Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

giudizio di divisione giudiziale

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    31/05/2019 10:54

    giudizio di divisione giudiziale

    Si chiede un Vostro cortese parere sulla seguente problematica:
    il socio fallito era comproprietario, al 50%, unitamente al fratello non fallito, di un immobile. Il curatore ha promosso la divisione giudiziale, che si è conclusa con la vendita dell'intero bene nell'ambito del giudizio di divisione stesso. Il notaio delegato alla vendita chiede al curatore se l'ordine di cancellazione dei pregiudizievoli, limitatamente alla quota del fallito, debba essere emesso da Giudice Delegato o dal Giudice dell'Esecuzione. Si attende un Vostro parere in merito, grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/06/2019 20:01

      RE: giudizio di divisione giudiziale

      Dalle informazioni che ci fornisce capiamo che è stato promosso dal curatore del fallimento del comproprietario di un bene immobile un giudizio di scioglimento di comunione, ex artt. 784 e segg. cpc, che si svolge avanti al giudice istruttore, che dirige le operazioni di divisione; se è così, il richiamo al giudice dell'esecuzione non ci sembra pertinente, appunto perchè non si è trattato di una divisione endoesecutiva a norma degli artt. 599 e seg. cpc.
      La materia deve ritenrsi quindi regolata dall'art. 788 cpc, per il quale "Quando occorre procedere alla vendita di immobili il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita…. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo".
      Come si vede questa norma- né quella di cui all'art. 590 cpc, che tratta delle operazioni avanti al notaio- dispongono in ordine alla cancellazione degli atti pregiudizievoli, tuttavia, il richiamo all'art. 570 e segg. contenuto nell'art. 788, induce a ritenere che si sia voluto attribuire al giudice istruttore le funzioni del giudice dell'esecuzione, visto che viene richiamata la normativa dettata per le vendite immobiliari nell'esecuzione individuale; ed infatti, le Sez. unite della S.Corte (Cass. sez. un. 29/07/2013, n.18185) hanno statuito che "glii atti del giudice istruttore o del professionista delegato, relativi alle operazioni di vendita di immobili non divisibili, espletate nel corso di procedimento di scioglimento di comunione, agli effetti dell'art. 788 cod. proc. civ., sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.".
      Riteniamo, pertanto, in mancanza di precedenti specifici sul punto, che l'ordine di cancellazione degli atti pregiudizievoli debba essere emesso proprio dal giudice istruttore avanti al quale si è svolto il procedimento di divisione.
      Zucchetti SG srl