Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Esdebitazione: relazione del curatore ex art. 142 lf

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    09/01/2019 12:38

    Esdebitazione: relazione del curatore ex art. 142 lf

    Salve, disturbo gli esperti del forum ed i colleghi per un piccolo dubbio in tema di relazione ex 142 LF.
    Il fallito, tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento, ha richiesto l'esdebitazione ed il tribunale ha disposto, tra l'altro, l'acquisizione del parere del CdC da depositare insieme alla relazione del curatore ex art. 142 lf.
    Chiedo dunque se, oltre al CdC, anche il curatore debba esprimere il proprio parere sull'istanza o si debba limitare alla verifica dei presupposti elencati nel predetto articolo.
    Per altro, aggiungo che, nel caso specifico, l'ex fallito è stato condannato per bancarotta alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione, con sospensione della pena, per i fatti di bancarotta contestatigli.
    Il legale del fallito nel ricorso sostiene che, ai sensi dell'art 445 co. 2 c.p.p., l'irrevocabilità della sentenza di cui sopra comporta l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, producendo i medesimi effetti della riabilitazione, richiesta ai fini dell'esdebitazione, nell'ipotesi in cui il fallito sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta.
    Come noto il 1° c. dell'art. 142 n. 6 richiede che l'esdebitazione possa essere concessa solo a condizione che l'istante " … non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta".
    So che, in tema, la giurisprudenza ha interpretato in vari modi tale ultimo aspetto della vicenda e gradirei, anche per questo, il Vs. aiuto, sempre prezioso. Grazie, cordialità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2019 20:20

      RE: Esdebitazione: relazione del curatore ex art. 142 lf

      Sul primo quesito, l'estensione del suo compito dipende dal provvedimento del giudice. L'art. 143 l.f. infatti dice soltanto che il tribunale decide sentio il curatore e il comitato dei creditori e, in quel "sentito" ci sta tutto, nel senso che è il tribunale che riempie di contenuto il concetto di sentire i citati organi fallimentari. Nel caso il tribunale ha chiesto il parare del com. dei cred. e a lei una relazione, da cui deduciamo che lei non debba limitarsi soltanto alla verifica della ricorrenza dei presupposti ma anche esprimere il suo parere sulla richiesta, che sono concetti rientranti nel perimetro di una relazione.
      Quanto al secondo punto, è vero che il secondo comma dell'art. 445 cpp dispone che in caso di patteggiamento, il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, ma l'estinzione è condizionata al fatto che, nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. E, secondo la più recente giurisprudenza, il mero decorso del tempo previsto da tale norma costituisce presupposto per chiedere al giudice dell'esecuzione penale la dichiarazione di estinzione del reato, per cui se ne ricava che solo dopo il suo ottenimento i reato possa ritenersi estinto. Né rileva che vi sia stata la sospensione condizionale della pena (ammesso che ritenga cumulabile questo beneficio con il patteggiamento) perché tale sospensione non elimina il reato ma consente, nei casi di cui all'art. 163 cp di non scontare la pena.
      Il suo parare, pertanto potrebbe essere negativo, ma esso è obbligatorio ma non vincolante per il giudice, che potrebbe anche decidere diversamente.
      Zucchetti SG srl