Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali istanza di fallimento

  • Francesca Pentericci

    Jesi (AN)
    24/03/2010 14:19

    spese legali istanza di fallimento

    volevo sapere se le spese legali sostenute dal creditore che ha proposto istanza di fallimento possono essere ammesse in chirografo al passivo ho trovato prassi e giurisprudenza contrastanti grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2010 17:05

      RE: spese legali istanza di fallimento

      La questione è stata già proposta di recente, agli inizi di questo mese di marzo, ed è stata oggetto di una elaborata risposta, che riproduciamo qui.
      Il problema delle spese sostenute dal creditore istante per ottenere la dichiarazione di fallimento ha registrato la più ampia gamma di soluzioni possibili, essendo stata sostenuta sia la tesi della loro non debenza (da ult. Trib. Padova, 5 luglio 2005 in Fall. 2006, 28 (per il quale, dette spese "competono solo limitatamente alle spese vive, atteso che al creditore non serve il patrocinio legale per presentare l'istanza di fallimento"), sia della loro prededucibilità (Bonsignori, Ferrara, Pajardi)) sia della loro ammissibilità al passivo del fallimento in via privilegiata (Azzolina e tesi prevalente in Cassazione, crfr. da ult. Cass. 24 maggio 2000 n. 6787, in Fall. 2001, 615) sia, infine in via chirografaria (Alessi, Di Lauro, Trib. Modena 3 marzo 1980 in Giur. Comm. 1981, II, 340).

      A nostro parare la tesi della non debenza delle spese non è condivisibile giacchè l'art. 95 c.p.c., pone a carico di chi ha subito l'espropriazione le spese sostenute nel processo di esecuzione da parte del creditore procedente e non è motivo per escludere che la parte possa servirsi di un legale; tanto più oggi che il procedimento prefallimentare ha perso quella natura officiosa che aveva in passato quando la domanda poteva anche essere considerata come una segnalazione che metteva in moto il potere di ufficio del tribunale ma è diventato un vero proprio giudizio (pur con alcune rilevanti particolarità) basato sull'onere della prova distribuita variamente dal legislatore, con esclusione della dichiarazione di fallimento d'ufficio. Questo potrebbe anche far superare l'orientamento intermedio secondo cui va riconosciuto il rimborso delle spese del patrocinio legale ove, in riferimento al caso concreto, l'assistenza di un legale per la trattazione di problemi particolarmente complessi sia da ritenere indispensabile.
      Non ci convince neanche la tesi della prededucibilità perchè dette spese, oltre a precedere cronologicamente il fallimento, non sono in stretto collegamento funzionale con esso atteso che l'apertura del concorso deriva dalla constatata sussistenza, da parte del tribunale, delle condizioni soggettive ed oggettive per la dichiarazione. La presentazione dell'istanza di fallimento non produce specificamente e direttamente alcun effetto conservativo, ma solo con la sentenza di fallimento si realizza lo spossessamento generale e indistinto dell'intero patrimonio del debitore, per cui la conservazione del patrimonio alla massa è solo una conseguenza eventuale e indiretta della domanda.

      Ritenuta la natura concorsuale del credito in esame, si è detto che esso ha natura privilegiata; in particolare la S.C. citata (Cass. n. 6787/00) ha affermato che:
      a)-la dichiarazione di fall. è equiparabile all'atto di pignoramento, come prevede l'art. 54 l.f.;
      b)-il fallimento è un pignoramento generale, non solo per lo spossessamento, ma anche in ragione del divieto di azioni esecutive individuali;
      c)-il processo concorsuale è un processo esecutivo, e soggiace, quanto alle spese, alla disciplina di cui all'art. 95 c.p.c.;
      d)-vi è un sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura esecutiva concorsuale;
      Ossia, se la legge attribuisce al creditore il potere di iniziativa fallimentare (art. 6) quale unico strumento di sua difesa a fronte dell'insolvenza del debitore e l'atto da lui compiuto si risolve in un vantaggio per tutti, la logica conseguenza sarebbe il riconoscimento del diritto alla ripetizione prelatizia, com'è previsto per la esecuzione individuale, in considerazione anche dell'art. 95 cpc..
      Si può, però, fondatamente obiettare che il principio posto dall'art. 95 c.p.c. può essere utilizzato solo per risolvere positivamente il problema della stessa ripetibilità, nel fallimento, del credito per le spese in esame, non potendosi ravvisare ostacoli alla sua operatività anche nell'esecuzione collettiva, ma quando si va alla ricerca nel codice civile del privilegio da attribuire al credito per le spese della richiesta di fallimento, non si trova alcun privilegio che si attagli alla fattispecie.
      Le uniche norme che hanno attinenza con la materia sono quelle di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ma:
      a)-il privilegio previsto dalle norme civilistiche è speciale, mentre l'esecuzione collettiva fallimentare ha ad oggetto l'intero patrimonio del debitore;
      b)-manca l'imprescindibile nesso tra il credito ed uno o più specifici beni oggetto del privilegio;
      c)-l'istanza di fallimento non ha direttamente alcuna funzione conservativa, che discende invece dallo spossessamento conseguente alla dichiarazione di fallimento;
      d)- il ricorso del creditore ha una funzione meramente preparatoria dello spossessamento;
      e)-manca il nesso funzionale tra le spese di cui si tratta e l'effetto di indisponibilità conseguente alla sentenza di fallimento.
      In altre parole, le norme citate concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale sui beni oggetto dell'espropriazione, nel mentre quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, sicchè il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe l'oggetto su cui realizzarsi, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.

      In conclusione, le spese per la domanda di fallimento, comprese quelle del legale, vanno, a nostro parere, riconosciute e ammesse al passivo fallimentare in via chirografaria.

      Aggiungiamo che questa conclusione è avvalorata da quella giurisprudenza che, in caso di rigetto dell'stanza di fallimento, ammette che il creditore istante possa essere condannato al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza giacchè la "disciplina generale delle spese processuali, di cui agli art. 90 ss. c.p.c., deve trovare applicazione anche nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione, ancorché non si definiscano con sentenza, tutte le volte che in essi si determini una contrapposizione di pretese, anche se non di diritto soggettivo. (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4774; Trib. Roma 02 giugno 1999). E' chiaro che se la soccombenza vale per il caso del rigetto deve valere anche nel caso dell'accoglimento della domanda, per cui, poiché secondo questa interpretazione si applicherebbe la disciplina per le spese dettata per il giudizio di cognizione, si arriva per una strada diversa alla stessa conclusione della inesistenza della natura privilegiata.
      Zucchetti SG Srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        08/05/2019 19:48

        RE: RE: spese legali istanza di fallimento

        per quanto concerne le spese insinuate da un avvocato in caso di richiesta di fallimento in proprio?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/05/2019 13:22

          RE: RE: RE: spese legali istanza di fallimento

          Cass. 09/09/2014, n.18922 ha così statuito: "Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134".
          Zucchetti SG srl