Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

Omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita

  • Pietro Giovannoni

    10/06/2018 18:01

    Omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita

    In una procedura esecutiva il debitore esecutato eccepisce la nullità della vendita deducendo l'omessa notifica dell'ordinanza di vendita. Richiama, a supporto delle proprie deduzioni, quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26930 del 19/12/2014, secondo la quale "Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato".
    È possibile addivenire ad un risultato di questo tipo?
    • Zucchetti SG

      11/06/2018 09:51

      RE: Omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita

      Le doglianze del debitore potrebbero essere fondate solo se si trattasse di esecuzione esattoriale, cioè di esecuzione intrapresa dal concessionario della riscossione dei tributi in forza delle previsioni di cui al dpr 602/1973.
      Questo è il caso del quale si è occupata la corte di cassazione nella sentenza richiamata nella domanda, dove il ragionamento dei giudici di legittimità è condivisibile in quanto, nelle esecuzioni esattoriali, la notifica dell'avviso di vendita è espressamente prevista dall'art. 78, comma 2 d.P.R. 602/1973 ed è elemento costitutivo del pignoramento.
      Il principio espresso nella citata pronuncia, non è tuttavia esportabile nel perimetro delle procedure esecutive "ordinarie".
      A questo proposito osserviamo, in primo luogo, che la sentenza del 2014 si limita a rinviare, recependone le conclusioni, a Cass. 5341/2009, la quale a sua volta faceva proprio il precedente costituito da Cass. 12122/2003, affermando che la mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita aveva impedito al debitore di accedere al beneficio della conversione del pignoramento.
      Sennonché, proprio l'analisi di questi precedenti, dimostrano che l'assunto fatto proprio dalla sentenza del 2014 non può estendersi alle esecuzioni ordinarie.
      In primo luogo la sentenza 5341/2009 (la quale aveva ritenuto che l'omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita avesse impedito al debitore esecutato di accedere alla conversione) aveva ad oggetto una fattispecie regolata dalla originaria formulazione dell'art. 495 c.p.c., secondo il quale la conversione del pignoramento poteva essere richiesta "in qualsiasi momento anteriore alla vendita" e non già "prima che sia disposta la vendita". La modifica normativa del 2005 che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 495 c.p.c. comporta allora che il momento ultimo entro il quale il debitore può chiedere la conversione del pignoramento è l'udienza di cui all'art. 569, con la conseguenza che la mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita (la quale segue quella udienza) è irrilevante ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato.
      In secondo luogo, la precedente n. 12122/2003, a ben vedere, non afferma affatto il principio fatto proprio dalla cassazione nel 2014, in quanto essa si è occupata del caso (del tutto diverso) in cui non era stato comunicato il decreto, adottato ai sensi dell'art. 567 c.p.c., con cui si fissava l'udienza dell'art. 569 e non l'ordinanza di vendita.
      Dunque, gli argomenti posti a base della pronuncia del 26930/2014, ove riferiti ad una esecuzione non esattoriale ci sembrano, per le ragioni evidenziate, superabili.
      Inoltre, occorre osservare che va sempre più affermandosi nella giurisprudenza della corte di cassazione il principio secondo il quale il debitore (e ogni interessato) non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (quale, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita), dovendo altresì specificare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto (sul punto, Cass. 3.2.2012, n. 1609, secondo cui "Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione"; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui "In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto").
      Dunque, ed in conclusione, o il debitore deduce quale sia stato lo specifico pregiudizio che ha subito a causa della mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita (pregiudizio che non può consistere, per le ragioni esposte nella impossibilità di accedere alla conversione), oppure la doglianza (anche se fondata e tempestivamente sollevata nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.) va rigettata.
      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        18/05/2023 13:23

        RE: RE: Omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita

        l'ordinanza che delega le operazioni di vendita va notificata al debitore non costituito?
        • Zucchetti SG

          18/05/2023 16:58

          RE: RE: RE: Omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita

          A nostro avviso la risposta è no.
          L'ordinanza di vendita potrebbe essere stata pronunciata all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. con decreto che ai sensi dell'art. 567 c.p.c. è comunicato al debitore. Questo vale, a maggior ragione, se il debitore è presente (personalmente o a mezzo del suo difensore).
          Stesse considerazioni devono svolgersi quante volte l'ordinanza di vendita sia pronunciata all'esito di scioglimento di riserva. In questi casi il provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti ex art. 134 c.p.c.
          Anche la giurisprudenza si è espressa in questi termini proprio in un caso nel quale il debitore lamentava l'omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita. Cass. 29-9-2014, n. 20514, nel rigettare il ricorso, ha osservato in motivazione, quanto segue: "Al riguardo si osserva che – a seguito della modifica apportata all'art. 111 Cost., dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999si è venuta a formare una giurisprudenza di legittimità, per la quale "nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (così Cass. 2003 n. 12122, già citata con altre nella sentenza impugnata; e ancora: Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459).
          È stato, in particolare, osservato che anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese – quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio – dalla norma cardine dell'art. 485 c.p.c., non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva è stato evidenziato che nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione (così Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609).
          4.2. Orbene la decisione del Tribunale si pone dichiaratamente nell'ottica della giurisprudenza ora richiamata, cui ha fatto specifico riferimento, giacché (come risulta dalla sintesi riportata sub 1.) – oltre a rilevare che per gli atti di cui trattasi non era prevista la comunicazione al debitore – ha evidenziato che l'opponente non poteva limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio".
          Questi concetti sono stati successivamente ribaditi da Cass. Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3603, nonché da Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 39243, le quali hanno osservato che l'omessa comunicazione dell'ordinanza di vendita costituisce un vizio che attiene alla fase che precede la vendita, con la conseguenza che l'acquisto dell'aggiudicatario è fatto salvo dalla previsione di cui all'art. 2929 c.c."