano

        NAPOLI
        16/05/2019 22:24

        RE: RE: Crediti da lav dip

        Lo stato passivo fu reso esecutivo dal Gd l'11 luglio e depositato in cancelleria agli inizi di agosto dallo scrivente. Si richiede una risposta inerente alle ultratardive e se in fallco c'è un opzione domande ultratardive o
        Come bisognerebbe fare. Sul 2 quesito : la sentenza è stata emessa dopo la dichiarazione di fall.to ( dicembre 2017 rispetto alla sentenza di fall.to di aprile 3017) pertanto la domanda allegata presenta seppur una sentenza non ha allegato altri documenti ai fini della prova del credito .... e si è orientati vs il rigetto ...
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/05/2019 20:07

          RE: RE: RE: Crediti da lav dip

          Nella risposta precedente abbiamo detto che sono da considerare tardive le domande pervenute entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e che nel calcolo non vanno considerati i mesi di agosto che si incontrano e questi sono i criteri da utilizzare per qualsiasi conteggio. Noi avevamo preso in considerazione la data ultima del 31 luglio 2017, visto che lei diceva che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in luglio; ora ci precisa che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo l'11 luglio 2017, per cui, saltando agosto 2017, il termine di un ano verrebbe a scadere l'11 agosto 2018, ma neanche questo agosto può calcolare, per cui definitivamente scadrebbe l'11 settembre 2018. Egualmente se prendiamo in considerazione la data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo da lei indicata ai primi di agosto (per la verità è abbastanza anomalo sia che sia stata lei a depositare il decreto in cancelleria sia che sia decorso tanto tempo tra dichiarazione di esecutività e deposito), diciamo il 5 agosto 2017, il termine incomincerebbe a decorrere dall'1 settembre 2017 e, saltando agosto 2018, verrebbe a scadenza l'1 ottobre 2018. In entrambi i casi la domanda pervenuta a novembre 2018 non può essere considerata tardiva, ma super tardiva. Ovviamente Fallco contiene l'opzione supertardive; per problemi in ordine alla operatività del sistema le consigliamo di telefonare all'assistenza ove una delle addette sarà ben felice di darle le spiegazioni tecniche necessarie.
          Sul secondo punto, avevamo previsto l'opzione che la sentenza fosse stata emessa dopo la dichiarazione di fallimento e avevamo detto che la stessa non è opponibile alla massa. Di conseguenza, le domande dei creditori che basano le loro domande soltanto sulla stessa, senza fornire altra prova dei loro crediti, vanno respinte, a meno che il credito non risulti al curatore dalla documentazione reperita.
          Zucchetti SG srl