Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rinuncia bene oggetto di istanza di rivendica accolta

  • Antonia Simona Terlizzi

    Udine
    16/12/2015 09:36

    rinuncia bene oggetto di istanza di rivendica accolta

    Un creditore ha presentato istanza di rivendica per alcuni beni di modico valore giacenti presso l'immobile del fallimento. I beni sono stati a suo tempo rinvenuti e la domanda di rivendica accolta in sede di verifica dello stato passivo.
    Successivamente, tali beni sono stati oggetto di furto, pertanto la curatela non è più in grado di restituirli. Intenzione del rivendicante è di rinunciare sia alla restituzione dei beni che alla presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo per il corrispondente valore.
    Sotto il profilo procedurale, è sufficiente che il rivendicante presenti a mezzo pec formale rinuncia alla restituzione dei beni? La curatela deve proporre la modifica dello stato passivo formatosi a suo tempo?
    Ringrazio anticipatamente
    Dott.ssa Simona Terlizzi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/12/2015 11:18

      RE: rinuncia bene oggetto di istanza di rivendica accolta

      Visto che la domanda è stata già accolta, la rinuncia correttamente riguarda la restituzione dei beni, con il che il rivendicante rinuncia anche alla pretesa economica sostituiva ai sensi dell'art. 103 l.f.. Il curatore, a seguito della rinuncia, si limita a fare una annotazione sullo stato passivo, che serva da memento circa la chiusura della questione.
      Zucchetti Sg SRL
    • Alessandro Civati

      Milano
      06/05/2019 15:59

      RE: rinuncia bene oggetto di istanza di rivendica accolta

      Buongiorno.
      Riprendo questa vecchia discussione per chiedere un consiglio.
      Un soggetto formula istanza di restituzione di un bene.
      Il bene viene inventariato e l'istanza accolta.
      Trascorre molto tempo, durante il quale il bene non viene ritirato e rimane giacente in uno spazio fra l'altro di proprietà di terzi, e non del fallimento.
      Dopo un lungo periodo, il rivendicante chiede di poter ritirare il bene, ma dopo averlo visionato si rende conto che per lui non è più di alcuna utilità e dichiara di non essere più interessato al ritiro.
      Ora la curatela rischia di dover gestire un bene di cui non è noto il valore commerciale (presumibilmente basso), parcheggiato presso terzi, comunque oggetto di rivendica accolta.
      I quesiti sono i seguenti:
      1) in generale, accolta una istanza di rivendica o restituzione, chi deve materialmente occuparsi della restituzione? Il curatore o l'istante? e a spese di chi?
      2) nel caso specifico, il rivendicante, non più interessato al ritiro del bene, può "abbandonarlo" e pretendere che sia il curatore ad occuparsi del resto, compreso l'eventuale smaltimento?
      Come sempre vi ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/05/2019 19:53

        RE: RE: rinuncia bene oggetto di istanza di rivendica accolta

        Nella discussione che precede, la rinuncia alla domanda di rivendica era intervenuta prima della dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche e, comunque vi era un accordo con il curatore. Nel suo caso, la domanda di rivendica è stata accolta e lo stato delle rivendiche è stato dichiarato esecutivo, per cui il rivendicante non può liberamente rinunciare alla domanda perché ritiene non più di interesse riprendersi i beni, a meno che il curatore non sia d'accordo. Se anche lei, come pare di capire, non è interessato al mantenimento dei beni in questione all'attivo fallimentare, rimane valida ed efficace la statuizione che accoglie la rivendica e la domanda di restituzione del terzo, che è tenuto a riprendersi i beni ormai riconosciuti di sua proprietà, come avrebbe dovuto fare fin dalla dichiarazione di esecutività del giudice. Non avendolo fatto, le spese relative alla custodia successiva adetto provvedimento sono a carico del rivendicante e, s ancora il terzo continua nella sua inerzia, lei può mettere in mora il creditore a norma degli artt. 1206 e segg. c.c.
        Zucchetti SG srl