Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

  • Vincenzo Falivelli

    BOLOGNA
    30/10/2019 21:06

    Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

    Salve, nello spirito di tale servizio come confronto e scambio di opinioni tra addetti ai lavori e non solo, sottopongo il seguente quesito:
    debitore il cui patrimonio è composto esclusivamente da un immobile soggetto a procedura esecutiva immobiliare che vede in data 19 febbraio 2019 l'aggiudicazione dell'immobile ed in data 02 ottobre u.s. l'emissione del relativo decreto di trasferimento da parte del Tribunale.
    Il prossimo 06 dicembre è prevista l'udienza di riparto.
    Ipotizzando di depositare a breve la domanda di liquidazione del patrimonio (L.P.) e che l'apertura della liquidazione avvenga prima dell'effettiva distribuzione delle somme al creditore istante (siamo in ambito di esecuzione immobiliare con applicazione dell'art. 41 TUB), chiedo se:
    1) può il Liquidatore, con l'apertura della L.P., subentrare nella procedura esecutiva?
    2) è possibile prevedere nella proposta di L.P. come patrimonio da ripartire tra i creditori il ricavato della vendita ottenuto dalla procedura esecutiva?
    In merito al subentro del liquidatore nella procedura esecutiva vi è varia giurisprudenza (es. Es.Imm. 108/2014 - Trib. di Modena, 01 giugno 2017; Es. Imm. 446/2013 Tribunale di Como 23 maggio 2019) ma tutte fanno riferimento alla fase precedente all'emissione del decreto di trasferimento.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2019 20:21

      RE: Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

      L'art. 14 novies l. n. 3 del 2012 dispone, alla fine del comma 2, che "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi".
      Nell'ambito del fallimento, ai fini del subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti a norma dell'art. 107, co. 6 l. fall., si è ritenuto che il subentro può avvenire sino alla distribuzione materiale delle somme ai creditori (cfr. Cass. 6 luglio 1999, n. 6968); anzi, nella fase successiva alla vendita e prima che si concluda la distribuzione del prezzo l'intervento del curatore è da ritenere addirittura obbligatorio, dovendo egli procedere, a beneficio di tutti i creditori, all'apprensione del ricavato dell'alienazione forzata, al fine di procedere al riparto in sede fallimentare. lo stesso concetto di pendenza può valere nella liquidazione del patrimonio del sovra indebitato.
      Il fatto che l'esecuzione sia stata promossa da un creditore fondiario nulla cambia perché mentre nel fallimento l'art. 51 fa salve diverse disposizioni di legge, nel mentre l'art. 14-quinquies, comma 2 l. n. 3 del 2012 stabilisce che il giudice "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore". Come si vede, la norma che qui interessa posne il divieto delle azioni esecutive, senza salvezza di diversa disposizione di legge (come l'art. 168 l. fall. nel concordato, per cui disposta la sospensione, questa copre tutta la durata della procedura, essendo erroneo il riferimento "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo", in quanto non vi è alcun provvedimento di omologa nella liquidazione, sicchè l'esigenza di impedire iniziative esecutive individuali permane per tutta la durata della procedura.
      In altre parole, se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive, seppur promosse da un creditore fondiario, il liquidatore può subentrarvi e, se la vendita è stata già effettuata, sarà il liquidatore ad incassare il ricavato della vendita e a distribuirlo nel rispetto delle cause di prelazione, ivi compresa quella pertinente al credito fondiario (ipotecario).
      Zucchetti Sg srl
      • Roberta Gazzinelli

        Lierna (LC)
        02/03/2020 08:36

        RE: RE: Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

        Buongiorno,

        operativamente in cosa consiste il subentro nella procedura esecutiva?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2020 20:00

          RE: RE: RE: Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

          Premesso che l'art. 14 novies l. n. 3 del 2012 dispone, alla fine del comma 2, che "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi", a simiglianza della previsione di cui al sesto comma dell'art. 107 l. fall. in caso di fallimento, il subentro consiste nel prendere il posto del creiore che stava facendo l'esecuzione individuale e continuare quella esecuzione cpome se fosse stata iniziata dal liquidatore o dal curatore.
          Questa opzione discende dal divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore ammesso alla liquidazione patrimoniale (art. 14-quinquies, comma 2 l. n. 3 del 2012) o dichiarato fallito (art. 51 l. fall.), per cui le esecuzioni in corso in quel momento dovrebbero essere dichiarate improcedibili, salvo che la legge non consenta in via eccezionale la prosecuzione (questo accade nel fallimento pe ril creditore fondiario, ma non nella liquidazione del patrimonio); a fronte di questa situazione- che farebbe cadere nel nulla tutto ciò che nel procedimento esecutivo è stato fatto (ad esempio la perizia, la pubblicità, ecc.) e farebbe venir meno eventuali proposte di acquisto avanzate- la legge offre agli organi della procedura di continuare l'esecuzione in corso; per poterlo fare il liquidatore deve subentrare nell'esecuzione prendendo il posto del creditore che l'aveva iniziata, ma che non può proseguirla per il divieto accennato.
          Dal punto di vista pratico, il liquidatore per subentrare deve munirsi di un legale che svolga questa attività processuale.
          Zucchetti SG srl
    • Lorena Marcugini

      Foligno (PG)
      09/09/2022 22:44

      RE: Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

      Buonasera, mi inserisco in coda alla presente discussione chiedendo se il liquidatore per subentrare può autonomamente incaricare un procuratore oppure necessita di apposita autorizzazione da parte del Giudice?
      Ringrazio sin d'ora per il vostro lodevole supporto.
    • Lorena Marcugini

      Foligno (PG)
      10/09/2022 16:01

      RE: Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

      Vorrei anche aggiungere se il medesimo procuratore che ha presentato domanda di liquidazione può formulare l'atto di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare oppure vi è un conflitto di interessi tra l'assistenza al sovraindebitato e la posizione del liquidatore essendo un organo ausiliario di giustizia. Grazie ancora.
      Con la massima cordialità
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/09/2022 18:05

        RE: RE: Subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare.

        L'art. 14-novies l. n. 3 del 2012, nel prevedere la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive aventi ad oggetto beni rientranti nel patrimonio da liquidare, non richiede una autorizzazione del giudice, ma l'art. 14 decies dispone, al primo comma, che "Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti". Tra queste azioni rientra anche il subentro nelle esecuzioni in corso, per esercitare la quale, quindi, riteniamo sia necessaria l'autorizzazione del giudice.
        L'autorizzazione riguarda l'esercizio dell'azione, ma come nel fallimento il legale è scelto dal curatore, così nel caso la scelta compete al liquidatore e non vediamo alcun ostacolo a nominare lo stesso legale che ha collaborato alla presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio; non esiste, infatti, un conflitto nell'esercizio delle due attività in quanto in entrambe il professionista opera per la stessa parte dato che anche nel secondo caso, seppur l'incarico è dato dal liquidatore, egli svolge una attività tesa alla tutela del patrimonio del debitore, nel cui interesse a agito assistendolo nella presentazione della domanda iniziale.
        Zucchetti SG srl