Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Revocazione credito ammesso al passivo

  • Martina Valerio

    thiene (VI)
    08/11/2019 08:20

    Revocazione credito ammesso al passivo

    Spettabile Redazione, con la presente chiedo il vostro autorevole parere sulla circostanza che mi si è prospettata nell'ambito dello stato passivo di un fallimento da me curato.
    Nel gennaio 2019 viene reso esecutivo uno stato passivo con cui un creditore viene ammesso in privilegio ipotecario in virtù di ipoteca giudiziale consolidata iscritta sui beni immobili del fallito a seguito di decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo ex art 647 cpc. Alla data di fallimento alcuni beni gravati dall'ipoteca non sono più di proprietà del fallito per essere gli stessi stati venduti dal fallito in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale, ma nelle more dell'emissione del DI e della sua trascrizione ipotecaria.
    Successivamente alla data di esecutività dello stato passivo, il creditore ammesso al passivo del fallimento con il suddetto privilegio ipotecario avvia azione esecutiva individuale nei confronti dei terzi che risultano pertanto terzi datori di ipoteca. Dell'avvio di tale azione esecutiva la scrivente è venuta a conoscenza solo successivamente, al momento di avviare l'azione revocatoria avverso gli atti di compravendita immobiliare perfezionati dal fallito.
    Decisivi ai fini della valutazione della fattispecie sono i termini temporali della questione.
    Fallimento intervenuto in data 30/11/2018.
    Decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore istante in data 28/04/2018.
    Atto di vendita immobiliare intervenuto in data 24/04/2018.
    Iscrizione ipotecaria effettuata in data 16/05/2018.
    Trascrizione della compravendita presso i RR.II. da parte del notaio rogante avvenuta in data 17/05/2018.
    Pignoramento immobiliare da parte del creditore avvenuto in data 01/03/2019.
    L'azione esecutiva viene esercitata per l'intero credito ammesso al passivo del fallimento.
    Pertanto, risultando le due masse immobiliari (quella rimasta in capo al fallimento, e quella trasferita a terzi) ciascuna potenzialmente capiente ai fini del soddisfacimento del creditore, ne deriva che il creditore potrebbe essere pagato "due" volte: una nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare, l'altra nell'ambito del riparto fallimentare, stante il provvedimento di ammissione.
    Naturalmente, non essendo il fallimento parte del procedimento esecutivo nulla potrebbe sapere circa la sua evoluzione in termini di pagamento del creditore procedente e di quelli intervenuti.
    Quali possono essere a vostro avviso le azioni da intraprendere a tutela della massa dei creditori per evitare la duplicazione di pagamento? Si potrebbe prospettare l'ipotesi di un'azione di revocazione del credito ammesso ex art. 98 co. 4° LF, seppure a parere della scrivente non ve ne sarebbero i presupposti di legge?
    Grata della collaborazione, saluto cordialmente.
    Martina Valerio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2019 18:52

      RE: Revocazione credito ammesso al passivo

      Il creditore ipotecario sta esercitando nei confronti del terzo acquirente il diritto di seguito, tipico delle garanzie reali, di perseguire i beni gravati e soddisfarsi sugli stessi, anche essi escono dal patrimonio del debitore. Se questo diritto sia, nel singolo caso, realizzabile riguarda loro due, ossia il creditore ipotecario e il terzo acquirente esecutato, ma, essendo stata l'iscrizione ipotecaria antecedente, seppur di un giorno, alla trascrizione della compravendita, non dovrebbero esserci problemi di opponibilità.
      Questo diritto di seguito non impedisce allo stesso creditore, fin quando non è stato integralmente soddisfatto, di insinuare il suo credito al passivo del fallimento del suo debitore e di ottenere la collocazione ipotecaria sui beni che sono ancora rimasti in quel patrimonio e la cui disponibilità è passata alla curatela. Ciò perché l'ipoteca colpisce tutti i beni sui quali il gravame è stato iscritto, per cui il creditore è legittimato ad agire ovviamente nei confronti del debitore ma anche nei confronti di chi sia diventato, dopo l'iscrizione ipotecaria, proprietario di beni gravati.
      Naturalmente, il creditore in questione non può essere pagato due volte perché l'ipoteca è uno strumento di rafforzamento del credito, che consente anche il diritto di seguito, ma al fine di essere soddisfatto del credito garantito e non per ottenere più di quanto dovuto; per cui si tratta solo di coordinare le due esecuzioni, quella individuale presso l'acquirente e quella fallimentare. Il mezzo naturale di coordinamento è dato dalla dichiarazione del creditore, che al momento in cui, ad esempio lei facesse un riparto fallimentare, dovrebbe dichiarare se e quanto ha percepito dall'esecuzione individuale, e viceversa; anzi il curatore, prima di pagare potrebbe lui chiedere formalmente al creditore di dichiarare e documentare quanto già incassato nell'altra esecuzione ed a fronte di tale richiesta, la cui risposta potrebbe agevolmente essere riscontrata con qualche indagine per conoscere lo stato dell'esecuzione, pur senza intervenire nella stessa (lo stesso acquirente esecutato potrebbe essere una fonte di informazioni), è difficile che il creditore dichiari il falso, anche perché potrebbe andare incontro a responsabilità penali.
      Zucchetti SG srl