Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    07/05/2019 10:56

    spese legali

    Gent.mi

    La pf ha ricorso in appello verso un sentenza, avvalendosi del legale, che ha presentato notula per l'attività.
    attualmente la procedura ha disponibile dell'attivo, vi chiedo qual è la procedura da seguire per la liquidazione della parcella

    grazie

    spp

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2019 20:00

      RE: spese legali

      Se non è stato convenuto un compenso, si applica la tariffa di cui al d.m. n. 55 del 2014. Poiché in questa tariffa sono previste le voci per l'attività giudiziaria svolta, non è necessario il parare del Consiglio dell'Ordine, che comunque non avrebbe valore vincolante. Di conseguenza, trattandosi di credito prededucibile, se lei non lo contesta o trova un accordo, può pagarlo, sempre che le disponibilità del fallimento consentano la soddisfazione di tutte le prededuzioni, altrimenti deve attendere per effettuare una graduatoria nell'ambito delle prededuzioni. Se, invece, lei contesta il credito o la collocazione, il creditore dovrà presentare una domanda di insinuazione non essendo il giudice delegato a provvedere alla liquidazione dei compendi 8nel qual caso il creditore dovrebbe agire con reclamo ex art. 26, giusto il disposto del primo comma dell'art. 111bis l.f.).
      Zucchetti SG Srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      08/05/2019 12:33

      RE: spese legali

      Buongiorno

      nessuna contestazione alla parcella, la pf ha dell'attivo disponibile, posso procedere quindi già alla liquidazione del compenso ancora prima della fase di riparto?
      non c'è nessun credito in preded. la pf ha solo questa notula
      ci solo crediti con privilegio e chirog inseriti già nel piano
      è necessità dell'autorizzazione del gd o cdc?

      grazie mille
      spp
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/05/2019 20:50

        RE: RE: spese legali

        Si, se la situazione è quella descritta può procedere al pagamento giacchè il terzo comma dell'art. 111 l.f. stabilisce che "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"
        La stessa norma risolve anche il secondo problema posto in quanto precisa che "Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato". Questo è uno dei due casi in cui il legislatore attribuisce alternativamente al comitato dei creditori o al giudice delegato il compito di autorizzare il pagamento. E' preferibile, comunque, rivolgersi al giudice perché è esclusivamente questi che poi può autorizzare il prelievo, a norma dell'art. 34, co. 3, l.f., per cui se si rivolge al comitato per ottenere l'autorizzazione al pagamento dovrà poi egualmente chiedere al giudice di essere autorizzata al prelievo della somma per effettuare il pagamento; tanto vale, quindi, chiedere direttamente al giudice, con unico atto, l'autorizzazione al apgamento e al prelievo.
        Zucchetti SG srl