Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Beni interno immobile fallimento

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    23/04/2019 19:45

    Beni interno immobile fallimento

    Buonasera
    Sono il curatore del fallimento di una srl.
    L'immobile appreso al fallimento era stato dato in affitto ad una srl che di fatto è risultata morosa nel pagamento dei canoni.
    Si deve ora procedere alla liberazione dell'immobile essendo intervenuto il recesso dal contratto di affitto e in forza di sentenza civile.
    All'Interno dell'immobile oltre a beni facenti parte dell'inventario vi sono anche beni dell'affittuaria.
    Nel caso in cui durante la liberazione l'affittuaria non liberi l'immobile dai propri beni come si può procedere? È possibile nominare un custode dei beni di questa ultima senza che ciò implichi l'insorgere di problematiche per la procedura?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/04/2019 20:34

      RE: Beni interno immobile fallimento

      Il quinto comma dell'art. 560 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016 conv. in l. n. 118 del 2016, stabiliva, tra l'altro, che "Quando nell'immobile (pignorato) si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
      Questa norma è stata eliminata in sede di conversione, dall'art. 4, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modif., in l. 11 febbraio 2019, n. 12, e l'art. 560 cpc, pur trattando ancora della custodia e della liberazione dei beni pignorati, si limita a trattare della liberazione dell'immobile che sia abitato dal debitore e dalla sua famiglia. Di conseguenza, il silenzio dell'art. 560 c.p.c. nella formulazione attuale sulla sorte dei beni mobili estranei al procedimento attuativo/esecutivo dell'ordine di liberazione dovrebbe comportare l'applicazione in via analogica, salva la compatibilità, delle disposizioni dettate dall'art. 609 c.p.c.
      Si usa il condizionale perché la modifica legislativa è recentissima ed ancora non si rinvengono decisioni sul punto;, per lo stesso motivo, nonché per la difficoltà ad applicare l'art. 609 cpc è meglio rivolgersi ad un legale.
      Zucchetti SG srl