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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
decreto di trasferimento cancellazioni
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Antonella Santeusanio
Pescara10/01/2019 18:23decreto di trasferimento cancellazioni
in presenza di istanza dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c., e quindi di deroga all'art. 586 c.p.c. alla cancellazione della iscrizione ipotecaria a favore del creditore fondiario il cui credito è stato assunto dall'aggiudicatario, nel decreto di trasferimento va ordinata anche la cancellazione della trascrizione del contratto di mutuo fondiario in virtù del quale è stata iscritta l'ipoteca che s'è richiesto di non cancellare? oppure non si tratta di trascrizione pregiudizievole? -
Zucchetti SG
14/01/2019 06:14RE: decreto di trasferimento cancellazioni
La risposta all'interrogativo posto si ricava dagli articoli 508 e 586 c.p.c. Dalla combinata lettura di queste due norme si trae la regola per cui nel caso di aggiudicazione di un bene gravato da ipoteca l'aggiudicatario "con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione può concordare col creditore … ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore".
In tal caso "il Giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti".
La ratio della norma è quella di consentire all'aggiudicatario di raggiungere con il creditore ipotecario un accordo in forza del quale il primo si accollerebbe (ma che si tratti di un vero e proprio accollo è opinione non pacifica, poiché secondo alcuni si tratterebbe di una forma di pagamento del prezzo per compensazione; così cass. 27.5.1995, n. 5916) il debito del debitore esecutato, a garanzia del quale il creditore mantiene comunque le garanzie che assistono il suo credito, con liberazione del debitore esecutato.
Si realizza, nella sostanza, il subingresso dell'aggiudicatario nel debito del debitore esecutato, che dovrà essere considerato senz'altro liberato dalla sua obbligazione, con la conseguenza che un eventuale successivo inadempimento dell'aggiudicatario o assegnatario non farà rivivere il rapporto originario, da considerarsi ormai definitivamente estinto.
Per effetto dell'applicazione di questo istituto, si ottiene il duplice risultato per cui da un lato il debitore è dispensato dal versare la quota parte del prezzo di aggiudicazione che sopravanza le spese di esecuzione e l'importo dei crediti aventi diritto di essere preferiti a quelli del creditore accollatario, e dall'altro quest'ultimo conserva il proprio diritto di credito, con le garanzie reali ad esso inerenti, che non potrà essere inserito nel piano di riparto; è evidente che in questo modo l'effetto purgativo della vendita forzata è sostanzialmente aggirato, poiché come appena detto il vincolo ed il debito ad esso collegato sopravvivono, seppur traslati in capo ad un soggetto diverso.
Affinché questo subentro sia possibile è necessario, come anticipato, il consenso del creditore ipotecario e l'autorizzazione del Giudice, che con proprio decreto limiterà la somma da versare a quella necessaria al pagamento delle spese di esecuzione e di quelle necessarie al pagamento di creditori privilegiati rispetto a quello ipotecario o di pari rango.
Precisiamo, infine, che dell'intervenuta applicazione di questo istituto, a mente di quanto espressamente previsto dall'art. 508, deve essere fatta menzione nel decreto di trasferimento.
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