Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domanda insinuazione Agenzia Riscossione

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    23/02/2019 11:23

    domanda insinuazione Agenzia Riscossione

    Buongiorno,
    l'Agenzia della riscossione propone domanda di insinuazione, così specificata (esempio): 100 quale somma iscritta a ruolo, 0 per interessi di mora e 10 per oneri riscossione.
    Analizzando la cartella di pagamento alla quale si riferisce la domanda, vedo che nei 100 della somma iscritta a ruolo sono contenuti, oltre al tributo (iva in questo caso), le sanzioni riferite ai vari mesi e gli interessi calcolati sempre per mese.
    Rispetto a questi interessi vale sempre la regola dell'art. 2749 c.c. al fine dell'estensione in privilegio?
    Lo chiedo perché in altre procedure l'Agenzia aveva chiesto gli interessi di mora oltre alla somma iscritta a ruolo (che conteneva il tributo, sanzioni ed interessi).
    Vi ringrazio
    Lorenzo Dallari
    • Ettore Trippitelli

      Rimini
      23/02/2019 13:59

      RE: domanda insinuazione Agenzia Riscossione

      Trattasi di crediti erariali ex art. 2752 co. 2 codice civile; non vi è dubbio che le sanzioni godano anch'esse del privilegio generale mobiliare così come gli interessi sino alla data del progetto di ripartizione (anche parziale) in misura legale (Cass. 13458/2014) ex art. 2749 co. 2 c.c.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        02/03/2019 20:20

        RE: RE: domanda insinuazione Agenzia Riscossione

        Certamente anche agli interessi dovuti all'Erario si applica l'art. 2749 c.c., e sia sanzione che interessi sono assistiti dal medesimo privilegio dei tributo.

        Se gli interessi di mora non sono richiesti naturalmente non vanno riconosciuti.

        Per gli oneri di riscossione, in quanto compenso per l'attività svolta dall'agente della riscossione, sono dovuti solo qualora l'attività di esazione sia iniziata prima della sentenza di fallimento, con la notifica della cartella di pagamento.
        • Maria Renzi

          FAENZA (RA)
          11/12/2019 12:42

          RE: RE: RE: domanda insinuazione Agenzia Riscossione

          Per gli oneri di riscossione a cui fate riferimento, e che sono da escludersi in dipendenza della mancata notifica della cartella, intendete quelli disciplinati art. 17 comma 2 sia lettere b) che c) D.Lgs 112/99?
          L'art. 17 comma 2 lettera b) individua una spesa correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari; la lettera c) è correlata alla notifica della cartella di pagamento.
          Nel mio caso specifico, l'agenzia entrate riscossione non ha notificato la cartella, né tantomeno attivato procedure esecutive.
          Nella domanda di insinuazione ha richiesto, oltre il tributo , sanzioni e interessi, anche importi per spese e diritti ex art. 17 c. 1 e 2 lettera b) e c) con i riferimenti normativi sopra indicati (che io ho escluso in ragione della mancata notifica della cartella).
          In secondo luogo, nelle osservazioni del progetto di stato passivo, l'agenzia entrate riscossione eccepisce che questi oneri siano da ammettere, a prescindere dalla mancata notifica della cartella, definendole " spese di insinuazione". A mio avviso questi oneri sono altra cosa rispetto alle spese di insinuazione (con diverse modalità di conteggio) e ciò è anche rilevabile in ultimo dalla cassazione del 30/09/2019, dove nell'ammettere le spese di insinuazione al passivo, argomenta un'applicazione estensiva dell'art. 17 D.Lgs 112/99 (che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali). Con ciò nell'evidenza che tali spese non siano incluse in detto articolo.
          Concordate sull'esclusione?
          Ringrazio anticipatamente.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            28/12/2019 20:17

            RE: RE: RE: RE: domanda insinuazione Agenzia Riscossione

            La sentenza di Cassazione citata nel quesito lo dice in modo non molto chiaro, ma le varie pronunce della Suprema Corte, sul tema, che la hanno preceduta ( Cass. 4861/10, Cass. 7868/14, Cass. 25802/15 e soprattutto Cass. 28284/17, che ci pare la più chiara di tutte) sono tutte concordi nell'affermare che le spese forfettizzate previste dall'art. 17, II comma, lett. b del D.Lgs. 112/99 siano da ammettere al passivo, in chirografo, quali spese per l'insinuazione al passivo, in quanto costo di "una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52".
            Non essendo stato effettuato, prima del fallimento, alcun atto del procedimento di riscossione, non riteniamo dovuti gli oneri previsti della lettera c del comma citato, ma quelli stabiliti dalla lettera b ci paiono da ammettere.
            • Ambra Fenni

              Torre San Patrizio (FM)
              24/11/2020 13:35

              RE: RE: RE: RE: RE: domanda insinuazione Agenzia Riscossione

              Buongiorno, mi inserisco nella discussione per porre un quesito urgente anche io su Equitalia.
              Insinuazione tardiva con cartelle non notificate (basata sulle risultanze delle dichiarazioni per periodo ante fallimento che ho inviato io) chiede il privilegio oltre che per le somme iscritte a ruolo anche per l'aggio, mentre chiede in chirografo le spese tabellari ex art. 17 comma 6 d.lgs. 112/99 e i diritti di notifica ex art. 17, comma 7 -bis d.lgs. 112/99.
              Il mio dubbio è come comportarmi per diritti di notifica e spese tabellari, visto che i commi citati sono abrogati e che le cartelle non sono notificate in quanto il ruolo si è formato post fallimento.
              Grazie mille.
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                24/11/2020 15:52

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: domanda insinuazione Agenzia Riscossione

                Come scritto negli interventi precedenti, le uniche spese da ammettere nel caso in questione (cartelle non notificate prima del fallimento) sono, in chirografo e ovviamente se richieste, le spese forfettizzate previste dall'art. 17, II comma, lett. b del D.Lgs. 112/99.
                Gli altri importi non sono dovuti, e sinceramente spiace rilevare che dopo anni di giurisprudenza assolutamente costante l'Agente per la Riscossione continui ad avanzare queste pretese.