Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fallimento snc e soci - sanzione al socio fallito e sequestro automezzo

  • Laura Meloni

    Nuoro
    10/12/2018 16:41

    fallimento snc e soci - sanzione al socio fallito e sequestro automezzo

    Come Curatore ho acquisito all'attivo fallimentare un veicolo intestato alla società e ho provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento al PRA.
    Uno dei soci, cui era stata affidata la custodia, ha incautamente utilizzato l'autovettura priva di assicurazione, scaduta anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
    I carabinieri hanno redatto verbale contestando la violazione, comminando una sanzione pecuniaria di euro 845,00 (decorsi 5 giorni) e disposto il sequestro dell'autovettura autorizzandone il deposito presso lo stabilimento di proprietà della società. (non maturano spese di custodia).
    Lo stesso verbale mi è stato notificato dopo 13 giorni dall'accaduto.
    Quali gli incombenti per il curatore?
    Il valore dell'automezzo è all'incirca pari alla somma richiesta per la sanzione.
    Poiché sono nella fase di predisposizione del programma di liquidazione quali le alternative possibili?
    Ringrazio anticipatamente per il vostro parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/12/2018 19:21

      RE: fallimento snc e soci - sanzione al socio fallito e sequestro automezzo

      La sanzione pecuniaria è stata notificata anche al curatore perché al pagamento della stessa rispondono il solido il conducente e il proprietario dell'autovettura, ossia la società fallita e, quindi, il fallimento che ha la disponibilità dei suoi beni. Il proprietario, e per esso il curatore, potrebbe liberarsi da tale responsabilità dimostrando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà o che non ha potuto impedirla; per fare questo deve impugnare il provvedimento con le modalità che trova indicate nello stesso. E' un tentativo da fare anche se è difficile dire quali possano essere le probabilità di riuscita perché se è vero che il socio era stato nominato custode è altrettanto vero che tale funzione non comportava la possibilità di circolazione con l'auto.
      In mancanza di sospensione il credito esiste e, a nostro avviso, va pagato in prededuzione in quanto sorto in occasione del fallimento, seppur non certo contratto per finalità fallimentari (il che fa nascere qualche dubbio in proposito) e va trattato come gli altri crediti della stessa categoria, a meno che non paghi il socio conducente che è il responsabile primario (Ovviamente diamo per scontato che il fallimento riguardi una società di capitali che non abbia determinato anche il fallimento dei soci)
      Quanto alla prospettata ipotesi di derelizione del bene ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter, crediamo che la stessa non abbia molto effetto ai fini che qui interessano perché nel caso l'auto è stata acquisita all'attivo fallimentare e la violazione al cod. stradale è avvenuta proprio nella fase in cui questa auto era nella disponibilità giuridica del fallimento; poiché l'abbandono del messo ai sensi dell'art. 104ter ha effetto dal momento in cui avviene e non retroattivamente, riteniamo che comunque il fallimento rimanga obbligato al pagamento della sanzione comminata, anche se della stessa non è stata fatta alcuna annotazione al PRA (peraltro non prevista dagli artt. 213, 224 ter CdS).
      Zucchetti SG srl