Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Termine cancellazione pregiudizievoli

  • Mattia Callegari

    Venezia
    09/01/2018 13:21

    Termine cancellazione pregiudizievoli

    Buongiorno, per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli ordinata dal GE nel decreto di trasferimento è opportuno che il delegato attenda 20 giorni dalla trascrizione del decreto nei pubblici registri onde evitare le conseguenze di un'eventuale opposizione. Ora chiedo: c'è un termine formale massimo per operare tali cancellazioni o il delegato può svolgere tale incombente in qualsiasi momento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2018 19:34

      RE: Termine cancellazione pregiudizievoli

      Il n. 11 dell'art. 591bis cpc attribuisce espressamente al delegato il compito di provvedere alle cancellazioni delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli senza fissare alcun termine. Di conseguenza il delegato deve, a nostro avviso, adempire con diligenza a tale incarico, ossia provvedere senza indugio a dare esecuzione all'ordine del giudice.
      Zucchetti Sg Srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        02/12/2019 18:37

        RE: RE: Termine cancellazione pregiudizievoli

        Mi inserisco in questo quesito per estendere la problematica.
        Mi chiedo se si debba procedere - nell' ambito delle cancellazioni pregiudizievoli - alla cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento (procedura ancora aperta). Da un indagine ho verificato che, secondo taluni, la sentenza - in caso di fallimento ancora aperto - non deve essere cancellata. Mi chiedo cosa poi accade a fallimento concluso con un bene fuoriuscito dalla disponibilità della procedura fallimentare. Il Curatore deve attivarsi per richiedere un autonomo provvedimento del G.Delegato che autorizza la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento ?
        Grazie .
        Alessandro Bartoli
        • Zucchetti SG

          05/12/2019 17:57

          RE: RE: RE: Termine cancellazione pregiudizievoli

          Rispondiamo alla richiesta di precisazioni osservando che ormai la gran parte degli uffici italiani si è orientata nel ritenere che con il decreto di trasferimento debba essere cancellata anche la sentenza dichiarativa di fallimento.
          È dubbio, piuttosto, l'ordine di cancellazione debba essere impartito dal giudice dell'esecuzione in, considerazione del fatto che a questo spetta l'emissione del decreto di trasferimento, o piuttosto dal giudice delegato cui spetta di cancellare, o quantomeno autorizzare, la predetta cancellazione.
          In dottrina prevale l'idea che l'ordine di cancellazione dovrebbe essere pronunciato dal giudice dell'esecuzione in considerazione del fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento, comportando lo spossessessamento del fallito, può essere assimilata alla trascrizione del pignoramento.
          Questa opinione ci sembra condivisibile e riteniamo che debba essere seguita sia quando il curatore decida di coltivare l'esecuzione individuale iniziata prima del fallimento (ex art .51 e 107 l.fall.), sia quando essa prosegue in ragione della presenza di un creditore fondiario (art. 41 d.lgs. 385/1993).