Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

  • Mariano Spigarelli

    GUBBIO (PG)
    19/03/2013 15:59

    compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

    Dalla documentazione reperita agli atti di una fallita società, si è rinvenuta richiesta scritta inviata dalla fallita società medesima ad un proprio dipendente, a mezzo raccomandata a.r., avente ad oggetto la richiesta di un credito di importo di circa euro 20.000=, di cui ad una fattura emessa dalla società nei confronti del dipendente, per fornitura e posa in opera di materiali inerti e lavori di scavo effettuati presso l'abitazione dello stesso.

    Il dipendente ha presentato domanda di insinuazione al passivo, senza chiedere alcuna compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F..

    Si domanda se il curatore abbia titolo per effettuare detta compensazione, evidenziando la stessa nel progetto di stato passivo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2013 19:14

      RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

      Certamente si. La compensazione è un mezzo di estinzione del credito che, pur operando di diritto, non può essere rilevata d'ufficio e deve, pertanto, essere eccepita dal debitore creditore. E il curatore, a norma del primo comma dell'art. 95 l.f., "può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione".
      Il curatore, in occasione della verifica, potrebbe, furbescamente, non eccepire la compensazione in modo da pagare il proprio debito in moneta fallimentare e riscuotere il proprio credito in moneta buona, ma, a parte il fatto che nella specie il creditore in bonis è un dipendente che gode di un privilegio di grado elevato (che ha buone possibilità di essere soddisfatto), in ogni caso il debitore convenuto in giudizio dal curatore per pagare un debito può, in quella sede, eccepire lui la compensazione con il proprio credito, anche se in occasione della insinuazione non aveva fatto menzione della compensazione, dato che la mancata proposizione della compensazione non equivale a rinuncia alla stessa.
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Cannata

        Messina
        16/05/2019 14:24

        RE: RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

        Salve.

        Vi chiedo cortesemente indicazioni alla luce della sentenza di seguito ritrascritta.
        Cass. civ. n. 4097/2007
        Qualora il creditore del fallito abbia insinuato il suo credito al passivo, senza eccepire la compensazione, e il controcredito del fallito abbia costituito oggetto di accertamento innanzi al giudice competente (nella specie il giudice tributario), sul primo credito si è formata una preclusione endofallimentare e sul secondo una preclusione da giudicato, con la conseguenza che il creditore del fallito non può far valere la compensazione successivamente, con ricorso al giudice delegato, al di fuori del procedimento per l'insinuazione dei crediti al passivo.
        (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4097 del 21 febbraio 2007).

        Grazie per il confronto.
        Cordialmente.

        MC
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/05/2019 20:18

          RE: RE: RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

          Quella da lei citata è una sentenza che attiene ad una fattispecie del tutto particolare ed ha risolto una questione che si potrebbe dire di rito, senza disconoscere i principi generali che regolano la materia della compensazione, anzi, la cassazione muove proprio da questi principi ribadendo che:
          a-il curatore può opporre la compensazione al creditore del fallito che insinui il suo credito al passivo;
          b-il debitore del fallito, convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento, può opporre la compensazione - sino a concorrenza del credito vantato dalla curatela - avanti al giudice ordinario, in via di semplice eccezione, senza che occorra la preventiva insinuazione al passivo del credito opposto in compensazione;
          c-quando il creditore deduce la compensazione ed insinua al passivo il suo residuo credito, l'indagine del giudice delegato investe, non solo il titolo dal quale deriva il credito compensato, ma anche la sua efficacia e validità, per cui, dall'accertamento della compensazione, implicito nel provvedimento del giudice delegato che, senza altro aggiungere, ammette il creditore al passivo per l'importo del credito residuo, discende una preclusione endofallimentare che, atteso il carattere unitario della procedura e la strumentante alla liquidazione delle azioni di massa, opera anche nei giudizi promossi dal fallimento per impugnare l'esistenza, la validità o l'efficacia del titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.
          Dopo aver ribadito questi principi la Corte precisa che il caso di specie era segnato da due particolarità e cioè che il credito vantato dall'Amministrazione era già stato ammesso al passivo divenuto definitivo con preclusione fallimentare, e che il controcredito vantato dalla società fallita era stato oggetto di accertamento davanti al giudice tributario, con decisione passata in giudicato.
          Ciò nonostante la Corte lascia aperto il problema se, a fronte della richiesta formulata dal curatore in sede di ottemperanza della decisione della commissione tributaria, fosse ancora possibile per l'Agenzia delle entrate eccepire la compensazione con il credito già ammesso in sede di insinuazione al passivo fallimentare, in quanto chiude la vicenda in rito affermando l'irritualità di una compensazione fatta valere dal creditore del fallito dinanzi al Tribunale fallimentare, con ricorso presentato al di fuori del procedimento di verifica dei crediti e dopo che sul credito dell'istante si era formata la preclusione endofallimentare così come sul credito vantato dal curatore del fallimento contro il creditore si era formato il giudicato in sede di contenzioso tributario.
          Come si vede, la sentenza in esame non apporta nulla di nuovo e non ci sembra che da essa possano trarsi criteri di carattere generale da valere in altri casi.
          Zucchetti SG srl
      • Andrea Dal Pozzolo

