Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

D.lgs 122/2005

  • Grazia Amodeo

    Reggio Calabria (RC)
    13/05/2019 21:01

    D.lgs 122/2005

    Salve,sono Curatore di una SrL operante nel settore dell'edilizia.
    La società aveva stipulato un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura ; gli appartamenti non venivano,però, realizzati
    Naturalmente era stata prevista una fideiussione, come disciplinato dal decreto legislativo 122/2005, che garantisse l'acquirente in caso di crisi del costruttore.
    L'acquirente in questione inoltra ,quindi, domanda di ammissione al passivo, senza escutere la società che ha prestato fideiussione.
    Tenuto conto del fatto che la legge esclude il beneficio di cui all'art. 1944 2 comma c.c., riterrei di dover escludere il credito per cui è domanda; difatti in questi casi la norma prevede che sia la società che ha prestato fideiussione, preventivamente escussa dall'acquirente, a dover inoltrare domanda di ammissione al passivo.
    Non sono certa che il ragionamento sia corretto, chiedo lumi.
    Grazie
    avv. Grazia Amodeo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/05/2019 19:00

      RE: D.lgs 122/2005

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. Invero il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs n. 122 del 2005 dispone che "La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile….", il che significa che l'acquirente, ricoirrendo le condizioni di legge per escutere la fideiussione, può far valere le proprie ragioni nei confronti del garante senza dover preventivamente mettere in mora la sua controparte ed intraprendere contro di lui azioni espropriative dirette ad attestarne l'incapienza patrimoniale. Ossia questa è una norma a favore dell'acquirente del bene da costruire che non solo gli consente di agire direttamente nei confronti del fideiussore ma impedisce che possa essere prevista (e quindi gli possa essere opposta) una clausola di preventiva escussione dell'obbligato principale, ossia del venditore del bene da costruire in crisi o in stato di insolvenza. Questi, ove il contrato si sciolga (in proposito valgono le regole poste dall'art. 72bis l.f.), è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto, e la sua obbligazione, a norma del principio generale posto dal primo comma dell'art. 1944 c.c., è solidale con quella del fideiussore, per cui il creditore può far valere il suo credito nei confronti dell'obbligato solidale che crede.
      Zucchetti SG srl
      • Grazia Amodeo

        Reggio Calabria (RC)
        15/05/2019 11:59

        RE: RE: D.lgs 122/2005

        Grazie infinite, avevo male interpretato la norma quanto alla portata della rinuncia al beneficio.
        avv. Amodeo