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Liquidazione del patrimonio - fissazione stato passivo tardivo ?

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    30/04/2019 09:17

    Liquidazione del patrimonio - fissazione stato passivo tardivo ?

    Chiedo cortesemente vostro parere in merito alla possibilità di fissare la verifica di stato passivo tardivo nella procedura di liquidazione del patrimonio.
    Nel caso specifico successivamente ai termini di presentazione delle domande per la verifica di stato passivo tempestivo è pervenuta una domanda da parte di un Istituto di Credito con privilegio ipotecario - fondiario. L'Istituto, ante deposito del piano, ha avviato Esecuzione Immobiliare sull'immobile del debitore ed attualmente la procedura è intervenuta.



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2019 20:06

      RE: Liquidazione del patrimonio - fissazione stato passivo tardivo ?

      Nulla è previsto dalla legge n. 3 del 2012 in ordine alle domande tardive, il che si spiega con il fatto che non è prefissato dalla legge un termine entro cui presentare le domande, ma, come chiarisce l'art. 14 septies, è il liquidatore che nella comunicazione che fa ai creditori indica "la data entro cui vanno presentate le domande". Poiché la norma non attribuisce a tale termine natura perentoria, deve ritenersi che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato.
      La carenza normativa, però, diventa importante nel momento in cui stabilire come trattare le tardive perché non si sa quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via. Non ci risultano precedenti e, in questa incertezza è difficile dire come comportarsi. da un lato, infatti, non è ipotizzabile la trasposizione della normativa fallimentare in materia di tardive nella sua integrità, ma pensiamo che una qualche conseguenza la tardività debba pur produrla, da cui la necessità comunque di appurare la colpevolezza o meno del ritardo ai fini dell'ammissibilità e non nel merito del trattamento (quale quello di cui all'art. 112 l.f.).
      Zucchetti SG srl