Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione spese legali per decreto ingiuntivo opposto

  • Flavio Bertoldi

    TRENTO
    31/10/2019 10:01

    ammissione spese legali per decreto ingiuntivo opposto

    Buongiorno,
    un fornitore chiede l'ammissione al passivo per il proprio credito e le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo. Essendo stato opposto dalla società fallita prima dell'intervenuto fallimento, le spese legali sono state escluse.
    Lo stesso fornitore presenta una nuova domanda di ammissione (tardiva) chiedendo l'ammissione delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in prededuzione ex art. 30 L 11/12/2012 n. 220 e ex art. 111, c. 1 n. 1) e c. 2, l.fall. sulla base delle seguenti motivazioni:
    - il pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è intervenuto il fallimento;
    - il Tribunale ha conseguentemente dichiarato l'interruzione del giudizio;
    - non essendo stato riassunto nei tre mesi successivi il decreto ingiuntivo è passato in giudicato.
    Posto che nessuna notifica dell'interruzione del giudizio mi è stata notificata avrei grosse perplessità in merito al riconoscimento del credito, soprattutto in prededuzione.
    Cosa ne pensate?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/10/2019 20:33

      RE: ammissione spese legali per decreto ingiuntivo opposto

      In primo luogo la domanda tardiva è inammissibile perché essendo stata rigettata la domanda sulle spese, il creditore avrebbe dovuto proporre opposizione allo stato passivo, per cui non avendolo fatto, si è formato giudicato interno al fallimento sulla esclusione che non può essere rimosso con una nuova domanda tardiva, che tale non è perché attiene a materia già portata all'attenzione del giudice e giudicata.
      In secondo luogo, i motivi esposti dal creditore sono contrari alla consolidata giurisprudenza secondo la quale il giudizio di opposizione, a seguito della interruzione per il fallimento dell'ingiunto, non poteva, e non può essere riassunto nei confronti del fallimento, per il principio della esclusività del passivo, che sta a significare che chi intende partecipare al concorso sostanziale sui beni del fallito acquisiti alla massa deve far valere la sua pretesa nei confronti del fallimento a mezzo insinuazione al passivo; di conseguenza quel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, ove fosse stato riassunto nei confronti della curatela del fallimento avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. La improcedibilità o la mancata riassunzione a causa del fallimento del debitore non comporta, quindi, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, perché questo non è equiparabile ad una sentenza di primo grado, ma è un provvedimento che non potendo più divenire definitivo in quanto l'opposizione non può continuare, è come se non esistesse.
      In realtà neanche il credito per fornitura poteva essere ammesso sulla base del decreto ingiuntivo, ma evidentemente il credito per la fornitura è stato ammesso non sulla base del decreto ingiuntivo, ma in base alla documentazione prodotta o riscontrata presso il fallito; le spese relative al decreto non possono invece essere riconosciute perché collegate ad un provvedimento inopponibile alla curatela..
      Infine la normativa richiamata è del tutto inconferente, in quanto la norma di cui all'art. 30 cit., riguarda i contributi condominiali per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni, i quali "sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali". Come vede la norma riguarda il rimborso al condominio delle spese per innovazioni e manutenzione maturati durante il fallimento, ma nella specie, ammesso che il creditore abbia effettuato lavori del genere, egli non è legittimato ad avvalersi della norma, il relativo credito è maturato prima del fallimento e, in ogni caso, egli ora chiede il pagamento delle spese legali che nulla hanno a che fare con la norma richiamata.
      Zucchetti Sg srl