Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Computo termini trascrizione

  • Maria Patricia Iori

    Mentana (RM)
    23/11/2023 14:25

    Computo termini trascrizione

    Buongiorno
    scrivo per una conferma relativa al computo dei termini per la trascrizione del decreto di trasferimento; quale Delegata alla Vendita.
    Mi viene emesso il titolo in data 30 Luglio e procedo ai conseguenti adempimenti.
    Nella fase di trascrizione in Conservatoria mi rilevano un errore materiale che in data 02 Novembre viene rettificato dal Tribunale.
    Ora il calcolo dei termini per la trascrizione va computato sempre dal 30 Luglio o dal 02 Novembre (data della rettifica che inserisco nella nota Unimod)?
    Si applica comunque il termine feriale, nel caso si dovesse calcolare dal mese di Luglio, giusto?
    Ringrazio anticipatamente per la Vs. attenzione.
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      25/11/2023 08:38

      RE: Computo termini trascrizione

      È noto che in forza delle previsioni di cui agli artt. 10 e 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), il cancelliere è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
      In caso di delega questo compito grava sul professionista delegato. Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 591 bis, n. 11 c.p.c., a norma del quale tra i compiti del professionista delegato rientra la esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento medesimo.
      Quanto ai tempi, per l'imposta di registro viene in rilievo l'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986, a mente del quale "Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato"; a proposito della trascrizione occorre invece considerare l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale "i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta".
      Precisiamo inoltre che la data da considerare ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini sopra indicati non è quella della firma del decreto di trasferimento, quanto piuttosto quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, "Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria" (Cass. Sez. III, 20 maggio 2015, n.10251).
      Quanto alla sospensione feriale, osserviamo in generale che L'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, prevede che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
      Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68 ha ritenuto che tale sospensione "riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi).
      Fatte questa premesse, riteniamo che:
      il termine per la trascrizione decorre dalla rettifica del decreto, poiché si tratta di un decreto che, in quanto modificato, viene ad essere sostituito da quello successivo. Il precedente decreto dunque non deve essere più trascritto;
      la disciplina della sospensione feriale opera in relazione al termine per la trascrizione del decreto di trasferimento, atteso che esso non è un termine processuale (inteso come termine per il compimento di un atto del processo) ma un termine previsto per l'adempimento di un'attività amministrativa, da compiersi fuori dal processo esecutivo.