Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Rigetto istanza insinuazione al passivo

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    08/11/2019 09:54

    Rigetto istanza insinuazione al passivo

    Buongiorno,
    sono il Curatore di una Srl.
    In questa sede sto ricevendo le varie istanze di insinuazione per poi procedere alla predisposizione del progetto di stato passivo.
    Molte di queste, provenienti da artigiani, società di persone e di capitali, fondano la loro richieste su semplici fatture, non accompagnando la pretesa dalla produzione di un contratto sottoscritto.
    La mia intenzione sarebbe quella di respingere le domande fondate sulle semplici fatture in quanto documento di parte non comprovante l'esistenza del rapporto, o quantomeno subordinare l'ammissione alla produzione di un contratto sottostante.
    Il problema relativo al contratto si pone anche perchè molti dei contratti sottostanti l'emissione di tali fatture potevano essere stipulati anche in forma orale. Ulteriore elemento questo che mi desta perplessità nell'intenzione di non ammettere tali istanze.
    Ho fatto delle ricerche e ho notato una diversità di comportamento tra vari tribunali, in cui alcuni seguono l'orientamento di ammettere comunque le istanze supportate dalle semplici fatture, altri invece sono di orientamento contrario.
    Sono, pertanto, a chiedere se sia corretto ammettere queste istanze o se debbano essere rigettate per mancanza di prova documentale. Vi sono delle pronunce che ammettono ciò?
    Anche dall'esame della norma dell'art 93 LF non si fa menzione di tale circostanza.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2019 18:53

      RE: Rigetto istanza insinuazione al passivo

      Le fatture, come lei giustamente rileva, sono documenti di parte per cui è chiaro che la loro emissione non costituisce prova del credito in esse rappresentato. Per superare questo dato, lei invoca i contratti sottostanti, ma anche questi potrebbero non essere sufficienti perché non forniscono la prova che la prestazione sia stata effettuata o il servizio sia stato reso.
      Questo per dire come non si possa in materia di prove e di onere probatorio far riferimento ad un criterio prefissato, perchè molto dipende dalla situazione del singolo caso, e questo spiega quella divergenza di soluzioni che lei riferisce, Se, ad esempio, pur a fronte della semplice fattura, il curatore riscontra tra la documentazione del fallito, una bolla di consegna o copia di un documento di trasporto o addirittura rinviene la merce oggetto della fornitura indicata in fattura, il credito azionato solo con la fattura può essere ammesso, nel mentre andrebbe rigettato ove la fattura non abbia alcun riscontro.
      Zucchetti Sg srl