Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza di insinuazione al passivo da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione

  • Potito Battista

    Foggia
    20/11/2018 11:08

    Istanza di insinuazione al passivo da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione

    Buongiorno,
    in qualità di curatore sto verificando le domande di ammissione al passivo fallimentare da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per le seguenti tipologie di crediti:
    in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778
    c.c.
    • in Privilegio Grado 1 artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n.338 n. 1 art. 2778 c.c.
    • in Privilegio Grado 4 artt. 2772 e/o 2758 c.c. e 2749 c.c. n.4 art. 2780 e/o n. 7 art. 2778 c.c.
    • in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778
    c.c.
    • in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778
    c.c. (50%)
    • in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art.
    2778 c.c.
    • in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art.
    2778 c.c.
    Dall'esame delle cartelle di pagamento allegate leggo che l'anno di rif. dei crediti parte dal lontano 2002 al 2007 mentre la data di notifica varia di volta in volta e parte dal dicembre 2006 per i tributi più risalenti sino al gennaio 2011 per i più nuovi. A questo punto è legittimo presumere che sia intervenuta le prescrizione almeno per una parte di essi? E in se così fosse come comportarsi in questo caso?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/12/2018 21:09

      RE: Istanza di insinuazione al passivo da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione

      Il dubbio è più che legittimo.

      Benchè vi siano sentenze di merito di segno opposto (fra altre C.T.R. Palermo, Sez. distaccata di Catania sez. 34 del 28/11/2011, C.T.P. Milano del 20/11/2004, C.T.P. di Messina n. 512 (o 513) del 24/9/2013) la questione dei termini di prescrizione dei crediti tributari è puntualmente e condivisibilmente inquadrata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4283 del 23/2/2010, che fissa in 10 anni la prescrizione dei debiti erariali, in 5 anni quella dei tributi locali, con una motivazione che potrebbe lasciare qualche dubbio per quanto riguarda ICI e IMU, soggette forse anch'esse alla prescrizione decennale.

      Ciò premesso, pare probabile che per parte dei tributi in questione effettivamente tali termini siano scaduti.

      In tal caso il comportamento da seguire è chiaramente dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 14648 del 13/6/2017, hanno stabilito il seguente principio: "ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l'ammissione con riserva del credito in oggetto".


      Evoluzione giurisprudenziale:
      La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".