Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Recupero spese legali

  • Marco Viggiano

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    04/11/2019 14:40

    Recupero spese legali

    Buongiorno,
    in un giudizio instaurato da un fallimento (parte attrice), con attestazione privo di fondi, il Giudice del giudizio instaurato ha condannato parte convenuta "a pagare all'Erario la somma di x euro"
    Ora, mi chiedevo:
    - il difensore del fallimento deve fare istanza di liquidazione al Giudice Delegato sulla base dell'importo indicato da Giudice ordinario del giudizio e poi procedere con istanza al SIAMM, oppure è la curatela a dover procedere ad effettuare l'istanza e poi ripartire le somme recuperate con tutti i creditori prededucibili?
    Grazie, attendo il Vostro parere sulla questione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/11/2019 18:05

      RE: Recupero spese legali

      L'art. 133 DPR n. 102 del 2002 stabilisce che "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato", ciò perché lo Stato ha già anticipato le spese edeve rimborsare il legale, per cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non può che chiedere la liquidazione del proprio compenso da porre a carico dell'Erario. In tal senso anche la circolare del Ministero di Giustizia dell' 11 febbraio 2015, per la quale anche se la parte beneficiata ha ottenuto un immediato vantaggio dalla causa, il suo difensore (pagato dallo Stato) non si premurerà di richiedere gli onorari alla controparte, e si limiterà a depositare la propria nota spese all'ufficio Spese di giustizia, per il pagamento.
      Questi principi generali sono, a nostro avviso, applicabili anche qualora la parte beneficiaria sia stata dichiarata fallita perché , come detto, è la legge che dispone il pagamento a favore dell'erario, che non trattiene la somma ma si rimborsa delle spese anticipate e prenotate a debito nel corso del giudizio e paga il difensore; in questo, giro, peraltro, come ha precisato la Corte Cost. (ord. n. 122/2016) deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente. In sostanza è come se si trattasse di un pagamento con destinazione di scopo, che regola un rapporto al di fuori delle regole fallimentari ma in base alle norme specifiche sul gratuito patrocinio.
      Zucchetti Sg srl