Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

opposizione a stato passivo e applicabilità dell'art. 182 comma 2 c.p.c. - difetto di rappresentanza

  • Rosanna Amendola

    CATANZARO
    07/05/2019 14:51

    opposizione a stato passivo e applicabilità dell'art. 182 comma 2 c.p.c. - difetto di rappresentanza

    Salve,
    in seno ad un giudizio di opposizione a stato passivo in cui il ricorrente è un soggetto mandatario del titolare del diritto di agire, laddove unitamente al ricorso non si è provveduto al deposito della procura notarile del conferimento del mandato, che rappresenta la prova della legittimazione processuale del ricorrente, può ritenersi applicabile l'art. 182 comma 2?
    A sostegno dell'applicabilità della sanatoria del difetto di rappresentanza vi è la sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. VI del 30.11.2016 n. 24485, tuttavia il Tribunale di Lamezia Terme, di tutt'altro avviso, ha ritenuto tardiva la produzione alla prima udienza della succitata procura ed ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale attiva l'opposizione a Stato Passivo.
    Gradirei ricevere Vs. parere al fine di determinarmi sulla proposizione del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento richiamato.
    Cordialità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2019 20:04

      RE: opposizione a stato passivo e applicabilità dell'art. 182 comma 2 c.p.c. - difetto di rappresentanza

      Per la verità a noi risulta una ordinanza del tribunale di Lamezia Terme 30.11.2016 che afferma quanto segue: "non v'è dubbio, infatti, che anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo operi l'art. 182 c.p.c., il cui 2° comma, nel testo attuale (applicabile ratione tempora) impone al giudice di promuovere la sanatoria con effetto "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass. nn. 24068/013, 28337/011; Cass. SS. Un. n. 9217/010)". Non conosciamo altre decisioni sul punto del tribunale di Lamezia terme, ma quella richiamata dice esattamente quanto affermato nelle sentenze in esse richiamate, nonché da Cass. 30.11.2016, n. 24485 che non brilla per motivazione proprio perché si richiama ai precedenti, che sono proprio quelli richiamati dal tribunale. Noi siamo d'accordo su questa linea, anche se i precedenti utili sono soltanto la decisione del 2016 e quella del 2013 in quanto le altre si riferiscono al vecchio rito in cui il giudizio di opposizione allo stato passivo si svolgeva non in via camerale ma secondo le regole dell'ordinario processo di cognizione.
      Zucchetti SG srl