        BELLUNO
        29/10/2019 16:19

        RE: RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

        Mi ricollego a quanto da voi evidenziato nella risposta per chiedere solamente un chiarimento di carattere pratico.
        La domanda dell'ex dipendete che chiede l'ammissione per retribuzioni e TFR, ma che risulta, a sua volta, debitore della procedura per importi addirittura superiori, va:
        - semplicemente respinta/esclusa in toto con una causale del tipo: credito compensato con il maggior credito vantato dalla procedura come risultante dalle scritture contabili della società;
        - accolta, con la precisazione che il credito seppur ammesso al passivo non potrà essere soddisfatto, in quanto oggetto di compensazione con il maggior credito vantato dalla società.
        Nel caso specifico, il credito della procedura è riferito a prelievi indebitamente operati dall'ex dipendente (amministratore di fatto della società) e ritengo quindi che lo stato passivo non debba evidenziare un'ammissione (anche solo implicita) utilizzabile in sede di istanza al fondo di garanzia INPS.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/10/2019 20:01

          RE: RE: RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

          Certamente la prima alternativa in quanto se opera la compensazione, questa estingue i rispettivi controcrediti, per cui, essendo quello della procedura superiore a quello del soggetto in bonis, nessun credito può essere ammesso al passivo. Questo in linea generale, ma lei parla di insinuazione di crediti di lavoro e, a norma dell'art. 1246, co. 1, n. 3 c.c., non sono soggetti a compensazione i crediti impignorabili; orbene i crediti di lavoro sono pignorabili, a norma dell'art. 545 cpcp, solo nei limiti del quinto, per cui anche la compensazione può essere effettuata entro questo limite.
          Zucchetti Sg srl
      • Mariangela Telesca

        Foggia
        04/01/2023 00:43

        RE: RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR

        Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento circa la possibilità di porre in essere una compensazione, in sede di redazione di progetto di riparto.
        Nello specifico, con stato passivo sono state ammesse in via privilegiata le richieste di un dipendente a titolo di retribuzioni e tfr "salvo le somme eventualmente revocabili". Tale ultimo riferimento è relativo ad una somma ricevuta a titolo di acconto dal dipendente (istante della procedura) in occasione dell'udienza pre-fallimentare, nel tentativo di raggiungere una definizione bonaria (mai raggiunta, in considerazione dell'intervenuta declaratoria del fallimento). Inoltre, nel programma di liquidazione era stata indicata la possibilità di agire per la revocatoria del predetto pagamento, mai incardinata. Si precisa che il suindicato pagamento in acconto è intervenuto a settembre 2016, mentre lo stato passivo è del dicembre 2017.
        Ebbene, il quesito è se possa ritenersi corretto, in sede di riparto (in considerazione dell'attivo esistente), attribuire al dipendente le somme come da stato passivo, al netto della compesazione con quanto ricevuto in acconto. Ringrazio in anticipo per ogni risposta, con i migliori auguri di un sereno nuovo anno
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/01/2023 19:07

          RE: RE: RE: compensazione da parte del curatore fallimentare di credito verso dipendente con debito per retribuzione e TFR


          Per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria con sentenza costitutiva, grava sul convenuto soccombente l'obbligazione, direttamente verso la massa, di restituzione delle somme oggetto di revocatoria; questo è, quindi, un debito dl terzo verso la massa che discende dall'accoglimento della revocatoria che, pertanto non può essere compensato con un suo credito verso il fallito, per mancanza di reciprocità (Giur. costante).
          Nella specie, tuttavia, vi è da considerare che non è stata esercitata la revocatoria del pagamento effettuato al dipendente, che peraltro potrebbe essere esente dalla revocatoria ai sensi della lett. f) del terzo comma dell'art. 67 l. fall. (il condizionale è d'obbligo dato che non sembra essersi trattato di un pagamento eseguito per la continuazione dell'attività, ma per tacitare le pretese del lavoratore ed evitare il fallimento) e, comunque, nello stato passivo dichiarato esecutivo, è disposta l'ammissione del credito del dipendente ""salvo le somme eventualmente revocabili"; espressione che si può interpretare o nel senso che l'importo delle somme versate allo scopo detto vanno sottratte dal credito del dipendente ammesso al passivo o nel senso di derogare all'esenzione di cui alla lett. f) citata , consentendo egualmente la revocatoria per la ragione indicata che non si trattava del pagamento della ordinaria prestazione di lavoro per la continuazione dell'attività d'impresa.
          Le due situazioni non sono sovrapponibili ma potrebbero portare allo stesso risultato. Ci spieghiamo meglio. Nel primo caso, la soma versata viene considerata come un acconto che va detratto dal maggior importo dovuto, per cui il curatore la detrae e paga la differenza, ma questa interpretazione presuppone che il credito del lavoratore sia stato ammesso per l'intero, salvo poi detrarre l'importo eventualmente revocabile.
          Nel secondo dovrebbe esercitare la revocatoria e, a seguito del vittorioso esercizio di questa, il soccombente sarebbe tenuto a restituire la somma che aveva ricevuta in pagamento, la qual cosa determina la "nascita" o la "rinascita" del credito del terzo, che può essere insinuato al passivo per il disposto dell'art. 70 l.fall.; con la conseguenza che se l'attivo è sufficiente a pagare i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., il creditore comunque percepirà l'intero. Ovviamente questa fattispecie presuppone che il credito del dipendente sia stato già ammesso al passivo, già decurtato dell'importo versato.
          La soluzione, come vede, dipende dal significato che si attribuisce all'espressione utilizzata nello stato passivo , che a sua volta è influenzata dall'importo del credito ammesso.
          Zucchetti Sg srl