Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

  • Antonino Pellegrino

    Vicenza
    19/12/2018 22:13

    Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

    Alcuni creditori di un'azienda commerciale con consistenti crediti verso la stessa e consapevoli dello stato di insolvezan dell'azienda poi fallita, a partire da circa 5 anni prima del fallimentohanno iniziato a cambiare i rapporti da fornitura semplice a contratto di agenzia.
    Pertanto fermi i crediti hanno iniziato a diventare debitori verso la fallita per importi crescenti (quelli delle commissio di agenzia) e sulla base di contratti che prevedevano la possibilità di compensare questi debiti con i crediti prgressi già scaduti.
    Nelle domande di ammissione presentate non hanno esplicitato le diverse poste ma presentato la richiesta già al netto dei loro debiti, senza specificare di aver compensato.
    Si tratta di una compensazione che così attuata ha di fatto alterato la par condicio. i contratti di agenzia non dovrebbero peraltro essere opponibili per mancana di data certa.
    Quali possibilità ho per impedire la compensazione "indebita"?
    Posso opporre che il cambiamento è stato preordinato a tale scopo e che così concepita è un mezzo anormale di pagamento oltre che sostanzialmente finalizzato ad alterare la par condicio?
    Al di la dell'eventuale preferenzialità che possibilità ho di evitare un'ammissione che sarà poi preclusiva di ogni successiva obiezione in merito alla validità ed efficacia del credito (debito riferito alle commissioni di agenzia) compensato.
    Eventuali suggerimenti mi sarebbero molto utili.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2018 18:55

      RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

      La compensazione fallimentare è per sua natura uno strumento che altera la par condicio in quanto consente ad un creditore di soddisfarsi di un proprio credito opponendo un proprio debito in compensazione compensare; scelta voluta dal legislatore per ovvi motivi di giustizia, al fine di evitare che un creditore paghi il proprio debito con moneta buona e riceva il pagamento del suo credito con moneta fallimentare.
      Fatta questa premessa, c'è qualcosa che non riusciamo a capire nella sua domanda. Poniamo, per semplicità, che si tratti di un creditore solo che chiamiamo A, che ha effettuato forniture a B e non è stato pagato; a questo punto i due trasformano i contratti di fornitura in contratto di agenzia, in cui B diventa agente di A e dispongono che i crediti pregressi di A si compenseranno con i crediti futuri di B per commissioni derivanti dal rapporto di agenzia.
      Se è così, il rapporto di agenzia non è fittizio, ma reale, altrimenti non vi sarebbero debiti di A da compensare con i suoi crediti per forniture, e non può essere considerato uno strumento di pagamento anomalo di pagamento dei crediti perché è un rapporto giuridico lecito da cui derivano crediti che, anche in mancanza del patto di compensazione, avrebbero potuto essere compensati legalmente. In ogni caso sia questa che altre eventuali ipotesi revocatorie potrebbero riguardare attività poste in essere nei periodi sospetti antecedenti la dichiarazione di fallimento, nel mentre lei dice che cinque anni prima è iniziata questa trasformazione.
      Si potrebbe pensare alla figura del negozio indiretto, che ricorre quando un negozio tipico viene posto in essere dalle parti per raggiungere un fine determinato, diverso da quello tipico previsto dalla legge, ma nel caso anche il secondo fine (effettuare la compensazione) è lecito sia fuori che nel fallimento.
      In sostanza ci sembra estremamente difficile scalfire la costruzione fatta. Discorso diverso è quello che attiene all'aspetto probatorio perché se il creditore non ha esattamente specificato come arriva a quantificare il credito, lo stesso potrebbe non essere ammesso ma per mancanza di prova.
      Zucchetti SG srl
      • Antonino Pellegrino

        Vicenza
        20/12/2018 19:31

        RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

        Scusate mi sono espresso male.
        La trasformazione delle normali forniture in contratto di agenzia è avvenuta negli ultimi 2 o 3 anni mentre la consapevolezza dello stato di insolvenza risale ad almeno 5.

        • Antonino Pellegrino

          Vicenza
          20/12/2018 19:33

          RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

          Sarebbe quindi possibile esperire con qualche sucesso una revocatoria su questi presupposti?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            21/12/2018 20:25

            RE: RE: RE: RE: Compensazione nel fallimento debiti e crediti art. 56 L.F.

            Nella precedente risposta avevamo fatto cenno alla revocatoria come ipotesi residuale per
            che anche ipotetiche ipotesi revocatorie, tutte da verificare, comunque sarebbero inutilizzabili perché le fattispecie denunciate si erano verificate comunque fuori del periodo sospetto, e la sua odierna precisazione conferma questa supposizione. Lei infatti dice che quelle trasformazioni sono avvenute negli ultimi 2-3 e, escluso la natura gratuita dell'operazione ed anche, come abbiamo detto, la forma del pagamento anomalosi dovrebbe fare riferimento al secondo comma dell'art. 67 che colpisce gli atti compiuti negli ultimi sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.
            Ma, a parte questa considerazione, quello che abbiamo cercato di dire nella precedente risposta è la estrema difficoltà ad impugnare la costituzione dei rapporti di agenzia e la successiva compensazione con una qualsiasi azione, sia essa di nullità per simulazione, sia per revocatoria fallimentare ma anche ordinaria perché non riusciamo a vedere il pregiudizio né è agevole (per non dire impossibile) dimostrare uno scopo fraudolento, il che taglia fuori anche la possibilità del ricorso alla figura del negozio indiretto.
            Zucchetti SG srl