Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Richiesta compenso in prededuzione

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    12/06/2017 07:52

    Richiesta compenso in prededuzione

    Buongiorno,
    in merito a una procedura che sto seguendo come Curatore, avrei bisogno di alcune delucidazioni.
    Nell'attivo fallimentare sono compresi alcuni beni mobili che attualmente si trovano depositati presso un magazzino, in attesa di essere venduti. In sede d'inventario, il cancelliere ha provveduto a nominare il proprietario di tale magazzino come custode dei beni inventariati.
    A fine marzo ricevo una raccomandata A/R con la quale il custode richiede la corresponsione in prededuzione di un compenso per la custodia dei beni relativi alla procedura medesima, circa 1.000 euro mensili.
    Preciso che vi sono altre spese prededucibili che dovrò sostenere e che, in considerazione anche della domanda presentata dal custode, in questo momento l'attivo liquidato non è sufficiente al loro sostenimento, stante la mancata vendita dei beni compresi nell'inventario.
    1. E' corretta la procedura utilizzata dal custode per richiedere il pagamento del compenso? In teoria tutte le comunicazioni alla procedura dovrebbero pervenire a mezzo pec, in particolare le domande di ammissione allo stato passivo.
    2. Ai sensi dell'art. 111-bis L.F., i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati possono essere soddisfatti anche al di fuori del riparto.
    Ma se volessi contestare l'an e il quantum della pretesa avanzata dal custode, qual è la procedura da seguire?
    Vi è un termine per poter "contestare" la richiesta avanzata dal custode?
    3. L'udienza per le domande tempestive di stato passivo si è tenuta il 09.05.2016, quindi sarebbe spirato il termine di un anno, compresa la sospensione feriale dei termini, per poter presentare domanda tardiva di ammissione allo stato passivo.
    Tuttavia, anche in considerazione del fatto che attualmente l'attivo liquidato non è sufficiente per il sostenimento di tutte le spese prededucibili, non ho ancora fornito risposte alla raccomandata ricevuta.
    Come vi comportereste a questo punto nei confronti del custode?

    Grazie mille della collaborazione e del vostro prezioso aiuto e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/06/2017 20:08

      RE: Richiesta compenso in prededuzione

      Il custode ha chiesto correttamente al curatore il pagamento del suo compenso trattandosi di credito prededucibile sorto in pendenza del fallimento e per finalità fallimentari. Per tali crediti l'onere della insinuazione al passivo sorge solo in caso di contestazione da parte del curatore, nei termini ordinari di un rapporto commerciale in modo che il silenzio non possa essere interpretato come un tacito consenso.
      A seguito della richiesta del custode, quindi lei potrebbe rispondere con lo stesso mezzo o via Pec, se conosce l'indirizzo del destinatario, dichiarando di contestare il credito nella sua debenza o nella entità o nella collocazione; nel qual caso il custode sarà costretto, se vuole essere soddisfatto, a presentare una domanda di insinuazione al passivo (e poiché il credito è nato in pendenza di fallimento, evidentemente non si può parlare di domanda tardiva o supertardiva).
      Se, invece, non ritiene di sollevare contestazioni, dovrebbe pagare l'importo richiesto in quanto il credito è liquido ed esigibile e pagabile fuori riparto, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111bis..
      Il fatto è però, che lei non ha le disponibilità per pagare e non sa neanche se avrà i mezzi per soddisfare l'intera categoria delle prededuzioni, per cui, sempre che non abbia contestazioni da sollevare, può rispondere che, pur non avendo contestazioni da muovere, non è in grado di soddisfare la richiesta per mancanza di disponibilità e che, poiché presume che l'attivo sarà insufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, si riserva di procedere alla graduazione ai sensi del quarto comma dell'art. 111bis, al momento in cui si procederà alla distribuzione in favore dei creditori prededucibili (vi è chi ritiene necessaria l'insinuazione in tal acso, ma noi pensiamo che questa sia necessaria solo in caso di contestazione in forza del dettao della norma richiamata)
      Zucchetti SG srl
    • Lorenzo Lorini

      Firenze
      06/12/2018 08:40

      Compenso custode beni mobili fallimento

      Buongiorno,
      riprendo la precedente discussione poiché dopo molto tempo il custode ha presentato formale istanza per la richiesta di corresponsione del compenso per la custodia dei beni mobili facenti parte l'attivo fallimentare, che devo sottoporre al Giudice Delegato per la relativa liquidazione.
      Ho però alcuni dubbi sul trattamente tributario e previdenziale del compenso che sarà liquidato al custode, il quale svolge come attività quella di idraulico con partita Iva.
      L'attività di custode non è quella propria dell'attività di impresa, anche se i beni erano custoditi presso un magazzino da lui probabilmente utilizzato anche per la sua attività imprenditoriale.
      Come devo trattare il suo compenso ai fini dei redditi, Iva e previdenziali?
      1) Il compenso da custode è "attratto" nella sfera dell'attività imprenditoriale? In questo caso alla corresponsione del compenso seguirebbe fattura del custode con Iva di legge.
      2) Il compenso viene considerato come "assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere"? In questo caso la corresponsione del compenso sarebbe qualificata come reddito diverso ex art. 67 TUIR, con applicazione della ritenuta del 20%, emissione della Certificazione Unica, nonché obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e pagamento dei relativi contributi previdenziali, se il compenso supera i 5.000 euro.
      3) Oppure il compenso deve essere trattato in altra modalità, come, a titolo esemplificativo, il compenso liquidato al cancellerie del tribunale per l'inventario?
      Grazie mille della Vostra collaborazione e del Vostro prezioso aiuto.
      Cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        15/12/2018 09:52

        RE: Compenso custode beni mobili fallimento

        Riteniamo che, non trattandosi di attività rientrante nell'esercizio dell'impresa, la procedura corretta sia quella indicata sub 2.

        Ovviamente, seguendo la regola generale, al Curatore farà carico la ritenuta fiscale, mentre l'eventuale aspetto previdenziale non lo riguarda.