Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Prescizione dell'azione di risarcimento nei confronti di un revisore legale

  • Clemente Ciampolillo

    San Benedetto del Tronto (AP)
    17/10/2019 11:28

    Prescizione dell'azione di risarcimento nei confronti di un revisore legale

    L'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, dopo aver disposto che "i revisori legali rispondono... per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri" (co. 1), precisa (co. 3) che "l'azione di risarcimento... si prescrive nel termine di cinque anni DALLA DATA DELLA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO o consolidato EMESSA AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE cui si riferisce l'azione di risarcimento".
    Poiché tra la data della predisposizione della relazione da parte del revisore e quella di deposito del bilancio d'esercizio -del quale tale relazione costituisce parte integrante- al Registro delle Imprese intercorrono diversi giorni (l'art. 2429 Cod.Civ. richiede che "il bilancio... deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindi giorni che precedono l'assemblea e finchè non sia approvato"; l'art. 2435 dispone che il bilancio sia depositato in Camera di Commercio entro 30 giorni dalla data della sua approvazione assembleare), si chiede se il dies a quo indicato nell'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010 possa riferirsi alla data di sottoscrizione della relazione di revisione da parte del revisore oppure a quella, successiva, di deposito del bilancio, comprensivo di tale relazione, presso il competente Registro delle Imprese.
    Si chiede altresì se tale riferimento sia applicabile anche nel caso di Collegio sindacale esercente anche attività di revisione legale dei conti e, quindi, di una relazione al bilancio unitaria, comprensiva sia di quella ex art. 14, co. 2 del D.Lgs. n. 39/2010 che di quella redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2 Cod.Civ.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2019 20:30

      RE: Prescizione dell'azione di risarcimento nei confronti di un revisore legale

      Le trascriviamo uno stralcio di un articolo di M. Spiotta, La responsabilità civile del revisore legale in base all'art. 15 del d.lgs. 39/2010  in Giur. comm. 2012, 693. Scrive l'Autrice:
      "In base al nuovo art. 15, 3º comma, d.lgs. 39/2010 l'azione si prescrive (sempre in cinque anni) "dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento".
      La soluzione prescelta nel nuovo testo normativo vuole fare riferimento al momento in cui si produce effettivamente il danno risarcibile, tuttavia ciò comporta un disallineamento con i termini di prescrizione degli organi di amministrazione e controllo che non appare condivisibile"  e che sfocerà nella bocciatura del Giudice delle leggi se non si riuscirà a trovare un'interpretazione "costituzionalmente orientata" che uniformi, nella pratica, la diversa formulazione degli artt. 2393, 4º comma, 2395, 2º comma e 15, 3º comma, del decreto in esame. Risultato che, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere raggiunto individuando come dies a quo il manifestarsi del danno ed applicando l'art. 2941, n. 8, c.c. ai sensi del quale la prescrizione rimane sospesa "tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto".
      Il sindacato censorio del Giudice delle leggi potrebbe dunque essere evitato attraverso un'esegesi "conservativa" (e non "correttiva"), che, nel caso dell'art. 2395 c.c., intenda il "compimento dell'atto" come comprendente il suo sviluppo causale valorizzando all'uopo l'esplicito riferimento alla sua efficacia pregiudizievole ("[...] atto che ha pregiudicato")  e che legga il comma aggiunto all'art. 2393 c.c. nel senso che l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata nel termine di cinque anni dalla cessazione dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato (in analogia con quanto prevede l'art. 2949, 2º comma, c.c. e con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2394, 2º comma, c.c.)".
      A noi sembra convincente quanto esposto.
      Quanto alla seconda domanda, con la normativa di cui all'art. 15 cit.- la cui versione attuale è dovuta all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135-, è venuto meno il richiamo all'art. 2407 c.c., norma che si riferisce al Collegio Sindacale, e comunemente si ritiene che tale impostazione è riconducibile sia all'esigenza di creare un sistema normativo uniforme e autonomo che disciplini la revisione legale, sia alla consapevolezza della sostanziale diversità di doveri esistenti in capo ai revisori rispetto a quelli applicabili ai Sindaci; se è così, se ne deve dedurre che la normativa speciale sia applicabile anche nel caso di Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti. Questa soluzione, tuttavia, fa nascere non poche perplessità.
      Zucchetti Sg srl