Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Tari successiva al fallimento

  • Maria Cristina Sacchi

    Cagliari
    07/07/2019 10:50

    Tari successiva al fallimento

    Buongiorno invio nuovamente il quesito poiché evidentemente è sfuggito .
    Buongiorno mi inserisco nella discussione per illustrare il mio caso, ovvero:
    il Comune di Alghero presenta in data odierna domanda di insinuazione in prededuzione relativa ad avvisi di accertamento per il tributo TARI notificati alla scrivente in data 2015 e riferiti ad annualità successive al fallimento.
    I predetti avvisi di accertamento non sono stati impugnati dalla scrivente in quanto notificati presso la mia abitazione e quindi sfuggiti alla mia attenzione e pertanto allo stato sono divenuti definitivi.
    Preciso che la società alla data del suo fallimento, avvenuto nell'anno 2009, non aveva la disponibilità e/o la proprietà di alcun immobile nel Comune di Alghero.
    Inoltre le premesse nella domanda di insinuazione del comune risultano infondate in quanto vi si asserisce la disponibilità dell'immobile in capo al fallimento e la mancata comunicazione della cessazione dalle liste comunali.
    Pertanto vi domando:
    - posso contestare la domanda in quanto fondata su di un tributo in relazione al quale non sussistono i presupposti, oltre alla conseguente impossibilità di presentare una cancellazione in riferimento ad un tributo non dovuto e del quale non si aveva contezza, anche se l'accertamento è divenuto definitivo e ciò sulla base della circostanza che avendo presentato il Comune domanda di insinuazione avrebbe praticamente rimesso in termini l'avviso di accertamento a suo tempo non impugnato dalla scrivente;
    - ovvero la domanda di insinuazione in prededuzione può ritenersi non ammissibile per ritardo non scusabile in quanto avendo notificato gli avvisi di accertamento nel 2015 (stato passivo esecutivo dal 2011) la domanda è stata presentata a luglio del 2019.
    Vi ringrazio anticipatamente per la consulenza che vorrete fornirmi.
    Cordialità Maria Cristina Sacchi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/07/2019 10:31

      RE: Tari successiva al fallimento

      Una volta che l'accertamento è divenuto definitivo, la presentazione dell'istanza di ammissione (sia tempestiva che tardiva, sia per debiti concorsuali che per debiti prededucibili) non rimette in termini il Curatore, essendosi oramai consolidata la pretesa impositiva.

      Nè riteniamo si possa seguire la strada della tardività, perchè il termine annuale di cui all'art. 10, IV comma, opera per i crediti concorsuali, e non per i prededucibili, per i quali l'art. 111-bis, I comma, non stabilisce termini per la presentazione dell'istanza (termini che quindi riteniamo possano essere solo quelli prescrizionali, non decorsi nel caso in esame).

      Se la notifica dell'accertamento è legittima, l'unica soluzione che ci pare percorribile è quella della presentazione di richiesta di annullamento dell'accertamento in autotutela, ed eventuale successiva impugnazione del provvedimento di diniego.