Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cessione quote

  • Orietta Moretti

    Sondrio
    30/03/2018 14:43

    cessione quote

    Buongiorno la società fallita un anno e mezzo prima del fallimento ha ceduto la partecipazione totalitaria che deteneva in un'altra srl. Il valore nominale della quota era pari a Euro 10.000, e il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato è pari a Euro 12.000 e la cessino è stata fatta per Euro 10. Si ritiene l'atto revocabile e si chiede se il valore effettivo da richiedere sia il valore nominale o il valore del patrimonio netto.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/04/2018 20:13

      RE: cessione quote

      Presumiamo che lei intenda promuovere una revocatoria ordinaria, in quanto ci sembra difficile la revocatoria fallimentare di una cessione (atto, quindi, a titolo oneroso) avvenuta un anno è mezzo prima della dichiarazione di fallimento. Ad ogni modo l'azione revocatoria, sia quella ordinaria che quella fallimentare, ha lo scopo di far dichiarare la inefficacia dell'atto impugnato, con la conseguenza che il bene oggetto del contratto revocato ritorna nella disponibilità del fallimento per realizzare sullo stesso i crediti insinuati al passivo, sicchè diventa irrilevante la questione del valore delle quote.
      Per prevenire una facile obiezione, anticipiamo che la inefficacia ha sì carattere relativo per cui normalmente non comporta effetti restitutori ma solo la possibilità per la parte vittoriosa di potersi rivalere sui beni oggetto del contratto revocato, ma quando la parte vittoriosa è un fallimento, poiché questo può far valere su detti beni l'intera massa dei crediti verso il fallimento, la revocatoria, anche quella ordinaria, comporta un effetto restitutorio proprio per consentire tale realizzazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Aniello Dell'Aversano

        NAPOLI
        10/03/2019 16:51

        RE: RE: cessione quote

        buongiorno vorrei sottoporvi un quesito inerente ad una cessione di ramo d'azienda:
        la società fallita alfa ha ceduto nel 2014 un ramo d'azienda alla societa' beta per un valore irrisorio.
        al contempo fu richiesto un parere legale (sulla possibilità di esperire una revocatoria , ottenendo parere favorevole ..
        premesso che si dispone del solo atto di cessione di ramo d'azienda ,dalle parti (sia della fallita che della cessionaria) non si sono avuti elementi , documenti suppletivi ,vista la carenza di informazioni..

        Poco fa ho ricevuto pec dal curatore della cessionaria il quale visto l'intervenuto fall.to richiedeva informazioni...

        sulla scorta del sopraggiunto fallimento, il legale che espresse in un primo momento parere favorevole ad un eventuale revocatoria , sottolinea di abbandonare l'azione revocatoria ...
        Ci si potrebbe insinuarsi al solo passivo visto l'intervenuto fall.to ? oppure come evidenzia il legale abbandonare...
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/03/2019 12:46

          RE: RE: RE: cessione quote

          Se abbiamo ben capito, Alfa, già fallita da tempo, ha promosso azione revocatoria per ottenere dichiarazione di inefficacia del contratto di vendita della propria azienda a Beta; ora è fallita anche la cessionaria Beta e il legale del fallimento Alfa consiglia di abbandonare l'azione revocatoria.
          Se sono esatte queste premesse, sul quesito se abbandonare o non l'azione in corso, noi possiamo dare una risposta sotto il profilo legale soltanto. Sotto questo profilo, è sufficiente richiamare la recente senten della sez. unite della Cassazione (Cass. sez. un. 23/11/2018, n.30416) che ribadito l'orientamento già manifestatosi negli anni più recenti (cfr. Cass. n. 10486 del 2011; Cass. n. 3672 del 2012) secondo cui "è inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di un'azione costitutiva che modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente ed operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori". Le stesse sezioni unite hano però chiarito che eguale discorso non può farsi in ordine alla proseguibilità del giudizio promosso anteriormente al fallimento del convenuto in quanto la durata del processo non può nè deve recare danno a chi ha ragione, da cui deriva la retroattività alla data della domanda degli effetti restitutori e dall'opponibilità della trascrizione della domanda avvenuta anteriormente al fallimento.
          In sostanza, è inammissibile la revocatoria proposta da una curatela fallimentare verso un'altra, nel mentre può essere proseguita l'azione proposta prima della dichiarazione di fallimento del convenuto. Dal punto di vista legale, quindi, l'azione promossa da Alfa prima della dichiarazione di fallimento di Beta potrebbe proseguire.
          Se poi conviene o meno continuare tale azione, questa è una questione di fatto, su cui noi non abbiamo elementi per mettere bocca; è molto probabile, comunque, che il consiglio del legale di abbandonare la causa in corso sia derivato proprio da valutazioni di convenienza di fatto, posto che la revocatoria ha ad oggetto la cessione di una azienda e quindi il recupero della stessa, il cui valore potrebbe essere ridotto dall'intervenuto fallimento della cessionaria. in ogni caso, ripetiamo, si tratta di una valutazione di fatto da fare alla luce di dati concreti.
          Lei poi ci chiede se è possibile l'insinuazione, una volta abbandonata la revocatoria. Non ci dice quale credito intende insinuare; se si riferisce al prezzo della cessione non ancora pagato, certamente l'insinuazione è possibile, salvo ovviamente a fornire la dimostrazione del proprio diritto, giacchè, una volta abbandonata la revocatoria, lei intende dare esecuzione al contratto di cessione (che voleva revocare). Presumiamo però che lei non intenda fare riferimento al prezzo convenuto, visto che parla di prezzo irrisorio, ma vorrebbe far valere con l'insinuazione il prezzo effettivo; se è così tale operazione non è fattibile perche delle due: o il contratto di cessione sta in piedi, ed allora valgono le pattuizioni contrattuali, oppure lo stesso viene dichiarato inefficace, ed allora il fallimento Alfa ha diritto ad ottenere la restituzione dell'azienda che costituiva l'oggetto della cessione. Né sono ipotizzabili altre azioni civilistiche (rescissione, annullamento, ecc.) che facciano riferimento alla sproporzione dopo la dichiarazione di fallimento di entrambe le parti.
          Zucchetti SG srl