Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito dopo domanda di concordato

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    05/11/2019 18:16

    Credito dopo domanda di concordato

    Buonasera,
    in data 07/02/2019 la società deposita ricorso ex art. 161, 4° comma, LF (domanda di concordato con riserva)
    in data 14/02/2019 il tribunale con decreto concede 90 giorni per presentare proposta, piano, documentazione
    in data 20/05/2019 il tribunale concede una proroga
    in data 16/09/2019 la società presenta istanza di fallimento in proprio.

    Chiedo se i crediti verso fornitori sorti dopo il 07/02/2019 e prima del fallimento siano da considerare in prededuzione.

    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2019 09:37

      RE: Credito dopo domanda di concordato

      Posto che nel caso, il termine concesso ai sensi del comma sesto dell'art. 161 è stato prorogato dal tribunale in data 20.5.2019,per un periodo che lei non ci dice ma che per legge al massimo può essere di 60 giorni, per cui, anche se concesso nella misura massima, sarebbe scaduto il 20.7.2019, è da ritenere che alla scadenza di tale termine il debitore non abbia presentato la proposta e il piano, visto che lei non ne parla ed abbia atteso fino al 16.9.2019 per presentare una domanda di fallimento in proprio.
      In casi del genere, la questione della natura dei crediti sorti in pendenza del termine è ancora controversa nonostante i numerosi interventi della S. Corte negli ultimi anni e, in particolare nel 2019.
      A noi pare che non siano utilizzabili quelle sentenze che fanno riferimento alle prestazioni professionali perché queste sono necessariamente condizionate dal risultato dell'attività svolta, per cui si trova, tra le ultime Cass. n. 16224 del 2019 che afferma che "l'art. 111 L.Fall., comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)".
      Ma è anche vero che, nella specie da lei prospettata si tratta di stabilire la prededucibilità dei crediti per forniture effettuate in pendenza del concordato con riserva ed i crediti conseguenti sono, a norma del comma settimo dell'art. 161 prededucibili se ed in quanto frutto di atti legalmente compiuti dsal debiore, ed allora, come dice Cass. n. 15101 del 2019 "Il regime da riservare ai crediti in tal modo scaturenti è dunque quello della prededucibilità fondata su "specifica disposizione di legge" (art. 111, u.c.), senza che abbia rilievo la circostanza che il debitore abbia poi effettivamente formulato un piano concordatario". Peraltro, la stessa sentenza chiarisce che "ai fini della consecutività rileva il profilo attinente al presupposto, nel senso che la consecutività può escludersi solo allorchè si registri una discontinuità nell'insolvenza, per essere cioè il fallimento (o la liquidazione coatta) conseguente a una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria. Ove invece il fallimento (o la liquidazione coatta amministrativa) abbia causa nella medesima originaria situazione di insolvenza - anzichè, per esempio, nella gestione dell'impresa successiva al concordato - non può sostenersi, per la contraddizione che non consente, che la consecutio venga meno per rinuncia alla domanda di concordato. Semmai la rinuncia costituisce un serio indice del contrario, vale a dire che il succedersi delle procedure sia avvenuto nel contesto dell'unica condizione di insolvenza".
      In sostanza, la prededuzione, ai sensi dell'art. 161, comma 7, è un effetto automatico ove i crediti derivino da "atti legalmente compiuti" dall'imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato e il rapporto di consecuzione tra iniziale domanda di concordato con riserva e dichiarazione di fallimento non si interrompe per il fatto che il debitore abbia rinunciato a presentare la proposta e il piano ed abia chiesto il proprio fallimento, sicchè, seguendo questo indirizzo, a che anoi sembra più convincente, il credito in questione dovrebbe essere collocato in prededuzione.
      Zucchetti Sg srl
    • MARCO PAUTASSI

      SAVIGLIANO (CN)
      07/11/2019 12:44

      RE: Credito dopo domanda di concordato

      Ringrazio e preciso alcune date.
      - il 16/07/2019 era il termine fissato dalla proroga del GD per il deposito del piano e della documentazione.
      - in data 16/07/2019 la società presenta istanza di rinuncia alla procedura di concordato preventivo.
      - in data 29/07/2019 il Tribunale decreta l'estinzione della procedura di concordato preventivo con riserva e dichiara il venir meno degli effetti conseguenti alla presentazione del ricorso.

      Chiedo, gentilmente, se la precisazione del tribunale faccia decadere gli effetti della procedura concorsuale (prededucibilità).

      Ringrazio ed invio cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/11/2019 20:03

        RE: RE: Credito dopo domanda di concordato

        No, non cambia nulla giacchè tutto dipende dalla tesi che si intende seguire tra le due che abbiamo esposto nella precedente risposta. Se, invero si accede al principio che la rinuncia a presentare la proposta e il piano alla scadenza del termine concesso o comunque la dichiarazione revoca del concordato con riserva o di inammissibilità del concordato pieno eventualmente proposto, spezzi la continuazione con il pregresso, il credito nato nella pendenza del termine è da considerare concorsuale. Noi abbiamo manifestato l'opinione che questo principio, più volte affermato dalla S. Corte, sia un valido criterio per valutare il credito che nasce dalle prestazioni professionali utilizzate per accedere alla procedura, ed infatti tutte le sentenze che ad esso si richiamano riguardano questa fattispecie, dato che qui è agevole dire che la prestazione dell'attività non è stata funzionale alla procedura che non si è realizzata. Quando invece si parla di crediti nati in pendenza del termine concesso ai sensi del sesto comma dell'art. 161, questo credito, ove sorto legalmente, è qualificato dalla legge stessa come prededucibile (comma settimo art. 161) per cui si tratta di vedere se questa prededuzione viene meno per il fatto che la procedura di concordato non è proseguita, ma è stato dichiarato il fallimento. Sotto questo profilo entrano allora in ballo le considerazioni della Cassazione n. 15101 del 2019 che abbiamo richiamato, secondo cui ciàò che rileva ai fini della consecutività non sono le vicende processuali, ma il presupposto dell'insolvenza, nel senso che la consecutività sussiste quando il fallimento abbia causa nella medesima originaria situazione di insolvenza. Nella specie la cronologia esposta fa pensare che non vi sia stata una discontinuità nell'insolvenza, e che il fallimento sia riconducibile alla situazione di crisi originaria. Se è così, quella prededuzione rimane anche nella procedura fallimentare perché la consecuzione produce una specie di retrodatazione (la terminologia non è corretta, ma serve afar capire il concetto) degli effetti del fallimento all'inizio della procedura iniziale ..
        Zucchetti Sg srl