Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

DIRITTO RITENZIONE EX ART. 2756

  • Riccardo Stiavetti

    LIVORNO
    29/07/2019 10:25

    DIRITTO RITENZIONE EX ART. 2756

    Un creditore vanta il diritto di ritenzione su un veicolo di proprietà della società fallita. Il credito in questione è stato ammesso al passivo con il diritto di prelazione ex art. 2756 e grado 4 del 2778.
    Ai sensi dell'art. 53, co. 2, della L.F. il creditore ha fatto istanza al Giudice Delegato per essere autorizzato alla vendita del veicolo in questione.
    Nel caso in cui il Giudice Delegato, previo parere del Curatore e del Comitato dei creditori, autorizzi il creditore a procedere con la vendita del bene, ritengo che il creditore non possa trattenere il corrispettivo incassato fino a soddisfacimento del proprio credito ammesso con privilegio ex art. 2756 e che eventualmente verrà soddisfatto solo in sede di riparto parziale/finale secondo il grado di privilegio.
    Ritengo inoltre che non venga riconosciuto il pagamento in prededuzione anche nella circostanza in cui, ai sensi dell'art. 53, co. 3, della L.F., il Giudice Delegato autorizzi comunque il Curatore ad eseguire la vendita del bene in questione (secondo le modalità previste dal comma 2).
    Mi sembrerebbe pertanto che la norma riconosca il pagamento in prededuzione a favore del creditore solo nella circostanza in cui, ai sensi dell'art. 53, co. 3, della L.F., il Giudice Delegato autorizzi il curatore a riprendere il bene sottoposto a ritenzione per farne un impiego differente.
    Mi potreste gentilmente confermare le considerazioni suddette.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2019 21:01

      RE: DIRITTO RITENZIONE EX ART. 2756

      Sul primo punto, riportiamo la chiara e inequivoca massima tratta da Cass. 06/02/2018, n.2818, per la quale "L'art. 53 l.fall., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché tale facoltà presuppone l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione" (Conforme Cass. 18/12/2006, n. 27044)..
      In alternativa alla vendita del creditore il g.d. può autorizzare la vendita da parte del curatore fissando le modalità di cui al comma 2 ed, a questo punto il retentore è tenuto a restituire la cosa o a consegnare la cosa all'acquirente, senza alcun pagamento, anche perché la ritenzione non ha più ragione di essere avendo già esplicato la sua funzione di ammettere il creditore al passivo in via privilegiata. Ovviamente il creditore ammesso al passivo parteciperà al riparto col grado del privilegio attribuito.
      Ultima possibilità prevista dall'art. 53 è il riscatto della cosa che, come lei giustamente dice, richiede il pagamento in prededuzione il credito vantato. La domanda che sorge spontanea è perché la curatela dovrebbe riscattare il bene quando potrebbe venderlo senza pagare in prededuzione il credito? Le ragioni possono essere delle più varie. la principale è che chiedendo di effettuare la vendita il curatore deve provvedere alla vendita 8c'è chi dice immediata) del bene, nel mentre con il riscatto il bene entra definitivamente nel patrimonio fallimentare e il curatore ne dispone come meglio crede, per esempio aggregandola ad altri beni, inserendola in un complesso aziendale, ecc.. Un ruolo importante è giocato anche dal valore del bene e dalla sicurezza della sua liquidazione ad un dato prezzo, perché è evidente che con il riscatto il rischio della vendita passa alla massa che, intanto, ha pagato il credito del retentore, e poi deve procedere alla vendita, e così via.
      In conclusione l'interpretazione del terzo comma dell'art. 53 da lei data è corretta.
      Zucchetti SG srl