Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

pignoramento ed accettazione con beneficio di inventario

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    03/12/2016 10:46

    pignoramento ed accettazione con beneficio di inventario

    Buongiorno,
    il caso è il seguente:
    pignoramento del 2001, decesso del debitore pignorato nel 2008, accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte del coniuge nel 2009 con relativa trascrizione contro.
    In qualità di delegato alla vendita mi chiedo se ci sono ed eventualmente quali sarebbero gli incombenti che mi riguardano.
    Meglio ancora, se la trascrizione interferisce con la procedura esecutiva, è di ostacolo alla emanazione del decreto di trasferimento e dovrà poi essere cancellata.
    Grazie.
    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2016 19:41

      RE: pignoramento ed accettazione con beneficio di inventario

      Dal punto di vista processuale la morte del debitore avvenuta dopo il pignoramento, che pacificamente segna l'inizio del procedimento esecutivo, non provoca alcun effetto interruttivo del processo esecutivo, che continua. Questo non significa che il processo esecutivo sia del tutto insensibile alla morte dell'esecutato in quanto nel processo potranno partecipare coloro che si affermano successori del de cuius, i quali potranno anche instaurare uno di quei processi di cognizione inseriti all'interno del processo esecutivo (ad es. opposizione ex art. 615 o art. 617 cpc).
      Stando così le cose, lei, quale delegato, continua l'esecuzione procedendo alla vendita e, se incaricato, alla distribuzione del ricavato, essendo indifferente che gli eredi del defunto abbiano o non accettato l'eredità o che l'abbiano accettata con beneficio di inventario. Questi dati diventano rilevanti nel caso rimanga un surplus dopo la soddisfazione del o dei creditori da restituire al debitore, che, nel caso di accettazione, anche se con beneficio di inventario, va agli eredi. La formula del beneficio di inventario serve solo ad evitare la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede il quale non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; si tratta, in sostanza di una forma di limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari al valore dei beni ereditari.
      Quanto alle interferenze della trascrizione dell'accettazione di eredità con il decreto di trasferimento, molto dipende da come questo viene fatto. Si è sostenuto che il decreto di trasferimento, poichè va pronunciato nei confronti dell'esecutato al momento in cui è stato trascritto il pignoramento in modo da colpire anche gli atti dispositivi successivi del bene pignorato e trascritto contro di lui, andrebbe egualmente pronunciato e trascritto contro l'esecutato in ogni altra ipotesi in cui, dopo il pignoramento, si sia verificato un mutamento della titolarità del bene stesso inopponibile ai creditori (Fabiani, Petrelli). Seguendo questa linea, quindi, in caso di morte dell'esecutato, il decreto andrebbe pronunciato nel senso di trasferire la titolarità del bene pignorato dal de cuius all'acquirente in vendita forzata, e contro il de cuius andrebbe altresì trascritto con pieno rispetto della continuità delle trascrizioni. Sennonchè, dato che in pendenza del processo esecutivo si può addivenire alla trascrizione dell'eredità dell'esecutato defunto da parte dei chiamati e considerato, che l'art. 586 cpc prevede che con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione – tra l'altro - del pignoramento introduttivo dell'espropriazione all'interno della quale si è pronunciato il decreto stesso, si verifica che, cancellata la trascrizione del pignoramento, rimane quella della trascrizione dell'accettazione di eredità che verrebbe a precedere la trascrizione del decreto di trasferimento (senza essere più preceduta, a sua volta, dalla trascrizione del pignoramento); di conseguenza, la posizione dell'erede dovrebbe prevalere su quella dell'acquirente in vendita forzata. E' anche vero, però, che la trascrizione dell'accettazione non viene effettuata ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'acquisto (ex 2644 c.c.) in quanto, in questo caso, la trascrizione non ha funzione di risolvere il conflitto tra due aventi causa dello stesso de cuius, ma solo ai fini della continuità delle trascrizioni.
      Come vede la situazione è complessa per cui converrebbe, prima di predisporre il decreto di trasferimento, di sentire il giudice dell'esecuzione.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        06/12/2016 17:02

        RE: RE: pignoramento ed accettazione con beneficio di inventario

        Grazie per la sollecita risposta.
        Buon lavoro.
        Alessandro Bartoli