Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Rifiuto di intervento da parte del Fondo di garanzia

  • Francesca Borri

    Poggibonsi (SI)
    03/10/2019 15:43

    Rifiuto di intervento da parte del Fondo di garanzia

    La società fallita ha concesso in locazione la propria azienda alla società affittuaria in epoca prefallimentare, il Curatore inizialmente subentrato nello stesso contratto di locazione in qualità di affittante, ha comunicato all'affittuario la risoluzione anticipata dello stesso contratto, con effetto dal 30/09/2019. In data 04/06/2019 ha altresì intimato il licenziamento ai dipendenti della società affittuaria spiegando come in conseguenza della loro retrocessione alla società fallita, gli effetti della prestazione lavorativa sarebbero cessati per giustificato motivo oggettivo.
    Considerato che i lavoratori vengano ammessi al passivo della Procedura, è intenzione del Curatore operare una transazione e cedere parte dell'attivo fallimentare con contestuale accollo da parte del terzo acquirente anche del debito per TFR intestato alla Procedura.
    Le organizzazioni sindacali sostengono che il rilascio della liberatoria da parte dei lavoratori in favore del Fallimento, in conseguenza dell'accollo del TFR da parte del terzo acquirente, pregiudicherebbe l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia in loro favore una volta che venisse richiesto a seguito dell'insolvenza del cessionario (nuovo datore di lavoro). E' vero?

    RingraziandoVi anticipatamente per il servizio di consulenza, porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2019 19:11

      RE: Rifiuto di intervento da parte del Fondo di garanzia

      La preoccupazione delle organizzazioni sindacali è fondata in quanto, allorchè il datore di lavoro è stato dichiarato fallito, l'intervento del Fondo di garanzia richiede l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità (salvo che non si proceda alla formazione dello stato passivo ex art. 102 l.f.); accertamento che nel fallimento avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia. In sostanza l'INPS subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato in quanto la ratio della legge è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori estenuanti accertamenti in altra sede nei confronti dell'INPS; non a caso, l'art. 2 legge 297/82 prevede che, trascorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.
      Non ci risultano precedenti specifici in caso di accollo ,
      Zucchetti SG srl