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CONTRIBUTO PVP - AVVISO DI VENDITA RAMO AZIENDA

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    27/08/2019 13:59

    CONTRIBUTO PVP - AVVISO DI VENDITA RAMO AZIENDA

    Gent.mi
    dovrei pubblicare un avviso di vendita ramo d'azienda comprensivo di svariati beni mobili. tra i beni mobili, vi sono anche n. 3 autocarri iscritti al PRA.
    Chiedo se, nel caso di specie, devo pagare n. 3 contributi PVP, uno per ogni autocarro, oppure se è esente.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      29/08/2019 19:13

      RE: CONTRIBUTO PVP - AVVISO DI VENDITA RAMO AZIENDA

      È noto che ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili sconta il pagamento del contributo di pubblicazione. A proposito del contributo, è bene precisare che lo stesso: da un lato, esso non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall'altro, esso è sempre dovuto per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
      Non sconta il pagamento del contributo di pubblicazione la vendita di beni mobili "registrabili" cioè quei beni mobili non iscritti nei pubblici registri ma suscettibili di iscrizione. Qui il dato normativo di riferimento deve essere ricercato nell'art. 815 c.c, il quale a proposito dei beni mobili "iscritti in pubblici registri" prevede che essi sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, ed in mancanza alle disposizioni relative ai beni mobili.
      Con riferimento alle cessioni d'azienda il dato letterale dell'art. 18-bis citato condurrebbe ad escludere l'obbligo di pagamento, poiché l'azienda è qualcosa di ontologicamente diverso dai beni mobili ed immobili. E tuttavia, margini di incertezze residuano quante volte tra i cespiti aziendali figurino anche beni immobili o mobili registrati, poiché in tal caso si potrebbe dire che il contributo sia dovuto. Questa conclusione pare doversi condividere in ragione del fatto che il legislatore richiede il pagamento del contributo quando la vendita "riguarda beni mobili o mobili registrati", espressione che sembra attenzionare l'oggetto materiale della vendita, piuttosto che l'oggetto giuridico della medesima. Del resto, diversamente opinando si avrebbe che sconterebbe il pagamento del contributo di pubblicazione la vendita di beni immobili, mentre ne sarebbe esente la vendita che avesse ad oggetto anche beni immobili.
      In relazione al contributo di pubblicazione, va poi detto che il Portale consente di non procedere al relativo pagamento nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, nel quale caso la relativa spesa si considera prenotata a debito. A tal fine, tuttavia, il sistema richiede l'autorizzazione rilasciata dal Giudice, con un evidente riferimento alla procedura fallimentare (laddove il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del Giudice delegato ai sensi dell'art. 144 TU spese di giustizia). Poiché nelle procedure esecutive non è previsto alcun provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, derivando detta ammissione dalla deliberazione del consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 126 TU spese di giustizia, è da ritenersi che sia sufficiente caricare sul Portale siffatta delibera.