Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - pagamento da parte dell'amministratore della s.r.l.

  • Alex Chiuselli

    Pesaro (PU)
    17/10/2019 19:08

    Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - pagamento da parte dell'amministratore della s.r.l.

    Buonasera,
    sono a chiedere il vostro preziosissimo aiuto, su come poter procedere nella seguente fattispecie:
    sono curatore di un fallimento di una SRL, dichiarato il 27 novembre 2017. Qualche giorno fa vengo contattato dall'amministratore della fallita, al quale è stato notificato, da parte dell'INPS, l'accertamento della violazione ex art 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, per le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori da marzo 2017 a novembre 2017; trattasi di un importo oltre la soglia di punibilità (€ 19.108).
    L'amministratore, pur di evitare il penale, è disposto a pagare il dovuto con risorse proprie (o di un terzo, questo non mi è stato specificato), entro i 3 mesi dalla notifica dell'accertamento.
    Ora, detto ciò e tenuto conto che alla curatela nulla è stato notificato (e non vi è alcuna citazione della stessa, nell'avviso ricevuto dall'amministratore):
    - può procedere l'amministratore della fallita, al pagamento diretto di quanto richiesto dall'INPS?
    Oppure il pagamento deve essere effettuato dalla società, la quale pagherebbe il dovuto con le finanze concesse dall'amministratore? Se del secondo caso, non si lederebbe la par condicio creditorum?
    In attesa di vostro gentile riscontro, ringrazio anticipatamente per il tempo che mi vorrete dedicare e per l'eccellente qualità del servizio offerto.
    Cordialmente
    AC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2019 18:26

      RE: Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - pagamento da parte dell'amministratore della s.r.l.

      L'amministratore della srl fallita non è, a sua volta, dichiarato fallito, per cui è libero di disporre delle sue risorse come crede. Nel caso peraltro, egli paga un debito posto anche a suo carico diretto, come ha ribadito, anche di recente la Cassazione penale con sentenza n. 2741 depositata il 23 gennaio 2018 che, trattando dei soggetti responsabili del reato previsto in materia di ommesso versamento dei contributi, ha precisato che il soggetto penalmente responsabile dell'omesso versamento è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del "termine lungo" previsto dall'articolo 10-bis del Decreto legislativo n. 74/2000, a prescindere dal fatto che lo stesso ricopra o meno tale carica al momento della presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta ovvero della sottoscrizione e del rilascio delle certificazioni ai sostituti e , pertanto i singoli componenti del Cda dell'epoca indicata sono chiamati a rispondere del reato contestato quali destinatari diretti dell'obbligo di versamento.
      Di conseguenza, l'amministratore che nel suo caso intende pagare non solo può farlo, perché non è fallito, ma lo può fare direttamente, senza veicolare iul pagamento attraverso la società fallita.
      Zucchetti Sg srl